ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'INPS, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione dell'INPS; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e INPS, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali quando il titolo sia stato richiesto ed utilizzato per l'esercizio delle corrispondenti mansioni. In punto di fatto alla sig.ra Camilla Marilena, che aveva conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Parma il diploma di assistente sociale, indispensabile per l'assunzione al lavoro presso l'INAIL, non era stata concessa la facolta' di riscattare il periodo triennale di frequenza del corso di studi seguito per conseguire il diploma. L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 e' riscattabile soltanto il periodo di corso di laurea. Pertanto la norma, allo stato, non consente di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali giacche' il diploma conseguito non corrisponde alla laurea ne' ad un titolo equipollente riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore. Osserva peraltro l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e l'interpretazione seguitane nella piu' recente giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso di concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita. Ha pertanto sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 in riferimento sia all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento tra laureati ed altro personale che comunque abbia acquisito una qualificata preparazione professionale, sia all'art. 97 della Costituzione per la violazione del principio di buon andamento proprio della Pubblica Amministrazione. In data 1 marzo 1993 l'INPS ha depositato, fuori termine, memoria di costituzione con la quale sottolinea come la scelta del legislatore sia stata motivata anche dalla diversita' della disciplina normativa relativa all'ordinamento previdenziale fra enti locali ed enti privati. Considerato in diritto Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la riscattabilita' dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di assistente sociale. La questione e' fondata. Il Pretore rimettente ritiene la norma impugnata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto restano irragionevolmente esclusi dal beneficio della riscattabilita' corsi di studio a livello universitario conseguiti presso scuole dirette a fini speciali che abilitano all'esercizio della professione di assistente sociale. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente evidenziato il principio di attribuire una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultima. E' stata infatti gia' affermata l'illegittimita' delle norme che non consentivano la riscattabilita' del periodo corrispondente ai corsi in riferimento a numerose categorie professionali. In particolare la sentenza n. 426 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita'costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680, riconoscendo la riscattabilita' dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali. Nella fattispecie trattavasi di procedimento contro INADEL in quanto concernente dipendenti di enti locali. Inoltre con sentenza n. 27 del 1992, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica da parte di dipendenti assicurati presso l'INPS. La questione odierna, che si prospetta su un caso analogo, comporta pertanto una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, con riferimento ai gia' affermati principi circa le condizioni di riscattabilita' dei vari corsi professionali relativamente sia alla natura del corso, sia all'accertamento che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera. In particolare, per quanto riguarda la natura dei corsi, va ricordato che essi debbono, ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, essere svolti da scuole che richiedano come requisito per l'ammissione il possesso di un titolo di scuola media superiore. Non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza di tali elementi, valutare la proponibilita' della richiesta in base alla data della domanda, nonche' calcolare i contributi rapportandoli al livello delle retribuzioni.