ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 426, lett. c),
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli
Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 giugno 1991, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della
udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di
parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere
e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di
legittimita', in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, nella parte
in cui tale norma - in caso di sentenza di non luogo a procedere per
infermita' psichica - preclude al giudice per le indagini preliminari
di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il
giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra
queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222
del codice penale;
L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte
n. 233 del 1984, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato - che si as-
sume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal
rimettente - negli stessi termini che costituiscono oggetto della
questione ora sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito
il rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il
potere di interloquire sulle circostanze, come e' dimostrato da
quelle disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere
a fini particolari (cfr. art. 4 d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema
di amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte
dalla Corte nella richiamata sentenza n. 233/1984, del cui
dispositivo, dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma
del nuovo codice di rito;
2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha
osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte
n. 233/1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca, secondo
la quale era inibita la valutazione delle circostanze attenuanti e il
relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti.
Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il nuovo codice non
ha risolto espressamente tale aspetto, e' da ritenere che la norma
impugnata non precluda al Giudice per le indagini preliminari di
tener conto delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione
della misura di sicurezza, tanto piu' che la norma non potrebbe
essere diversamente interpretata alla luce della citata sentenza
della Corte;
3. - Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il
27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio
introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato
davanti a se', in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 425, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta
evidente che l'imputato e' persona non imputabile;
Definendo il giudizio sulla questione pregiudiziale, questa Corte,
con sentenza n. 41 del 1993, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che
l'imputato e' persona non imputabile.
Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Emilia impugna, per "contrasto con i principi' costituzionali
del diritto di difesa e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge", la disposizione dettata dall'art. 426, lett. c), del codice
di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice,
nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere "per infermita'
psichica", di valutare le circostanze attenuanti e di effettuare il
giudizio di comparazione con le eventuali circostanze aggravanti, ai
fini della applicazione o della determinazione della durata minima
della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario a norma dell'art. 222 del codice penale. L'assunto del
rimettente si ispira ai principi' ed alle considerazioni, cui
integralmente rinvia, posti a fondamento della sentenza n. 233/1984,
con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato, proprio
nella parte in cui tale norma, secondo l'orientamento
giurisprudenziale dell'epoca, precludeva al giudice istruttore di
tener conto, in caso di sentenza di proscioglimento per infermita'
psichica, delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di
"bilanciamento" ai fini di quanto previsto dall'art. 222 del codice
penale. Postulando, dunque, l'equivalenza tra la norma del codice
abrogato gia' dichiarata costituzionalmente illegittima e quella del
nuovo codice di rito oggetto di impugnativa, e sul rilievo che
identica preclusione sussisterebbe per il giudice chiamato a
pronunciare sentenza di non luogo a procedere per evidente difetto di
imputabilita', il rimettente non vede quindi altra via che quella di
sollecitare una pronuncia additiva che nella sostanza riproduca il
dispositivo della declaratoria di illegittimita' adottato, con
riferimento al previgente codice, nella richiamata sentenza n.
233/1984;
2. - La questione non e' fondata. Come innanzi ricordato, infatti,
nel delibare l'oggetto del presente giudizio, questa Corte ha
ritenuto di dover pregiudizialmente sottoporre a verifica di
costituzionalita' l'art. 425 del codice di procedura penale, in
quanto, essendo ivi stabilito il potere del giudice di definire
l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere
nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente
persona non imputabile, rappresentava la previsione che fungeva da
necessario presupposto della norma impugnata dal giudice a quo, avuto
riguardo al petitum che questi mostrava di perseguire. La questione
sollevata da questa Corte ha cosi' condotto alla pronuncia della
sentenza n. 41/1993, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 425, primo comma, del
codice di procedura penale, proprio nella parte in cui tale norma
consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per
evidente difetto di imputabilita', essendosi ritenuto che la relativa
disciplina fosse in contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 2, n. 52), sesto
periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
Caducata, dunque, la possibilita' per il giudice a quo di adottare
la sentenza di non luogo a procedere "per infermita' psichica", e
venuto quindi meno il corrispondente potere di applicare in via
definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, i dedotti profili di violazione del
principio di uguaglianza e del diritto di difesa si rivelano privi di
fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale le
censure stesse si sono alimentate.