ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 del
 codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
 1992  dal  Giudice  istruttore  presso  il  Tribunale  di  Prato  nel
 procedimento  civile  vertente  tra la S.r.l. "New Center Color" e la
 S.a.s.  "Pratoelabora  C.A.F.",  iscritta  al  n.  223  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso  del  procedimento  di  opposizione  a  un
 decreto    ingiuntivo    emesso   per   prestazioni   diverse   dalla
 somministrazione di merci e di denaro, il Giudice  istruttore  presso
 il  Tribunale  di  Prato,  investito  della  domanda  di  concessione
 dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art.  648  cod.
 proc.  civ.,  con  ordinanza  del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 29  aprile  1993),  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  634  e  648   cod.   proc.   civ.   per
 "ingiustificata disparita' di trattamento probatorio tra forniture di
 merci e prestazioni fatturate di servizi";
      che  il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la
 questione  in  quanto  originata  da  una  domanda  sulla  quale   e'
 competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;
    Considerato   che   il  potere  decisorio  attribuito  al  giudice
 istruttore  dall'art.  648  cod.  proc.   civ.   comprende   soltanto
 l'accertamento  dei presupposti ivi indicati per la concessione della
 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
      che  il  giudice  istruttore  non  puo'  pregiudicare,   nemmeno
 incidentalmente,  il  merito  della causa, e in particolare non ha il
 potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza  dei  presupposti
 di  applicabilita'  del  procedimento  monitorio, il cui accertamento
 appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;
      che pertanto, neppure in quanto investito  dell'istanza  di  cui
 all'art.  648  cod.  proc.  civ.,  egli  e' legittimato a proporre la
 suddetta questione di  costituzionalita'  dell'art.  634  cod.  proc.
 civ.;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.