ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 dell'art. 6, comma 7, del d.-l. 12 settembre  1983,  n.  463  (Misure
 urgenti  in  materia  previdenziale e sanitaria e per il contenimento
 della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
 amministrazione  e proroga di taluni termini), convertito in legge 11
 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, del  d.-l.  20  maggio
 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
 terremotate),  dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345
 (Misure urgenti in campo economico e sociale), promossi con ordinanze
 emesse il 1› giugno 1992 dal Pretore di Treviso, il  28  agosto  1992
 dal  Pretore di Vicenza ed il 18 giugno 1992 dal Tribunale di Lamezia
 Terme, rispettivamente iscritte ai nn. 438, 718 e  805  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 37 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Cenedese Genoveffa nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da
 Genoveffa Cenedese, titolare di pensione diretta integrata al  minimo
 e di pensione di riversibilita', per ottenere la riliquidazione della
 seconda    pensione   con   integrazione   al   minimo   nell'importo
 cristallizzato alla  data  del  30  settembre  1983,  il  Pretore  di
 Treviso,  con ordinanza del 1› giugno 1992, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
 1992, n. 293, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5
 e 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n.  463,  convertito  in  legge  11
 novembre  1983,  n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o
 piu'  pensioni  integrate  al  trattamento   minimo   liquidate   con
 decorrenza  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore del predetto
 decreto, l'importo del trattamento minimo  vigente  a  tale  data  e'
 conservato su una sola delle pensioni";
      che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata
 viola  il  principio  di  ragionevolezza  di cui all'art. 3 Cost., in
 quanto la negazione  del  principio  della  cristallizzazione  appare
 sfornita  di  ogni giustificazione, nonche' l'art. 38, secondo comma,
 Cost., perche' riduce il trattamento pensionistico al di sotto  della
 misura  occorrente  per  garantire  al lavoratore mezzi adeguati alle
 esigenze di vita;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituita  la
 ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  concludendo  per   una
 dichiarazione di inammissibilita' o, in subordine, di non fondatezza;
      che,  nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS
 contro Salvatore Aloe,  e'  stata  sollevata  analoga  questione,  in
 riferimento  all'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,  dal Tribunale di
 Lamezia Terme con ordinanza del 18 giugno 1992;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 infondata;
      che, nel corso di un giudizio promosso da Maria  Carli  e  altri
 contro  l'INPS,  il  Pretore  di Vicenza, con ordinanza del 28 agosto
 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e
 77 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma
 1, del d.-l.  21  luglio  1992,  n.  345,  testualmente  riproduttivo
 dell'art. 4, comma 1, del precedente d.-l. n. 293 del 1992;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata;
    Considerato  che i giudizi di costituzionalita' promossi dalle tre
 ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe, per cui e'  opportuno
 disporne la riunione affinche' siano decisi con unico provvedimento;
      che il d.-l. n. 293 del 1992 non e' stato convertito in legge;
      che  pure  il  successivo  d.-l.  n.  345  del 1992 non e' stato
 convertito in legge, ne' e' stato reiterato;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;