ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 della Regione Sicilia 1› febbraio 1991, n. 8 (Interventi  per  l'Ente
 minerario  siciliano  per  la ripresa produttiva del settore dei sali
 alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992  dal  Pre-
 tore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento
 penale  a  carico  di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Enna - Sezione distaccata di Piazza
 Armerina, nel procedimento penale a  carico  di  Geraci  Giuseppe  ed
 altri,  con  ordinanza  del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3
 febbraio 1993 (R.O. n.  52  del  1993),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della legge della Regione
 Sicilia 1› febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento
 degli scarichi degli insediamenti di cui  all'art.  2,  primo  comma,
 della   stessa   legge  e  degli  impianti  di  potabilizzazione  ivi
 contemplati sino  all'attuazione  delle  opere  di  cui  allo  stesso
 articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3, 116, 117 e 25 della  Costituzione,  essendo  intervenuta  la
 norma  impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo
 uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale  e,  per  giunta,   in
 fattispecie penalmente repressa;
    Considerato  che  la stessa questione e' stata gia' dichiarata non
 fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati  dedotti  motivi
 nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;