ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e dell'I.N.A.I.L.; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre 1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena il "periodo massimo di indennizzabilita'"; che il giudice a quo ha rilevato che il suddetto limite temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto la malattia in Belgio, non e' invece applicabile per l'indennizzabilita' a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione - anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema previdenziale per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale di analoga disposizione - oltreche' la violazione del diritto di emigrazione e di quello alla previdenza sociale; che si e' costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., sostenendo la inammissibilita' della questione in quanto irrilevante nel giudizio a quo, ove la norma impugnata non puo' trovare applicazione sia perche' essa concerne la costituzione ex novo della rendita per silicosi e non, come nella specie, la revisione del beneficio gia' concesso, sia perche' in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981; che si e' costituita, altresi', la parte privata con argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione; Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115, che e' la norma ora denunciata; onde la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.