ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pre- tore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa; Considerato che la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;