ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16
 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio
 1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni
 finanziarie e  per  definire  le  relative  pendenze),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  27  novembre  1991 dal Tribunale di Savona nel
 procedimento penale a carico di Podesta'  Maria  Liana,  iscritta  al
 n.475  del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 39,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  In  un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del
 reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982  n.  516,  per  non
 avere  annotato  sull'apposito registro alcuni stampati, il Tribunale
 di Savona procedente ha sollevato,  con  ordinanza  del  27  novembre
 1991,  questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.
 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n.
 154 - nella parte in cui esclude il reato in parola  dalla  sanatoria
 amministrativa,  ivi  prevista  -  per  contrasto  con l'art. 3 della
 Costituzione:  violato  -  a  suo   avviso   -   in   ragione   della
 ingiustificata  disparita'  del  trattamento,  cosi'  riservato, alle
 infrazioni sub art. 3 legge n. 516/1982 cit. rispetto  alle  analoghe
 violazioni  formali  pure costituenti reato e "di gravita' certamente
 non inferiore", di cui agli artt. 1, comma sesto e 2, commi secondo e
 terzo, della stessa legge n. 516/1982 nonche' 3, comma quinto,  della
 legge  17  febbraio  1985  n.  17,  alle  quali  la  norma denunciata
 viceversa estende la suddetta sanatoria.
    2. - L'Avvocatura dello Stato, per  l'intervenuto  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'infondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  di  Savona dubita con riferimento all'art. 3
 della Costituzione, della legittimita' dell'art. 8 del d.l. 16  marzo
 1991  n.  83  convertito  in  legge  15  maggio  1991 n. 154 (recante
 disposizioni in materia di repressione delle violazioni tributarie  e
 per  definire  le  relative pendenze), nella parte in cui detta norma
 esclude la definibilita' (alle condizioni e nelle forme ivi previste)
 delle  violazioni  formali,  costituenti  reato,  di  cui all'art. 3,
 secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516 ("stampa,  fornitura,
 acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documenti di
 accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione").
    Il  trattamento cosi' riservato alle richiamate violazioni sarebbe
 infatti - ad avviso dell'autorita' rimettente  -  ingiustificatamente
 deteriore   (donde   la  violazione  del  precetto  dell'eguaglianza)
 rispetto a quello previsto per le "certo non meno gravi"  violazioni,
 pure  esse  di  rilievo  penale, di cui agli articoli 1, comma sesto,
 legge  n.  516/1982  (irregolare  tenuta  delle  scritture  contabili
 obbligatorie),  2,  commi  secondo e terzo, legge n. 516 cit. (omessa
 dichiarazione ed omesso versamento da parte del sostituto  d'imposta)
 e  3, comma quinto, d.l. 1984 n. 83 conv. in legge n. 17/1985 (omessa
 tenuta del repertorio della clientela), alle quali  la  stessa  norma
 denunciata viceversa estende la suddetta definizione.
    2. - La questione non e' fondata.
    Va  premesso  che,  nel  suo  complessivo  impianto,  la  legge n.
 154/1991,  nella  logica  della  duplice  perseguita   finalita'   di
 rimodulazione  e  decongestione  del  settore  della giustizia penale
 tributaria, ha, tra l'altro, previsto due distinti meccanismi di c.d.
 sanatoria: quello, sub art. 8, per la  definizione  delle  infrazioni
 amministrative  (previo  pagamento  della  somma  di  un  milione per
 ciascun  periodo  d'imposta  interessato);  e  quello,  di   cui   al
 precedente   art.   7,  che  consente  (in  deroga  al  principio  di
 ultrattivita' delle norme penali tributarie di cui all'art. 20  della
 legge  1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni inno-
 vative, piu' favorevoli, concernenti  infrazione  di  rilievo  penale
 sempreche'  -  e  qui sta il raccordo tra le due disposizioni - per i
 periodi di imposta cui anche queste ultime violazioni si riferiscono,
 "si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8".
    Ora le violazioni tributarie assunte  a  parametro  dal  Tribunale
 rimettente  rientrano appunto nel novero di quelle che, in dipendenza
 di una loro operata ridefinizione in termini di  minor  gravita'  sul
 piano  penale,  sono  state  ammesse  a  fruire  del  beneficio della
 immediata applicabilita' della norma piu' favorevole ex art. 7  comma
 2 l. cit. (vedi sent. n. 178/1992).
    E  cio'  spiega  perche'  -  per  esse  -  sia stata espressamente
 prevista, sub art. 8, (anche) la regolarizzazione amministrativa, che
 all'applicazione  di  quel  beneficio  e'  -  come  si  e'  detto   -
 strumentale.
    Per  ogni  altra  infrazione tributaria avente carattere penale lo
 stesso  art.  8  ha,  invece,  escluso   l'accesso   alla   sanatoria
 amministrativa:  cui  non  ha  quindi  di  regola  inteso ricollegare
 effetti estintivi penali.
    E tale esclusione - che coinvolge anche la contravvenzione per cui
 si procede nel giudizio a  quo  -  e',  di  conseguenza,  nel  quadro
 normativo evidenziato, pienamente razionale e coerente.
    Del  resto,  per  quanto  piu'  specificamente attiene alle omesse
 annotazioni sub art. 3, comma secondo, legge n. 516/1982, per cui  e'
 questione,  non  sfugge la particolare insidiosita' delle correlative
 fattispecie,  attesa  la  potenziale  attitudine  dei   comportamenti
 incriminati  a preparare o coprire future evasioni tributarie. Il che
 da' ulteriore giustificazione della valutazione di maggior  gravita',
 nei  riguardi  di  tali violazioni compiuta, a monte, dal legislatore
 del  1991  e del trattamento conseguenzialmente differenziato ad esse
 riservato agli effetti della sanatoria in parola:  senza  che  possa,
 per  cio',  ipotizzarsi  alcuna  lesione  del precetto costituzionale
 dell'eguaglianza.