ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Recce Paolo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Recce Paolo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avvocato Giuseppe Volpe per Recce Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.D.E.L. da Paolo Recce, cieco civile ex dipendente comunale, per ottenere la riliquidazione dell'indennita' premio di servizio con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 4 agosto 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) in linea principale, del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, nella parte in cui prevede che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, sia utile ai soli fini del diritto alla pensione e non anche dell'indennita' premio di servizio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; b) in linea secondaria, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilita' di riscatto oneroso ai fini dell'indennita' premio di servizio anche dei detti periodi di contribuzione figurativa, con riferimento all'art. 3 della Costituzione Osserva il remittente che l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 152 del 1968 considera utili ai fini dell'indennita' premio di servizio gli stessi periodi computabili ai fini del diritto alla pensione, e quindi anche i periodi figurativi, mentre la norma impugnata, nel riconoscere quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, limita espressamente il beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva". Questa contraddizione violerebbe il principio di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzine. Sotto un altro profilo, sarebbe pure violato il principio di eguaglianza in quanto i non vedenti impiegati alle dipendenze degli enti locali sono esclusi anche dalla possibilita' di riscatto oneroso dei detti periodi figurativi ai fini dell'indennita' di fine rapporto, ammessa invece per i non vedenti civili impiegati delle amministrazioni statali dal d.P.R. n. 1032 del 1973. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito il ricorrente sostenendo, in primo luogo, la possibilita' di risolvere la questione in via interpretativa. In linea subordinata aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, concludendo per una dichiarazione di fondatezza della questione. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione in parte di inammissibilita', in parte di infondatezza. La prima questione e' inammissibile in quanto con essa si censura il merito di una scelta legislativa che non puo' essere ritenuta arbitraria ove si consideri che la norma denunciata ha introdotto un "beneficio". La seconda e' infondata in ragione del principio, piu' volte affermato da questa Corte, che esclude l'ammissibilita' di raffronti tra sistemi previdenziali diversi per dedurne violazioni del principio di eguaglianza. Considerato in diritto 1. - Dal Pretore di Pisa e' sollevata questione di legittimita' costituzionale: a) in linea principale, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nella parte in cui non consente che il beneficio di quattro mesi di anzianita' contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, possa essere fatto valere non solo ai fini del trattamento di pensione, ma anche ai fini dell'indennita' premio di servizio; b) in linea secondaria, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non consente il riscatto a titolo oneroso dei detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'indennita' premio di servizio. 2. - La prima questione non e' fondata. L'inciso finale della disposizione impugnata, che limita il beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione", deroga, per i centralinisti telefonici ciechi dipendenti dagli enti locali, alla norma generale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, "si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione". La deroga e' confermata dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, che, nell'estendere il beneficio "anche agli effetti dell'anzianita' assicurativa", ne ha tenuto ferma la limitazione ai soli fini del trattamento pensionistico. La norma non merita censure di irrazionalita'. Anzitutto, trattandosi di un "beneficio", la sua misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilita' finanziarie. In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968, di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparita' di trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennita' di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o, rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) non prevede la computabilita' del beneficio in discorso. I medesimi rilievi valgono ad escludere anche la pretesa violazione dell'art. 38 della Costituzione. 3. - Infondata e' pure la questione sub b). Essa viene proposta in base al confronto del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e 4 (recte 12) della legge n. 152 del 1968 col combinato disposto degli artt. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sulla previdenza per i dipendenti statali: il primo non prevede per i dipendenti degli enti locali la possibilita' di riscatto (a titolo oneroso) dei periodi di contribuzione figurativa, di cui si controverte, ai fini dell'indennita' premio di servizio, mentre il secondo e' interpretato dall'amministrazione del tesoro e dall'E.N.P.A.S. nel senso di consentire la riscattabilita'. Sarebbe percio' violato il principio di eguaglianza. Va osservato in contrario che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi puo' configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparita' di trattamento tra le categorie di soggetti interessati e sia tale da inficiare di irrazionalita' il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra (cfr. sentenze nn. 220/1988 e 430/1991).