ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del  codice
 di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992
 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico  di
 Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intevento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che la Corte  di  appello  di  Milano  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  425  del codice di procedura penale, nella
 parte in cui prevede il potere del giudice di  emettere  sentenze  di
 non  luogo  a  procedere  "diverse  da  quelle  di  merito" enunciate
 dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che questa Corte, con sentenza  n.  82  del  1993,  ha
 dichiarato  non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro,
 che la "previsione della delega che assegna al giudice il  potere  di
 pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente
 che  il  fatto non sussiste, non comporta .. ne' sul piano logico ne'
 su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere  del
 delegato  di  scandire  in  autonome  formule  le ipotesi in cui quel
 fatto, cosi' come contestato,  risulta  essere  privo  dei  requisiti
 propri della fattispecie dedotta nella imputazione";
      che  non  adducendo  l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati, la questione  ora  proposta
 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;