ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14 ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palmeri Salvatore, Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai nn. 46, 65 e 115 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 7, 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 425 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non costituisce reato, deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2, n. 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81; E che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione di legittimita' costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione; che questa Corte ha gia' dichiarato non fondata la medesima questione con sentenza n. 82 del 1993 e che, quindi, non prospettando le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate; che, d'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per disporre la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad op- era dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna con la questione oggetto del presente giudizio; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;