ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18, comma
 quinto, del decreto-legge 18 settembre  1992,  n.  382  (Disposizioni
 urgenti  in  materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica),
 promosso con ordinanza emessa il  3  novembre  1992  dal  pretore  di
 Perugia  -  sezione  distaccata  di  Assisi - nel procedimento civile
 vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l.  e  U.s.l.  n.  4  Valle
 Umbra  Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992,
 ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  4,  24  e  41 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  18,
 comma   quinto,   del   decreto-legge   18  settembre  1992,  n.  382
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   derivata   e   di
 contabilita'  pubblica),  a  norma  del  quale  "le  somme  dovute  a
 qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali e  dagli  istituti  di
 ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  non  sono sottoposte ad
 esecuzione forzata  nei  limiti  degli  importi  corrispondenti  agli
 stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente
 o  convenzionato,  nonche'  nella  misura  dei  fondi  a destinazione
 vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari";
    Considerato  che  il  decreto-legge  n.  382 del 1992 non e' stato
 convertito in legge entro il  termine  di  sessanta  giorni  previsto
 dall'art.  77,  comma  terzo  della  Costituzione,  come  risulta dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.
 273 del 19 novembre 1992;
      che,  pertanto,  secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
 da ultimo l'ordinanza n. 433 del  1992),  la  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.