IL PRETORE
Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di
conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384;
Visto l'art. 6 del d.l. n. 103/1991;
Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;
Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in
generale;
Visto l'art. 3 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno
1992 e reg. al n. 246;
Rilevato che nel giudizio promosso da Cominelli Maria contro
l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 14 novembre 1992, per il
riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione
indiretta dopo il 30 settembre 1983, va applicato il disposto
dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:
1) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo
avendo proposto ricorso in data 30 giugno 1988 e pertanto non puo'
trovare applicazione il comma 3 del richiamato articolo;
2) va rilevata d'ufficio ex art. 2969 del c.c. l'intervenuta
decadenza della possibilita' di proporre azione giudiziaria per
essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento
amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in
tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;
Atteso che la disposizione cosi' sostituita e' identica, per
formulazione e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per
la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale;
Constatato che la disposizione in esame riproduce una norma gia'
pesantemente colpita dalle univoche interpretazioni della Corte
costituzionale, della Corte di cassazione, nonche' dei giudici di
merito della Repubblica italiana;
E' appena il caso di ricordare, infatti, che constantemente,
unanimemente, tutti i giudici dello Stato hanno affermato che e'
incostituzionale l'imposizione di termini di decadenza che incidano
sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo il legislatore
intervenire solo sui ratei di pensione: "Il diritto a pensione .. e'
imprescrittibile (ne' sottoponibile a decadenza) secondo una
giurisprudenza non controversa, in conformita' di un principio
costituzionalmente garantito che non puo' comportare deroghe legisla-
tive" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992).
Il breve ossequio a tale principio da parte del legislatore e'
durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del d.l.
n. 103/1991, ove si e' fornita l'interpretazione autentica della
norma originaria (il noto art. 47 d.P.R. n. 639/1970), evidenziando
che la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione del diritto ai
ratei pregressi.
A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il d.l.
n. 384/1992 convertita in legge n. 432/1992 ha completamente travolto
la disposizione di interpretazione autentica della norma non piu' in
vigore salvandola, sul piano applicativo, solo per quei soggetti che
avessero gia' radicato il procedimento amministrativo ma non ancora
ottenuto la risposta da parte dell'istituto.
Ne' vi e' spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova
disposizione poiche' la norma in discorso non accenna minimamente
alla operativita' della decadenza sui singoli ratei e cio', in
relazione con la precedente normativa in tema di decadenza, preclude
all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai
singoli ratei e gli impone, come gia' detto, di leggere nell'unico
modo corrispondente al significato testuale dei termini la medesima
disposizione con l'unica conseguenza possibile: la disposizione non
e' costituzionale.
Altro profilo di incostituzionalita' si rileva nella circostanza
che l'interprete non puo' negare la vigente sussistenza, nel nostro
ordinamento, delle disposizioni degli art. 10 ed 11 sulla legge in
generale cosicche' in assenza di disposizioni transitorie la citata
disposizione dovra' essere applicata a tutti i processi iniziati dopo
la sua entrata in vigore per i quali il procedimento amministrativo
si sia esaurito o per espresso rigetto dell'istituto o per decorso
del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art. 4 della legge n.
432/1992).
Ne consegue che per quei pensionati i quali avessero iniziato il
procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo il
disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte
del termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole
disparita' di trattamento in danno dei soggetti vincolati alla
attuale normativa.