ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 467 del codice
civile, nel testo anteriore alla innovazione introdotta con l'art.
171 dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Re Elena ed
altre e Re Roberto, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile promosso da Elena Re, Piera Re
e Jose' Molinari vedova Re, rispettivamente figlie legittime e moglie
di Pietro Re deceduto nel 1973, contro Roberto Re, dichiarato figlio
naturale di Pietro Re con sentenza in data 21 febbraio 1978, al fine
di ottenere la declaratoria di nullita' dell'atto di divisione -
stipulato dai medesimi nel 1986 - dell'eredita' di Mario Re, deceduto
nel 1974 (successivamente alla morte del figlio Pietro), il Tribunale
di Genova, con ordinanza del 3 marzo 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel
testo anteriore alla legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di
famiglia modificato dalla sentenza costituzionale n. 79/1969, nella
parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione il figlio
naturale di chi, discendente o fratello del de cuius, non potendo o
non volendo accettare l'eredita', lasci o abbia discendenti
legittimi;
Secondo la norma impugnata, vigente all'epoca dell'apertura della
successione di Mario Re (1974), il figlio naturale di un figlio
premorto del de cuius non ha diritto di venire alla successione
dell'avo in rappresentanza del genitore quando quest'ultimo lasci
figli legittimi. Di qui la domanda di nullita' della divisione
intervenuta tra le figlie legittime e il loro fratello naturale, in
quanto stipulata con un soggetto estraneo alla comunione ereditaria.
Ad avviso del giudice remittente, sia in linea di interpretazione
storica, sia in linea di interpretazione logica, il dispositivo della
sentenza n. 79/1969, pronunziata in relazione a un caso in cui il
figlio premorto del de cuius non aveva lasciato discendenti
legittimi, ma solo un figlio naturale, non consente di argomentare a
contrario il diniego ai figli naturali del diritto di
rappresentazione in presenza di figli legittimi, ma lascia
impregiudicata la questione, che ora viene sollevata, relativamente a
quest'altro caso.
Cio' premesso, il Tribunale ritiene che la norma impugnata, in
quanto esclude i figli naturali dalla chiamata per rappresentazione
quando il loro genitore (figlio o fratello premorto o rinunziante del
de cuius) abbia lasciato discendenti legittimi, non possa sottrarsi
al confronto con gli artt. 541 e 574 (abrogati), che nell'ordinamento
previgente attribuivano ai figli naturali il diritto di concorrere
nella successione legittima con i figli legittimi in ragione di meta'
della quota conseguita dai legittimi. Dal confronto emergerebbe una
ingiustificata disparita' di trattamento e un eccesso irrazionale di
tutela dei membri della famiglia legittima nell'ipotesi di
successione per rappresentazione. Pertanto si chiede una sentenza che
parifichi la disciplina di questa ipotesi a quella prevista dalle
norme da cui e' stato tratto il tertium comparationis.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla
riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), nella
parte in cui esclude dal diritto di rappresentazione i figli naturali
di chi, discendente o fratello o sorella del de cuius, non potendo o
non volendo accettare l'eredita', lasci o abbia discendenti
legittimi.
Nella parte motiva l'ordinanza precisa che la questione non mira
ad ammettere, anche nell'ordinamento anteriore alla riforma, il
diritto di rappresentazione a pari titolo dei figli naturali insieme
con i figli legittimi, ma ad ammetterlo nella misura ridotta del
diritto di concorso con i figli legittimi previsto dagli artt. 541 e
574 (abrogati) nella successione (legittima) diretta.
2. - La questione e' inammissibile.
La limitazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 467
cod. civ., testo del 1942, dichiarata dalla sentenza n. 79/1969, al
caso di sopravvivenza al figlio premorto del de cuius di soli figli
naturali, non e' legata, come pensa il Tribunale remittente, al
petitum formulato in quell'occasione dal giudice a quo in riferimento
al caso oggetto di quel giudizio. Indipendentemente dalla
controversia concreta che ha dato luogo all'incidente di
costituzionalita', l'esclusione dell'ipotesi di esistenza anche di
figli legittimi dall'ambito normativo della sentenza riflette un
limite, derivante dal sistema successorio allora vigente, al potere
della Corte di incidere sulla disciplina della rappresentazione
ereditaria per accordarla con la tutela costituzionale dei figli
naturali.
In tale sistema i figli legittimi e i figli naturali (riconosciuti
o dichiarati) appartenevano a classi, o categorie, diverse di
successibili, gli uni alla classe dei parenti legittimi, gli altri
alla classe dei parenti naturali (art. 565 cod. civ., testo del
1942). I figli naturali erano chiamati a concorrere nella successione
legittima con i figli legittimi in base a vocazioni distinte, fondate
su titoli successori diversi e in ragione di quote determinate dal
concorso, ma contando ciascun legittimo per due: mancando una
vocazione congiunta in parti uguali, non poteva verificarsi nei loro
reciproci rapporti il fenomeno dell'accrescimento (art. 674 cod.
civ.).
Ne consegue che - essendo la vocazione (indiretta) per
rappresentazione, in quanto determinata per relationem a una chiamata
antecedente di cui sarebbe stato destinatario il rappresentato se
avesse potuto o voluto venire all'eredita', essenzialmente una
chiamata unica collettiva - nell'ordinamento del codice 1942 non era
configurabile una vocazione ab intestato di questa specie indirizzata
congiuntamente a figli legittimi e a figli naturali, appunto perche'
erano successibili di classi diverse. Nell'ambito dell'istituto di
cui agli artt. 467 sgg. cod. civ., in presenza di figli legittimi, il
criterio di differenziazione del trattamento dei figli naturali -
riconosciuto legittimo, di fronte all'art. 30 della Costituzione, da
una giurisprudenza costante di questa Corte fino alla recente
sentenza n. 167/1992 - non poteva operare se non come criterio di
esclusione dei figli naturali.
Sola alternativa possibile e' l'attribuzione congiunta della quota
del rappresentato ai figli legittimi e ai figli naturali, con
conseguente divisione in parti uguali. Ma questa soluzione presuppone
l'equiparazione delle due categorie di figli, e quindi la
costituzione di una nuova autonoma classe di successibili formata dai
discendenti del de cuius e identificata dal rapporto di filiazione
indipendentemente dalla fonte della discendenza (matrimonio o
procreazione fuori del matrimonio). Una tale innovazione, introdotta,
senza efficacia retroattiva, dalla legge di riforma del diritto di
famiglia (art. 565, nuovo testo, cod. civ.), appartiene
esclusivamente al potere legislativo.