ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8
 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per  Venezia  e  Chioggia),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  12  gennaio 1993 dal Pretore di
 Venezia  nel  procedimento  civile  tra  Maurizio  Ferrari  e   Guido
 Briganti,  iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  23  giugno  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 nel corso del
 procedimento   civile   di  opposizione  all'esecuzione  promosso  da
 Maurizio Ferrari nei confronti  di  Guido  Briganti,  il  Pretore  di
 Venezia  ha  sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  8
 novembre  1991,  n.  360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
 nella parte in cui non prevede la sospensione  dell'esecuzione  degli
 sfratti anche per il territorio del Lido di Venezia;
      che la norma censurata, "in considerazione del grave fenomeno di
 esodo  della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano
 nei comuni di Venezia e di Chioggia", dispone la sospensione, per  un
 periodo  di  trentasei mesi, dell'esecuzione per rilascio di immobili
 adibiti ad uso di abitazione limitatamente a Venezia  insulare,  alle
 isole della laguna e al centro storico di Chioggia;
      che,  ad avviso del Pretore, la sospensione degli sfratti non si
 applica anche al Lido  di  Venezia,  non  compreso  nella  laguna  ma
 costituente   divisione   naturale   della  laguna  stessa  dal  mare
 Adriatico:  interpretazione   questa   che   sarebbe   indirettamente
 avvalorata  dall'art. 4 della stessa legge, laddove si individuano le
 attribuzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia e se ne
 estendono espressamente le competenze a  tutto  il  territorio  della
 vigente  conterminazione lagunare, al comune di Chioggia e alle isole
 di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
      che il giudice rimettente ritiene  che  il  diverso  trattamento
 degli  abitanti del Lido di Venezia, rispetto a quello riservato agli
 abitanti di Venezia insulare  o  delle  isole  interne  alla  laguna,
 sarebbe  irragionevole,  giacche'  l'esodo  della  popolazione  ed il
 degrado del patrimonio  edilizio  urbano  investirebbero  anche  tale
 localita';
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o  comunque  per
 l'infondatezza della questione, richiamando  l'ordinanza  n.  52  del
 1993 di questa Corte, per rilevare come la non inclusione del Lido di
 Venezia tra le zone per le quali e' stata eccezionalmente disposta la
 sospensione  dell'esecuzione  degli sfratti corrisponde ad una scelta
 non irragionevole, che limita  il  beneficio  alle  zone  di  maggior
 valore  storico,  piu'  colpite  da  fenomeni  di  degrado  edilizio,
 destinato ad aggravarsi con l'allontanamento dei vecchi residenti;
    Considerato che il  Pretore  di  Venezia  censura  un  trattamento
 differenziato  in  ragione  di  una  distinta  situazione  di  fatto,
 collegata a diverse caratteristiche  abitative  presenti  nell'ambito
 dello  stesso  Comune,  sollecitando  l'estensione di un beneficio di
 carattere derogatorio che costituisce il frutto  di  una  scelta  del
 legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestatamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;