ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di Perugia - sezione distaccata di Assisi - nel procedimento civile vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), a norma del quale "le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari"; Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 19 novembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.