ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promosso  con ordinanza emessa il 15 luglio 1992
 dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente  tra  Petricca
 Gildo  Luigi  e  l'Ente  Ferrovie  dello Stato, iscritta al n. 85 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  26  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Chieti,  nel  giudizio promosso da
 Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per
 ottenere il riconoscimento dei benefici  di  cui  all'art.  20  della
 legge  24  dicembre  1986,  n. 958, per il servizio militare prestato
 anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza
 del 15  luglio  1992,  pervenuta  alla  Corte  costituzionale  il  15
 febbraio  1993  (R.O.  n.  85  del  1993),  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge  30
 dicembre  1991,  n.  412,  il  quale  dispone che i suddetti benefici
 operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di
 entrata in vigore della citata legge n. 958 del  1986  e  per  quello
 prestato in epoca successiva;
      che,  ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, limitando
 la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e  per
 un  determinato  periodo  senza un ragionevole motivo, contrasterebbe
 con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione
 ed  inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo
 cui  l'adempimento  dell'obbligo  del  servizio  militare  non   deve
 pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 la  quale ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della
 questione, osservando che l'attribuzione di  effetti  retroattivi  ad
 una  norma  e'  rimessa  alla discrezionalita' del legislatore e che,
 comunque, la  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata  la  medesima
 questione (sentenza n. 455 del 1992);
    Considerato  che  la  stessa  questione e' stata gia' ritenuta non
 fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata  (ord.  n.
 49 del 1993);
      che  non  sono  stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano
 fondare una diversa decisione;
      che, pertanto, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;