ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  quinto
 comma,  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme per la
 repressione della evasione in materia di imposte sui  reditti  e  sul
 valore  aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione  delle  pendenze
 tributarie), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
 1982, n. 516, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 giugno e il 18
 luglio  1991  dalla Commissione tributaria di 1› grado di Sanremo sui
 ricorsi proposti da Praino Maria e  Russo  Liliana  contro  l'ufficio
 Imposte  Dirette  di  Sanremo, iscritte ai nn. 134 e 135 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di 1› grado di Sanremo, sul
 ricorso proposto da Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di
 Sanremo, con ordinanza del 18 luglio 1991 (R.O.  n.  134  del  1993),
 pervenuta  alla  Corte  costituzionale il 15 marzo 1993, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto  comma,
 del   decreto-legge   10   luglio   1982,  n.  429,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
     che, a parere della remittente, sarebbe violato  l'art.  3  della
 Costituzione,  in quanto risultano equiparate le posizioni di chi non
 aveva presentato la denunzia  dei  redditi  pur  essendovi  tenuto  e
 quella di chi non la aveva presentata in quanto non vi era tenuto;
     che  la  medesima  questione  e'  stata  sollevata  dalla  stessa
 Commissione Tributaria con ordinanza del 20  giugno  1991,  pervenuta
 alla  Corte  il  15  marzo  1993 (R.O. n. 135 del 1993), nel giudizio
 proposto da Praino Maria contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo;
     che in entrambi i giudizi e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale
 dello  Stato,  in  rappresentanza  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri,  che  ha  concluso  per  la  inammissibilita',  essendo  le
 ordinanze  di  rimessione  prive  di indicazioni delle controversie a
 quibus nonche' di motivazione sulla rilevanza o, nel merito,  per  la
 infondatezza;
    Considerato che i due giudizi vanno riuniti perche' prospettano la
 medesima questione;
     che   manca  del  tutto  la  motivazione  sulla  rilevanza  della
 questione sollevata, non risultando nemmeno la necessaria esposizione
 del fatto;
     che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;