ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge
 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o
 no da altre forme morbose  contratta  nelle  miniere  di  carbone  in
 Belgio  e  rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento  civile  vertente  tra
 Salari  Gaudenzio  e  l'I.N.A.I.L.,  iscritta  al n. 668 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti   di   costituzione   di   Salari   Gaudenzio   e
 dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per  ottenere  una
 rendita  maggiore  di  quella  riconosciuta in dipendenza di silicosi
 contratta in Belgio, il Tribunale di  Brescia,  sezione  lavoro,  con
 ordinanza  del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre
 1992), ha sollevato d'ufficio,  in  riferimento  agli  artt.  3,  35,
 quarto  comma,  e  38  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4  della  legge  27  luglio  1962,  n.  1115
 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455,
 ai  lavoratori  colpiti  da  silicosi  associata  o no ad altre forme
 morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e  rimpatriati),
 che  fissa  in  15  anni  dalla  data  di abbandono della lavorazione
 morbigena il "periodo massimo di indennizzabilita'";
      che  il  giudice  a  quo  ha  rilevato  che  il  suddetto limite
 temporale, previsto per i lavoratori italiani che  abbiano  contratto
 la    malattia   in   Belgio,   non   e'   invece   applicabile   per
 l'indennizzabilita' a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano
 contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione
 -  anche  in  considerazione  dell'evoluzione  subita   dal   sistema
 previdenziale  per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte,
 che  aveva  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  analoga
 disposizione  -  oltreche' la violazione del diritto di emigrazione e
 di quello alla previdenza sociale;
      che si e' costituito in  giudizio  l'I.N.A.I.L.,  sostenendo  la
 inammissibilita' della questione in quanto irrilevante nel giudizio a
 quo, ove la norma impugnata non puo' trovare applicazione sia perche'
 essa  concerne  la  costituzione ex novo della rendita per silicosi e
 non, come nella specie, la revisione del beneficio gia' concesso, sia
 perche' in ogni  caso  dove  ritenersi  implicitamente  abrogata  per
 effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981;
      che   si   e'   costituita,   altresi',  la  parte  privata  con
 argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione;
    Considerato  che  con  la  sentenza  n.  436  del  1992  e'  stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27
 luglio  1962,  n.  1115,  che  e'  la  norma  ora denunciata; onde la
 questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.