ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 sulla domanda di  sospensione  dell'esecuzione  della  circolare  del
 Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza
 (Sospensione  dei  pensionamenti anticipati degli iscritti alle Casse
 pensioni degli istituti di previdenza) in  relazione  alla  quale  la
 Regione  Emilia-Romagna  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei
 confronti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
 notificato  il  3  marzo  1993, depositato in Cancelleria il 15 marzo
 successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Udito l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna;
    Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti dello Stato, in relazione alla circolare
 del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13  -  Istituti  di
 previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda
 di  dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
 sia  formalmente  manifestato  dagli  organi  competenti  anche   con
 riguardo al personale della Regione;
      che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata
 ha   determinato  l'illegittima  invasione  della  propria  sfera  di
 attribuzioni in  materia  di  regolamentazione  procedimentale  delle
 vicende   attinenti   al   rapporto  di  pubblico  impiego  dei  suoi
 dipendenti,   risultando   percio'   lesiva   dell'art.   117   della
 Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo la reiezione del ricorso;
      che  con  successiva  istanza  depositata  il 20 aprile 1993, la
 Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota  del  Ministero  del
 tesoro,   trasmessa  alla  Regione  l'8  aprile  1993  e  concernente
 l'accettazione delle domande di pensionamento per  le  quali  si  era
 formato  il  silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato
 decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge  n.  438  dello
 stesso anno;
      che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la
 Regione ritiene che sia cessata la materia del contendere;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  espresso  adesione  a  tale
 istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite;
    Considerato  che  la  Corte  e'  chiamata,  in  questa   sede,   a
 pronunziarsi  sulla  domanda  di  sospensione dell'atto impugnato, ai
 sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87  e  dell'art.  28
 delle   Norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;