ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dalla Corte di Appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che la Corte di Appello di Trento, nella causa penale contro Berlincioni Silvano, nella qualita' di legale rappresentante della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di accettabilita' di cui al n. 32 della tabella "A" annessa alla detta legge, con ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma; che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 4 e 41 della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile l'istallazione di impianti di depurazione e, comunque, detto limite per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe piu' razionale e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque dall'inquinamento, onde la lesione dei principi di liberta' di iniziativa economica e di liberta' di lavoro; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente le quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica; Considerato che, a parte il carattere meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina del diritto al lavoro rientra nella discrezionalita' del legislatore il quale puo' dettare limiti a tutela di interessi pubblici e di valori primari quale e' la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.); che parimenti non puo' ritenersi in contrasto con il principio della liberta' di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del 1983 e 127 del 1990); che pertanto la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;