ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Belluno nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Simioni Carlo, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni. Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Carlo Simioni nei confronti dell'INPS per il pagamento di ratei arretrati dell'assegno di invalidita' piu' interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 1 gennaio 1985, il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 15 dicembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e' portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito; che, secondo il giudice remittente la norma avrebbe reintrodotto l'inammissibile disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte aveva inteso eliminare; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non e' applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991); che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte, onde la questione non e' pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.