ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  terzo
 comma,  della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
 acque  dall'inquinamento),  promosso  con  ordinanza  emessa  il   12
 novembre  1992  dalla  Corte  di  Appello  di Trento nel procedimento
 penale a carico di  Berlincioni  Silvano,  iscritta  al  n.  103  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 giugno 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto che la Corte di Appello di  Trento,  nella  causa  penale
 contro  Berlincioni  Silvano, nella qualita' di legale rappresentante
 della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art.
 21, terzo comma, della legge  10  maggio  1976,  n.  319,  per  avere
 effettuato   nel   torrente  Leno  scarichi  eccedenti  i  limiti  di
 accettabilita' di cui al n. 32 della tabella "A" annessa  alla  detta
 legge,  con  ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  della  suddetta
 norma;
     che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt.
 4   e   41  della  Costituzione,  in  quanto  non  sarebbe  possibile
 l'istallazione di impianti di depurazione e, comunque,  detto  limite
 per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe piu' razionale
 e  idoneo  a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque
 dall'inquinamento, onde  la  lesione  dei  principi  di  liberta'  di
 iniziativa economica e di liberta' di lavoro;
     che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la
 norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente  le
 quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica;
    Considerato  che, a parte il carattere meramente programmatico del
 precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina
 del diritto al lavoro rientra nella discrezionalita' del  legislatore
 il  quale  puo'  dettare  limiti  a tutela di interessi pubblici e di
 valori primari quale e' la tutela dell'ambiente e  della  salute  dei
 cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32
 Cost.);
     che  parimenti  non  puo' ritenersi in contrasto con il principio
 della liberta' di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di
 osservare la disciplina amministrativa e penale che trova  fondamento
 nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del
 1983 e 127 del 1990);
     che pertanto la questione sollevata e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;