ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice
 di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14
 ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di
 Milano nei procedimenti penali rispettivamente a  carico  di  Palmeri
 Salvatore,  Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai
 nn. 46, 65 e 115 del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicate  nelle
 Gazzette  Ufficiali  della  Repubblica  nn.  7,  9  e 12, prima serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato  questione
 di  legittimita'  dell'art.  425 del codice di procedura penale nella
 parte in cui stabilisce che il  giudice  pronuncia  sentenza  di  non
 luogo  a  procedere perche' il fatto non costituisce reato, deducendo
 la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art.
 2, n. 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
    E  che  nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano l'identica questione di
 legittimita' costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
 riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
      che questa Corte ha gia'  dichiarato  non  fondata  la  medesima
 questione con sentenza n. 82 del 1993 e che, quindi, non prospettando
 le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora
 esaminati,   le  questioni  qui  proposte  devono  essere  dichiarate
 manifestamente infondate;
      che, d'altra parte, non sussistono  neppure  i  presupposti  per
 disporre  la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione
 delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad op-
 era dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella
 specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna  con
 la questione oggetto del presente giudizio;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;