ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  secondo
 comma,  lettera  b),  della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in
 materia previdenziale per il personale degli Enti  locali),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione
 sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Lauretti Elio, iscritta
 al n. 57 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visto l'atto di costituzione di Lauretti Elio;
    Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Lauretti Elio.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Elio Lauretti,  avendo  prestato  servizio  fuori  ruolo  come
 cappellano presso l'ospedale civile di Frosinone dal 1› febbraio 1951
 al  30 novembre 1985, chiese che l'indennita' premio di servizio, che
 l'I.N.A.D.E.L. gli aveva liquidato  computando  soltanto  il  periodo
 successivo  al  1›  aprile  1968,  gli venisse invece corrisposta con
 riferimento all'intera durata del servizio. Il Pretore e il Tribunale
 di  Frosinone  accolsero  la sua domanda. La Corte di cassazione, con
 ordinanza di rimessione del 17 dicembre 1992 (r.o. n. 57  del  1993),
 ha  rilevato  che  le  ragioni dell'I.N.A.D.E.L. trovavano fondamento
 nella legge 8 marzo 1968 n. 152. L'articolo 1 di tale legge, infatti,
 aveva esteso l'obbligo di  iscrizione  all'istituto  -  e  quindi  il
 diritto  all'indennita'  premio  di  servizio  -  al personale non di
 ruolo, ma l'articolo 4, secondo comma, lettera b) aveva stabilito che
 fossero computabili, ai fini della misura  di  detta  indennita',  "i
 servizi  non  di  ruolo  resi  in  posti  di  organico non coperti da
 titolare  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente  legge  ..  sempre  che agli stessi abbiano fatto o facciano
 seguito, senza soluzione di continuita',  servizi  da  titolare".  Il
 posto  di  cappellano  era  stato  istituito  in  pianta organica con
 delibera del 12 gennaio 1957,  ma  il  Lauretti  non  era  stato  mai
 immesso  in ruolo, ne' prima ne' dopo l'entrata in vigore della legge
 n. 152 del 1968, sicche' non poteva giovarsi,  ai  fini  del  calcolo
 dell'indennita'  premio  di  servizio,  del  periodo  precedente al 2
 aprile 1968. Ne' poteva essere seguita la linea adottata dai  giudici
 di  merito,  secondo  i  quali la condizione ostativa in esame doveva
 ritenersi non piu' operante a  seguito  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 208 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale  dell'articolo  9,  quarto  comma,  del d.lgs.C.P.S. 4
 aprile 1947 n. 207 nella parte  in  cui  disponeva  che  l'indennita'
 prevista  dal  medesimo  articolo  9  per  il  personale non di ruolo
 all'atto della cessazione del rapporto non fosse dovuta nel  caso  di
 passaggio  in ruolo. Gli effetti di tale pronunzia - osserva la Corte
 di cassazione - non possono essere estesi a disposizioni  diverse  da
 quelle indicate nel dispositivo della sentenza, sicche' il menzionato
 articolo  4,  secondo  comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n.
 152 doveva ritenersi ancora in vigore.  La  norma  stessa,  peraltro,
 "nella   parte  in  cui  prevede  l'esclusione  della  corresponsione
 dell'indennita' premio di servizio ai dipendenti  degli  enti  locali
 relativamente  al  periodo di servizio non di ruolo prestato qualora,
 successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge,  non  sia
 stato  prestato senza soluzione di continuita' servizio da titolare",
 appariva in contrasto con l'articolo 36 della  Costituzione  in  base
 alle  medesime considerazioni svolte nella citata sentenza n. 208 del
 1986,  posto  che  la  norma  impugnata   escludeva   totalmente   la
 corresponsione  dell'indennita'  premio di servizio in ragione di una
 circostanza - la natura di ruolo o non di ruolo del servizio prestato
 - che, se poteva eventualmente giustificare  soluzioni  razionalmente
 differenziate,  non era invece idonea a legittimare la perdita totale
 dell'indennita'.
    Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito Elio Lauretti
 aderendo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.
                        Considerato in diritto
    1. -  L'articolo  1  della  legge  8  marzo  1968  n.  152  estese
 l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di
 previdenza   al  personale  non  di  ruolo  degli  enti  locali,  con
 conseguente diritto di tale  personale  a  ricevere,  all'atto  della
 cessazione  dal  servizio,  l'indennita'  premio di servizio prevista
 dagli articoli 2, 3 e 4.
   Ai  fini della misura di tale indennita' vennero resi computabili -
 dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) - anche i servizi  non  di
 ruolo  prestati prima dell'entrata in vigore della legge, ma soltanto
 se si trattava di servizi non di ruolo resi in posti di organico  non
 coperti  da  titolare  e  se ai servizi non di ruolo avessero fatto o
 facessero  seguito,  senza  soluzione  di  continuita',  servizi   da
 titolare.
    La  Corte  di  cassazione,  con  l'ordinanza indicata in epigrafe,
 dubita della costituzionalita' di  tali  limitazioni,  ritenendo  che
 esse  escludano totalmente la corresponsione dell'indennita' premo di
 servizio in ragione di una circostanza - la natura di ruolo o non  di
 ruolo del servizio prestato - che, se puo' eventualmente giustificare
 soluzioni   razionalmente  differenziate,  non  e'  invece  idonea  a
 legittimare - in riferimento all'articolo 36 della Costituzione -  la
 perdita totale dell'indennita'.
    2. - La questione non e' fondata.
    Nei  casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera
 b) della legge n. 152 del 1968, il servizio  non  di  ruolo  prestato
 prima  dell'entrata  in  vigore di detta legge non sia computabile ai
 fini  della  misura  dell'indennita'  premio   di   servizio,   trova
 applicazione  l'articolo  16,  secondo  comma,  della medesima legge,
 secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non  valutabili  ai
 fini  dell'indennita'  premio  di  servizio e non riscattati ai sensi
 dell'articolo  12,  e'  conservato  il  diritto  all'indennita'   per
 cessazione dal servizio (indennita' di licenziamento) prevista per il
 personale  non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del d.lgs. C.P.S.
 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo  degli  enti
 locali dall'articolo 7 del d.lgs. C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61 (Cass.
 23  marzo  1991  n.  347).  In  tali  casi  l'indennita' e' computata
 sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata  in
 vigore  della  legge  n. 152 del 1968, ma - secondo la giurisprudenza
 del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio  1989  n.  425)  -  poiche'
 l'importo   cosi'   calcolato   rimane   svincolato   dalla  dinamica
 retributiva  e  dall'andamento  del  costo   della   vita   e   resta
 nell'esclusiva  disponibilita' dell'amministrazione, il medesimo deve
 essere maggiorato della rivalutazione  monetaria  maturata  nell'arco
 temporale  tra  la  data  di entrata in vigore della legge n. 152 del
 1968 e quella di cessazione  dal  servizio  nonche'  degli  interessi
 legali  calcolati  tra  tale  ultimo  momento e quello dell'effettivo
 pagamento.
    Anche nei casi ai quali fa riferimento l'ordinanza di  rimessione,
 pertanto,  al  periodo  di  servizio  non  di  ruolo  prestato  prima
 dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 corrisponde  un  -
 sia pur diverso - trattamento di fine rapporto: non sussiste, quindi,
 la denunziata violazione dell'articolo 36, mentre l'esame riguardante
 l'adeguatezza  di  tale trattamento esula dall'ambito della questione
 sollevata dal giudice a quo.