ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
 feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte
 di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni  del  personale
 di  ruolo  della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)
 contro Giorgio Albanese, iscritta al n. 791  del  registro  ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione del Fondo pensioni del  personale  di
 ruolo della S.I.A.E.;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Udito  l'avv.  Marcello  De  Cesaris  per  il  Fondo  pensioni del
 personale di ruolo della S.I.A.E.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione
 ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  24   della   Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
 feriale), nella parte in cui non consente la  sospensione  anche  del
 termine  di tre mesi stabilito dall'art. 80, primo comma, della legge
 27 luglio 1978, n. 392.
    La questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio  proposto
 dal  Fondo  pensioni  del  personale di ruolo della Societa' italiana
 degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese,  giudizio
 diretto   ad  ottenere  l'annullamento  della  sentenza  della  Corte
 d'appello  di  Roma  che  aveva  respinto  la  domanda  dell'ente  di
 risoluzione  del  contratto  di  locazione  (per  avere il conduttore
 adibito l'immobile ad uso diverso da quello  pattuito),  perche'  era
 gia'  decorso  il  termine  di tre mesi (previsto dall'art. 80, primo
 comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto
 conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile. La domanda di
 risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine  in
 questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.
    Il  giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha gia'
 affermato (esaminando il termine  di  decadenza  stabilito  dall'art.
 1137   del   codice   civile   per   l'impugnazione   delle  delibere
 dell'assemblea dei condomini) che  la  sospensione  dei  termini  nel
 periodo  feriale,  disciplinata  dall'art.  1  della legge n. 742 del
 1969, si  impone  quando  agire  in  giudizio  nel  termine  previsto
 costituisca,  per  il titolare, l'unico rimedio per far valere un suo
 diritto (sentenza n. 49 del 1990).
    Ad avviso del giudice rimettente  questo  principio  deve  trovare
 applicazione  anche  al  termine  previsto  per  la  risoluzione  del
 contratto di locazione (se il conduttore adibisca  l'immobile  ad  un
 uso  diverso  da  quello pattuito), che puo' essere fatta valere solo
 mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La  brevita'  del
 termine  per  agire  renderebbe  particolarmente  difficile,  per chi
 intenda esercitare tale diritto, munirsi nel  periodo  feriale  della
 necessaria  difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine
 non fosse estesa anche a questo caso,  sarebbe  menomato  il  diritto
 alla   tutela   giurisdizionale,   garantito   dall'art.   24   della
 Costituzione.
    2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si  e'  costituito  il  Fondo
 pensioni  del  personale  di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la
 fondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale, sollevata  dalla
 Corte  di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del
 decorso del termine, previsto dall'art.  80  della  legge  27  luglio
 1978,  n.  392,  per  il  locatore  che  chiede  la  risoluzione  del
 contratto, quando il conduttore adibisca l'immobile ad un uso diverso
 da quello pattuito. La brevita' del termine di  decadenza  (tre  mesi
 dalla   conoscenza   del  mutamento  di  destinazione  dell'immobile)
 renderebbe al locatore difficile, quando  il  termine  sia  in  parte
 compreso   nel   periodo  feriale,  agire  in  giudizio  mediante  la
 necessaria  difesa  tecnica.  Pertanto,   ad   avviso   del   giudice
 rimettente,  la  disciplina della sospensione dei termini processuali
 dettata  dall'art.  1  della  legge  7  ottobre  1969,  n.  742,  non
 comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l'art.
 24 della Costituzione.
    2.  -  La  disciplina  generale  della sospensione del decorso dei
 termini nel periodo  feriale,  destinata  ad  assicurare  l'effettiva
 possibilita'  di  esercizio  del  diritto  di  agire  e difendersi in
 giudizio, e' stata gia' piu' volte  esaminata  da  questa  Corte.  In
 presenza   di   termini   brevi,  di  duplice  e  coesistente  natura
 sostanziale  e  processuale,  sono   state   accolte   questioni   di
 legittimita'   costituzionale,   sollevate   nel   contesto   di  una
 giurisprudenza ferma nel ritenere  non  applicabile  la  sospensione,
 prevista  dall'art.  1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la
 proposizione  della  domanda  giudiziale.  Difatti  questa  Corte  ha
 affermato  che  lede  il  diritto di agire in giudizio, per la tutela
 delle proprie ragioni,  escludere  la  sospensione  del  decorso  dei
 termini  nel  periodo  feriale, prevista in via generale, nei casi in
 cui la possibilita' di agire in giudizio costituisca, per il titolare
 del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso in  un
 ristretto  termine  fissato dalla legge (sent. n. 380 del 1992; n. 49
 del 1990; n. 255 del 1987; n. 40 del 1985).
    L'illegittimita' costituzionale e' stata  dunque  dichiarata  solo
 quando  il  termine  di  decadenza, che presentava le caratteristiche
 sopra descritte, non era  stato  considerato  soggetto,  quanto  alla
 sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.
    3.  -  L'enunciazione di questi principi ha concorso a determinare
 una  complessiva  rimeditazione   interpretativa   da   parte   della
 giurisprudenza  ordinaria,  che ha seguito anche le sollecitazioni di
 parte della dottrina. Si e'  cosi'  pervenuti  ad  una  ricostruzione
 della portata normativa dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale
 da  superare  l'esigenza  di  ulteriori  pronunce  di  illegittimita'
 costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie
 nel contesto della stessa disposizione. I piu'  recenti  orientamenti
 della   giurisprudenza   ordinaria   muovono   in   una   prospettiva
 interpretativa,  in  precedenza  seguita  dalla  sola  giurisprudenza
 amministrativa,  secondo la quale la locuzione "termini processuali",
 ai fini della sospensione nel  periodo  feriale,  comprende  anche  i
 brevi  termini  di  decadenza  fissati  per la proposizione dell'atto
 introduttivo del giudizio.
    Si deve pertanto constatare come  sia  divenuta  dominante,  anche
 nella  giurisprudenza  relativa al processo civile, una lettura della
 disposizione sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale  che
 offre  una  piu'  ampia e comprensiva nozione di termine processuale,
 tale da non limitarne la portata  nell'ambito  del  compimento  degli
 atti  successivi  all'introduzione  del  processo, ma idonea invece a
 comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il  processo
 deve   essere   introdotto,  quando  la  proposizione  della  domanda
 costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che  si  assume
 leso.
    Questa  nuova  lettura  della  disposizione ha portato la Corte di
 cassazione ad affermare che e' soggetto alla sospensione nel  periodo
 feriale  il  termine  di  trenta  giorni  previsto dall'art. 2527 del
 codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio  alternativo,  per
 l'impugnazione  giudiziale  della  delibera  di  esclusione del socio
 dalla cooperativa.
    Si e', quindi,  in  presenza  di  una  ricostruzione  del  sistema
 normativo  che  adegua  la  lettura  della disposizione denunciata al
 principio  costituzionale  di  garanzia  del  diritto  di  agire   in
 giudizio.  Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche
 al termine di tre mesi previsto dall'art. 80 della legge n.  392  del
 1978  per  la  domanda  giudiziale che il locatore puo' proporre come
 unico  strumento  per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione
 del contratto, quando il conduttore abbia adibito  l'immobile  ad  un
 uso diverso da quello pattuito.
    La  corretta  interpretazione  della  disposizione denunciata, nei
 sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata  la  questione
 di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.