ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del
 decreto legge 2 marzo 1974, n. 30  (Norme  per  il  miglioramento  di
 alcuni  trattamenti  previdenziali ed assistenziali), convertito, con
 modificazioni, nella legge 16  aprile  1974,  n.  114,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  3  dicembre  1992  dal  Pretore  di  Parma nel
 procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'INPS,  iscritta
 al  n.  23  del  registro  ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 maggio 1993 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, il Pretore di Parma,  nel
 procedimento   civile  vertente  tra  Camilla  Marilena  e  INPS,  ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2-novies  del
 decreto  legge  2  marzo  1974,  n. 30 (Norme per il miglioramento di
 alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),  convertito,  con
 modificazioni,  nella legge 16 aprile 1974, n. 114 nella parte in cui
 non  prevede  la  facolta'  di  riscattare  i   periodi   di   studio
 corrispondenti  alla durata legale dei corsi per il conseguimento del
 diploma abilitante  all'esercizio  della  professione  di  assistente
 sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali
 quando  il  titolo  sia stato richiesto ed utilizzato per l'esercizio
 delle corrispondenti mansioni.
    In  punto  di  fatto  alla  sig.ra  Camilla  Marilena,  che  aveva
 conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facolta'
 di  Giurisprudenza dell'Universita' di Parma il diploma di assistente
 sociale, indispensabile per l'assunzione al  lavoro  presso  l'INAIL,
 non era stata concessa la facolta' di riscattare il periodo triennale
 di frequenza del corso di studi seguito per conseguire il diploma.
    L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 2-novies
 del  decreto  legge  2  marzo 1974, n. 30 e' riscattabile soltanto il
 periodo di corso di  laurea.  Pertanto  la  norma,  allo  stato,  non
 consente  di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole
 universitarie dirette a fini speciali giacche' il diploma  conseguito
 non   corrisponde   alla   laurea   ne'  ad  un  titolo  equipollente
 riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore.
    Osserva peraltro  l'ordinanza  che  la  legislazione  in  tema  di
 riscatti   e   l'interpretazione   seguitane   nella   piu'   recente
 giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso  di  concedere
 ogni   migliore   considerazione   alla   preparazione  professionale
 acquisita.
    Ha pertanto sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2-novies  del  decreto  legge  2  marzo  1974,  n.  30  in
 riferimento sia all'art. 3 della  Costituzione  per  l'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  laureati  ed  altro  personale  che
 comunque abbia acquisito una qualificata preparazione  professionale,
 sia all'art. 97 della Costituzione per la violazione del principio di
 buon andamento proprio della Pubblica Amministrazione.
    In data 1› marzo 1993 l'INPS ha depositato, fuori termine, memoria
 di   costituzione   con  la  quale  sottolinea  come  la  scelta  del
 legislatore  sia  stata  motivata  anche   dalla   diversita'   della
 disciplina  normativa relativa all'ordinamento previdenziale fra enti
 locali ed enti privati.
                        Considerato in diritto
    Viene riproposta a  questa  Corte  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30  (Norme  per
 il    miglioramento    di   alcuni   trattamenti   previdenziali   ed
 assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974,
 n. 114, nella parte in cui non prevede la riscattabilita' dei periodi
 corrispondenti  alla  durata  legale  dei  corsi  di  studio  per  il
 conseguimento del diploma di assistente sociale.
    La questione e' fondata.
    Il    Pretore    rimettente    ritiene    la    norma    impugnata
 costituzionalmente illegittima per contrasto con gli  artt.  3  e  97
 della  Costituzione,  in quanto restano irragionevolmente esclusi dal
 beneficio  della  riscattabilita'   corsi   di   studio   a   livello
 universitario  conseguiti  presso  scuole dirette a fini speciali che
 abilitano all'esercizio della professione di assistente sociale.
    La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente evidenziato il
 principio di  attribuire  una  sempre  maggiore  considerazione  alla
 preparazione  professionale acquisita anteriormente all'ammissione in
 servizio  e  richiesta  per  quest'ultima.  E'  stata  infatti   gia'
 affermata  l'illegittimita'  delle  norme  che  non  consentivano  la
 riscattabilita' del periodo corrispondente ai corsi in riferimento  a
 numerose categorie professionali.
    In  particolare  la  sentenza  n.  426  del  1990,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3
 marzo 1938  n.  680,  riconoscendo  la  riscattabilita'  dei  periodi
 corrispondenti  alla  durata  legale dei corsi per assistente sociale
 svolti dalle scuole universitarie  dirette  a  fini  speciali.  Nella
 fattispecie  trattavasi  di  procedimento  contro  INADEL  in  quanto
 concernente dipendenti di enti locali.
    Inoltre con  sentenza  n.  27  del  1992,  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2 novies del
 decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974
 n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facolta' di riscattare  i
 periodi  corrispondenti  alla durata degli studi per il conseguimento
 del diploma di educazione fisica da parte  di  dipendenti  assicurati
 presso l'INPS.
    La  questione  odierna,  che  si  prospetta  su  un  caso analogo,
 comporta pertanto una dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
 della  norma  impugnata,  con  riferimento ai gia' affermati principi
 circa le condizioni di riscattabilita' dei vari  corsi  professionali
 relativamente  sia alla natura del corso, sia all'accertamento che il
 relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione o
 la progressione in carriera. In particolare, per quanto  riguarda  la
 natura  dei corsi, va ricordato che essi debbono, ai sensi del d.P.R.
 10 marzo 1982 n. 162, essere svolti da  scuole  che  richiedano  come
 requisito  per  l'ammissione il possesso di un titolo di scuola media
 superiore.
    Non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza  di
 tali  elementi,  valutare  la  proponibilita' della richiesta in base
 alla data della domanda, nonche' calcolare i contributi rapportandoli
 al livello delle retribuzioni.