ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 25, ultimo
 comma,  della  legge  Regione  Lombardia  5  dicembre  1983,  n.   91
 (Disciplina  dell'assegnazione  e  della  gestione  degli  alloggi di
 edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il  22
 giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra
 Caraviello  Elena  ed  il  Comune  di  Monza,  iscritta al n. 657 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che il Pretore di Monza,  con  ordinanza  del  22  giugno
 1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione
 Lombardia  5  dicembre  1983  n.  91  (da ultimo modificata con legge
 regionale 4 maggio 1990  n.  28)  che,  disciplinando  l'ipotesi  del
 rilascio  di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza
 titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere  impugnato
 davanti  al  pretore  "ai  sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del
 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035";
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, poiche' la norma statale
 richiamata  attribuisce  al  Pretore  la  competenza   soltanto   per
 l'ipotesi   di   decadenza  per  mancata  occupazione,  nei  termini,
 dell'alloggio,  "mentre   devolve   alla   competenza   del   giudice
 amministrativo tutte le altre ipotesi ..", la legge regionale avrebbe
 introdotto  una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di
 riparto  di   giurisdizione   tra   giudice   ordinario   e   giudice
 amministrativo,   in   violazione   degli   artt.  108  e  117  della
 Costituzione che non  consentono  interferenze  su  materie  esulanti
 dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;
      che  non  si  sono  costituite  in  giudizio  le  parti  ne'  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione
 Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91  e'  stato  abrogato  dall'art.  26,
 secondo  comma,  della  legge  regionale  4  maggio  1990, n. 28 (pur
 richiamata  nell'ordinanza  di  rimessione)   in   epoca   precedente
 l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, e, quindi,
 l'instaurazione di quest'ultimo;
      che  pertanto  la  questione e' manifestamente inammissibile per
 difetto di rilevanza in quanto il giudice a  quo  non  deve  comunque
 fare applicazione della norma abrogata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.