ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. "New Center Color" e la S.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per "ingiustificata disparita' di trattamento probatorio tra forniture di merci e prestazioni fatturate di servizi"; che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la questione in quanto originata da una domanda sulla quale e' competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice; Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; che il giudice istruttore non puo' pregiudicare, nemmeno incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio; che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui all'art. 648 cod. proc. civ., egli e' legittimato a proporre la suddetta questione di costituzionalita' dell'art. 634 cod. proc. civ.; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.