LA CORTE DI APPELLO
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale
contro:
1) Carnovale Salvatore, nato a Nicastro (Catanzaro) il 21 giugno
1933, residente a Carpi (Modena), via Mengoni n. 3;
2) Carnovale Patrizia, nata a Bologna il 6 dicembre 1955, ivi
residente, in via Casaglia n. 34/8;
3) Carnovale Antonella, nata a Bologna il 7 marzo 1962, ivi
residente, in via Casaglia n. 34/8;
4) Tusa Maurizio, nato a Palermo il 17 ottobre 1957, residente a
Bologna, via Casaglia n. 34/8;
5) Innesto Giovanni, nato a Taranto il 26 agosto 1935, residente
a Bologna, via A. Stoppato n. 35;
6) Farina Giorgio, nato a Ferrara il 27 luglio 1947, residente
ad Argelato, via Stagni n. 3;
imputati;
Carnovale Salvatore, Carnovale Patrizia, Carnovale Antonella, Tusa
Maurizio e Farina Giorgio:
A) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 513 del c.p. e 81 cpv,
del c.p. perche' in concorso tra loro e con piu' azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso il Carnovale in qualita' di soci di
maggioranza - direttamente e tramite partecipazioni azionarie nella
societa' controllante Sodibo S.p.a. detentrice di oltre il 99% di
azioni della controllata - della Donini International S.p.a.
(esercente attivita' di produzione di macchine lavatrici e simili,
Carnovale Salvatore in qualita' altresi' di membro del consiglio di
amministrazione della Donini; Tusa Maurizio e Farina Giorgio
rispettivamente nella qualita' del Presidente e consigliere delegato
della Supermatic S.r.l. si avvalevano di mezzi fraudolenti consistiti
nell'appropriarsi di una fusione di alluminio (precisamente il
supporto del cestino dell'oblo') nonche' di disegni tecnici della
Donini S.P.R. sui quali veniva cancellato il marchio Donini e
sostituito con quello Supermatic, per utilizzarli ai fini della
produzione di quest'ultima societa' direttamente o a mezzo di
artigiani terzisti, con cio' arrecando turbativa nell'esercizio
dell'attivita' dell'industria della menzionata Donini, deviando alla
Supermatic S.r.l. tecnologia della prima.
In Sala Bolognese nel novembre 1989.
Carnovale Patrizia, Carnovale Salvatore, Carnovale Antonella, Fusa
Maurizio, Farina Giorgio e Innesto Giovanni:
B) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 513 del c.p. e 81 cpv,
del c.p. perche' in concorso tra loro e con piu' azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, i Carnovale nella qualita' di cui al
capo A) di imputazione, Tusa Maurizio, Farina Giorgio e Innesto
Giovanni in qualita' rispettivamente il primo di presidente e gli
altri due di consiglieri delegati della Multimax S.r.l. (Societa'
costituita nel luglio 1989 a seguito di mutamento della denominazione
sociale della Supermatic S.r.l.) adoperando mezzi fraudolenti
consistiti nel riprodurre con identiche caratteristiche tecniche
materiali di montaggio delle lavatrici Donini e nell'utilizzare ai
fini della produzione della Multimax disegni tecnici Donini che
venivano all'uopo fotocopiati e sui quali l'Innesto provvedeva a
cancellare il marchio Donini per apporvi quello Multimax, nonche' nel
diffondere tra gli operatori del settore la opinione che la Multimax
facesse capo alla Donini, turbavano l'esercizio della attivita'
dell'industria di quest'ultima societa', deviando alla Multimax
tecnologia della stessa e stornando clientela Donini alla Multimax.
In Sala Bolognese fino al dicembre 1990;
C) del delitto p. e p. dagli artt. 646, 61, n. 2, e 11, 110 e
81 cpv, del c.p. perche' i Carnovale in qualita' di soci della Donini
International S.p.a. come specificato al capo A) di imputazione,
quindi con abuso di relazioni di autorita' rappresentate dalla
detenzione di quote azionarie di maggioranza nella suddetta impresa,
in concorso tra loro e con il Tusa, il Farina e l'Innesto - questi
ultimi consapevoli del ruolo dei primi presso la Donini - per
provocare a se' e ad altri un ingiusto profitto, con piu' azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso si appropriavano della
fusione di alluminio di cui al capo A) di imputazione e dei disegni
tecnici di cui ai capi A) e B) di imputazione.
Con l'aggravante altresi' di avere commesso il fatto per
commettere i delitti di cui ai capi A) e B).
In Sala Bolognese fino al dicembre 1990;
D) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 513 del c.p. perche' in
concorso tra loro i Carnovale in qualita' di soci di maggioranza
direttamente e tramite partecipazione azionarie nella societa'
controllante Sodibo S.p.a., detentrice di oltre il 99% di azioni
della controllata - della Donini S.p.a. esercente attivita' di
produzione di macchine lavatrici e simili - Carnovale Salvatore in
qualita' altresi' di membro del consiglio di amministrazione della
Donini, Tusa Maurizio, Farina Giorgio e Innesto Giovanni in qualita'
rispettivamente il primo di presidente e gli altri due di consiglieri
delegati della Multimax S.r.l. adoperavano mezzi fraudolenti
consistiti nel riprodurre con identiche caratteristiche materiali di
montaggio delle lavatrici Donini (o in particolare la maniglia e la
cerniera dell'oblo', la sinbologia della maggior parte dei pulsanti
del quadro elettrico e consistiti nell'utilizzare ai fini della
produzione Multimax disegni tecnici Donini all'uopo fotocopiato e sui
quali l'Innesto provvedeva a cancellare il marchio Donini per apporvi
il marchio Multimax, agendo in tal modo al fine di turbare
l'esercizio delle attivita' di industria del Donini.
Fatto commesso in data antecedente e prossima al marzo 1990.
In Sala Bolognese, accertato nel novembre 1991 in Rubiera.
Il giudizio di primo grado si e' concluso con la sentenza del pre-
tore di Bologna del 28 novembre 1992 il cui dispositivo e' il
seguente:
Visti gli artt. 533, 535 del c.p.p., dichiara Carnovale Salvatore,
Carnovale Patrizia, Carnovale Antonella, Tusa Maurizio, Innesto
Giovanni e Farina Giorgio colpevoli dei reati ascrittigli e, ritenuta
la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti,
condanna alla pena di anni uno di reclusione e L. 1.500.000 di multa
Carnovale Salvatore; a mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa
tutti gli altri imputati, oltre al pagamento delle spese processuali
e tassa di sentenza. Pena sospesa per Carnovale Salvatore, pena
sospesa e non menzione per gli altri;
Visto l'art. 538 e segg. del c.p.p. condanna altresi' gli imputati
al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nonche'
alla fusione delle spese di costituzione e difesa a favore della
parte civile che liquida in complessive L. 10.000.000 per ciascuna
parte civile;
Visto l'art. 540 del c.p.p. concede alle stesse parti civili una
provvisionale immediatamente esecutiva di L. 300.000.000 per Sara
Possenti e L. 200.000.000 per ciascuna delle altri parti civili.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli imputati
chiedendone la riforma sia in relazione alla pretesa punitiva sia in
relazione alle domande risarcitorie delle parti civili. Gli imputati
Carnovale Salvatore, Carnovale Patrizia, Carnovale Antonella e Tusa
Maurizio hanno, inoltre, chiesto a questa corte di procedere in cam-
era di consiglio e di pronunciare a norma dell'art. 600, secondo e
terzo comma, del c.p.p. la revoca della provvisionale, o in
subordine, la sospensione della provvisoria esecuzione della loro
condanna al pagamento di essa e cio' in base ad un affermato grave ed
irreparabile danno su di loro incombente. Le parti sono state
sentite nella camera di consiglio dell'11 marzo 1993. Gli imputati
hanno insistito per l'accoglimento delle loro richieste. Le parti
civili hanno eccepito che non corrisponde a nessuna previsione
normativa l'istanza di revoca in questa sede della condanna al
pagamento di una provvisionale.
L'eccezione e' fondata.
Nel caso in esame gli imputati appellanti, come e' evidente ed
incontroverso, sono stati condannati in primo grado al pagamento in
favore delle parti civili solo di provvisionali. L'esecutivita'
immediata di questo tipo di condanna, pur appellabile, e' prevista
dal secondo comma dell'art. 540 del c.p.p. e con tale norma e'
concatenata quella del terzo comma dell'art. 600 del c.p.p., che
prevede, appunto, in relazione a quella esecutivita', derivante da
una disposizione di legge, solo la possibilita' della sospensiva
disposta con ordinanza in camera di consiglio dal giudice di appello.
Il secondo comma dello stesso art. 600, ove si menziona la revoca, si
riferisce al solo caso di sentenze con clausola esecutiva concessa
dal giudice di primo grado a norma del primo comma dell'art. 540 e
quella revoca, del resto, non riguarda, come e' chiaro secondo la
lettera della norma e come non potrebbe altrimenti essere, la
condanna in se' stessa bensi' solo la provvisoria esecuzione.
L'istanza di revoca, da pronunciare con ordinanza camerale, della
condanna al pagamento di provvisionali, proposta dagli imputati,
risulta, quindi, inammissibile. Circa la subordinata istanza dei
predetti di sospensione della provvisoria esecuzione di quella
condanna, le parti civili hanno dedotto che non vi e' prova di quel
grave e irreparabile danno, che solo consentirebbe l'accoglimento
dell'istanza stessa, secondo la previsione del terzo comma dell'art.
600 del c.p.p. Gli imputati hanno affermato di avere gia' pagato
alle parti civili L. 500.000.000, ma di trovarsi in "grave
difficolta'" nel reperire le ulteriori L. 400.000.000 necessarie per
completare il pagamento nell'ammontare della condanna provvisionale
che e', appunto, di complessive L. 900.000.000. Essi hanno precisato
che dovrebbero "svendere il proprio patrimonio immobiliare".
Invero, queste mere affermazioni, e tale e' rimasta anche quella
riguardante il dovere svendere, non fanno emergere la prospettiva di
un danno grave ed irreparabile. In se' l'entita' delle
provvisionali, in relazione alle capacita' economiche degli
obbligati, quali sono implicite nelle loro affermazioni, non e'
sufficiente perche' il danno sia definibile grave e soprattutto
nessun fatto concreto e sicuro gli obbligati medesimi hanno potuto
addurre a dimostrazione dell'irreparabilita' delle conseguenze che a
loro porterebbe il completo pagamento: a tutto concedere, essi hanno
dimostrato solo che l'adempimento dell'obbligazione, derivante dalla
condanna, impone loro un'ovvia diminuzione patrimoniale ma non hanno
affatto dimostrato che tale diminuzione non abbia prospettiva di
ristoro per una qualche ragione. E' chiaro, alla stregua di quanto
detto, che anche la decisione sull'istanza di sospensiva dovrebbe
essere negativa. Del resto, le stesse parti istanti hanno sviluppato
poco gli argomenti pertinenti a questa richiesta, dipendente dalla
dimostrazione del danno grave ed irreparabile, ed hanno soprattutto
criticato la sentenza, alla quale hanno attribuito molteplici errori,
che ne dovrebbero determinare la riforma sia per le statuizioni
penali che per quelle civili. Con riferimento a queste hanno anche
ampiamente lamentato come il pretore poco o nulla si sia curato della
prova del danno protestato dalle parti civili e dell'ammontare di
esso e come esplicitamente abbia dichiarato di considerare la
condanna risarcitoria complemento della sanzione penale, in se' poco
afflittiva.
Si deve osservare che gli anzidetti argomenti degli imputati, che
restano ininfluenti rispetto ad una norma, che pone come unico
presupposto della sospensione della immediata esecutivita' della
condanna appellabile la prospettiva di un danno grave ed
irreparabile, avrebbero sicura rilevanza nel caso di applicabilita'
della diversa disciplina che il secondo comma dell'art. 600 del
c.p.p. da' di una materia analoga. Questa norma va posta in
relazione col primo comma dell'art. 540 e se ne ricava che la
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno puo' essere
dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile
"per giustificati motivi" dal giudice di primo grado e che, ove cio'
avvenga, il giudice di appello ad istanza del responsabile civile e
dell'imputato con ordinanza in camera di consiglio puo' revocare o
sospendere la provvisoria esecuzione.
La norma, che stabilisce questa possibilita', non ne determina i
presupposti, cosicche' la parte richiedente puo' portare allo esame
del giudice di secondo grado ogni argomento idoneo a determinare la
decisione ed anche, quindi, l'affermata esistenza di gravi ed
evidenti errori o carenze di motivazione della condanna. Si
manifesta, dunque, una sostanziale disparita' di trattamento circa la
possibilita' di ottenere la sospensione della provvisoria (o
immediata) esecuzione a seconda che questa si riferisca alla condanna
al pagamento di una provvisionale sul danno o alla condanna esaustiva
della domanda risarcitoria. In questa disparita' riceve un
trattamento deteriore il condannato al pagamento di una
provvisionale, la cui possibilita' di avere la sospensione e'
limitata al ristrettissimo ambito dell'incombere di un danno grave ed
irreparabile. C'e' da chiedersi se si tratti di una disparita' che
derivi da una scelta legislativa motivata e nella quale si possa
individuare un disegno razionale. A monte della rilevante disparita'
ve n'e' un altra, alla quale si e' gia' accennato, relativa al
trattamento che nei due commi dell'art. 540 del c.p.p. hanno, quanto
a provvisoria (o immediata) esecuzione, la condanna esaustiva al
risarcimento del danno e quella al pagamento di una provvisionale.
La prima si e' visto che puo' essere dichiarata provvisoriamente
esecutiva dal giudice sulla base di giustificati motivi e ad istanza
di parte mentre la seconda e' sempre "immediatamente esecutiva" per
disposto di legge. Anche per questa disparita' c'e' da chiedersi se
abbia un fondamento razionale. Nella ricerca di una risposta riesce
utile ampliare la considerazione dei dati normativi e puo' servire
anche rilevare che nessuna delle norme del nuovo c.p.p., che sono
state menzionate, e' ricompresa fra quelle applicabili, secondo le
disposizioni transitorie, ai processi che proseguono secondo il
c.p.p. del 1930 e cio' nonostante che non si riscontrino
incompatibilita' evidenti. Da cio' deriva che coesistono, sia pure
applicabili in processi diversi, norme profondamente dissimili circa
l'esecutivita' delle pronunce sull'azione civile riparatoria
esercitata nel processo penale.
Il nuovo codice segna, infatti, una profonda innovazione anche in
questa materia. Si tratta, pero', di una innovazone non legata al
diverso complessivo disegno del processo penale bensi' a scelte
specifiche, che nella loro espressione normativa, tuttavia, sono
state condizionate da talune caratterizzazioni della legislazione
precedente. Nel codice del 1930 non era neppure prevista la
possibilita' della provvisoria esecutivita' della sentenza
appellabile nei capi riguardanti l'azione civile. Solo con la legge
15 dicembre 1972, n. 773, fu aggiunto l'art. 489- bis e introdotta
la possibilita' di declaratoria su istanza della parte civile della
provvisoria esecutivita' del capo della sentenza di condanna di primo
grado contenente l'assegnazione di una provvisionale.
In quel codice, a differenza, come meglio si vedra', che nel
nuovo, non era regolato il presupposto della assegnazione alla parte
civile di una provvisionale nel caso di condanna generica al
risarcimento dei danni e con l'art. 489- bis non fu neppure regolato
il presupposto della concessione, ad istanza di parte, della
provvisoria esecutivita'. Quello stesso articolo stabili' che con
decisione in camera di consiglio il giudice di appello potesse, se
richiesto, revocare la concessione della provvisoria esecuzione o
sospendere l'esecuzione iniziata. Come per la concessione della
provvisoria esecuzione cosi' anche per la revoca o per la sospensione
non furono determinati i presupporti, rimessi quindi all'elaborazione
giurisprudenziale, che poteva individuarne i piu' svariati. Pur
senza ricostruire precedenti situazioni normative, si puo' ancora
rilevare che le norme degli artt. 489 e 489- bis del vecchio codice
di procedura penale sono coesistite con quelle del codice di
procedura civile approvato nel 1940, regolanti la corrispondente
materia. Ci si riferisce agli artt. 278 (condanna generica e
provvisionale), 282 (esecuzione provvisoria), 283 (concessione e
revoca della provvisoria esecuzione in appello) e 351 (provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria) nonche' 373 (sospensione dell'esecuzione
della sentenza di appello). Le coesistenti norme in esame dei codici
dei due riti manifestano anch'esse notevoli differenze, in gran parte
non giustificabili dal fatto specifico che quelle del codice di
procedura penale riguardano l'azione civile innestata nel processo
penale, essendovi, comunque, nel c.p.p. una diversa disciplina
dell'esecutivita' delle pronuncie sull'azione civile e di quelle
sull'azione penale. Nel rito civile e' stata prevista la
concedibilita' ad istanza di parte della provvisoria esecuzione con o
senza cauzione delle sentenze appellabili sia per la certezza del
titolo posto a fondamento della domanda sia per l'esistenza del
pericolo nel ritardo.
Nello stesso rito e' stata prevista la possibilita' di condanna al
pagamento di una provvisionale "nei limiti della quantita' per cui
(il giudice) ritiene gia' raggiunta la prova" ed e' previsto che
sempre ad istanza della parte, che ha richiesto questa condanna, sia
concessa la provvisoria esecuzione di essa "tranne quando ricorrono
particolari motivi per rifiutarla". Ancora nello stesso codice e'
prevista la possibilita' di un riesame ad istanza di parte, nel
giudizio di appello, anticipato rispetto alla decisione del gravame,
ai fini della revoca della provvisoria esecuzione o della sospensione
della esecuzione iniziata. Nel codice di procedura civile del 1940
con la legge 11 agosto 1973, n. 533, sono stati novellati gli artt.
431 e 447, stabilendo la provvisoria esecutivita' delle sentenze di
condanna per crediti del lavoratore e di quelle emesse in
controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Gli
articoli novellati prevedono la possibilita' che il giudice di
appello con ordinanza sospenda "l'esecuzione" quando dalla stessa
possa derivare all'esecutato gravissimo danno. Nel panorama
normativo vanno inserite le modifiche al codice di procedura civile
apportate con la legge 26 novembre 1990, n. 535, tra le quali qui
particolarmente interessano quelle degli artt. 282 e 283 di detto
codice. Il nuovo testo dell'art. 282 e': "La sentenza di primo grado
e' provvisoriamente esecutiva tra le parti". Il nuovo testo
dell'art. 283 e': "Il giudice di appello su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale e con quella incidentale,
quando ricorrano gravi motivi, sospende in tutto o in parte
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
Questi due articoli sono entrati in vigore dal 2 gennaio 1993, sia
pure risultando ancora applicabili solo alle cause introdotte non
prima di tale data (cosi' per effetto della legge 4 dicembre 1992, n.
477). Il panorama tracciato mette in evidenza come attualmente
coesistano nell'ordinamento quattro complessi di norme (cinque se si
include anche quello relativo alle cause in materia di lavoro e di
previdenza) relativi ad analoga materia ma ognuno notevolmente o
radicalmente diverso dall'altro.
Si e' gia' detto che non sono rilevabili specifiche ragioni per
cui le decisioni appellabili emesse in relazione ad una azione civile
debbano avere trattamento diverso, quanto alla provvisoria
esecutivita', se emessa in un processo civile o se emesse in
connessione con un processo penale. In particolare una specifica
ragione non sembra si possa individuare nel fatto che le pretese
civilistiche azionabili nel processo penale siano relative al
risarcimento di danni prodotti da un illecito costituente reato a
restituzioni. Si tratta di pretese comunque azionabili col processo
civile, ove non ricevono una disciplina differenziata. In ogni caso
l'oggetto specifico della pretesa civile, azionabile nel processo
penale, non ha comportato valutazioni univoche in sede legislativa,
tant'e' vero che nel codice di procedura penale del 1930 non e'
neppure prevista, come gia' ricordato, la possibilita' che la
pronuncia appellabile di accoglimento di quella pretesa abbia
provvisoria esecutivita' mentre questa possibilita' e' stata
introdotta nel codice del 1988 in relazione alla esistenza di
"giustificati motivi".
Anche il legislatore del 1988 non ha ritenuto, comunque, di fare
della immediata esecutivita' la regola. Si puo', invece, osservare
che quel legislatore aveva reso piu' omogeneo il trattamento della
pronuncia sull'azione civile emessa nel processo penale rispetto a
quello previsto dal codice di procedura civile, la cui previsione in
allora era solo di possibilita' della concessione della provvisoria
esecuzione della sentenza appellabile sulla base della esistenza di
"pericolo nel ritardo". A ripristinare un divario netto ed inverso
tra i due codici di rito, ben oltre quello derivante dalla diversa
portata delle formule "giustificati motivi" e "pericolo nel ritardo",
ha provveduto nel 1990 il riformatore del codice di procedura civile,
che ha introdotto come regola la provvisoria esecutivita' delle
sentenze civili appellabili, regola gia' applicabile nei giudizi
iniziati dopo il 2 gennaio 1993 e che dal 2 gennaio 1994 dovrebbe
estendersi anche ai giudizi anteriormente iniziati. Anche su
un'altro oggetto il legislatore del 1988 aveva creato maggiore
omogeneita' tra i codici dei due riti cioe' circa il presupposto
della condanna al pagamento di una provvisionale alla parte civile in
caso di condanna generica in favore di questa, presupposto
individuato nel codice del rito civile nella gia' raggiunta prova di
una parte della prestazione richiesta, parte alla quale la
provvisionale doveva quantitativamente corrispondere. La mancanza di
previsione analoga nel codice del rito penale del 1930 aveva dato
luogo a problemi variamente risolti dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, che non dovrebbero piu' avere spazio da quando il
secondo comma dell'art. 539 del nuovo c.p.p. ha formulazione assai
simile a quella del secondo comma dell'art. 278 del c.p.p., norma non
modificata in occasione della riforma del 1990. Cio' in cui il
legislatore del 1988, che ha nettamente innovato la regola del c.p.p.
del 1930, ha finito inopinatamente anche per distaccarsi dal codice
del rito civile di allora e' stato nello stabilire nel secondo comma
dell'art. 540: "La condanna al pagamento della provvisionale e'
immediatamente esecutiva".
Si e' detto inopinatamente perche' quel legislatore, proprio
ancorando la provvisionale allo unico presupposto della prova
parziale del danno e, quindi, facendo di quella ad una provvisionale
una condanna solo quantitativamente diversa da quella che esaurisce
la domanda risarcitoria, ha inequivocabilmente escluso l'esistenza di
ragioni capaci di dare supporto ad un trattamento diverso dei due
tipi di condanna in ordine alla esecutivita'.
La condanna ad una provvisionale risulta, lo si ribadisce, solo la
conseguenza di una prova per una quantita' minore. La risposta
all'interrogativo prima formulato dev'essere che resta del tutto
ingiustificato ed irrazionale che alla condanna provvisionale si
conferisca sempre e per legge quella immediata esecutivita' che non
si conferisce alla condanna esaustiva. Si direbbe che il legislatore
del 1988 abbia recepito ad amplificato incongruenze precedenti.
Un'incongruenza vi era, infatti, nel codice del 1930 dopo la
introduzione dell'art. 489- bis, norma tale da potere indurre la
parte civile a contenere il proprio impegno probatorio per mirare
all'ottenimento di una provvisionale assistita dalla provvisoria
esecutivita', piuttosto che alla liquidazione definitiva che quella
esecutivita' non avrebbe consentito. Altra incongruenza era
contenuta nell'art. 282 del c.p.c., che criticabilmente equiparava la
condanna al pagamento di provvisionale alla condanna a prestazioni
alimentari e per entrambe prevedeva la concessione dell'esecuzione
provvisoria, salvi "particolari motivi per rifiutarla" (questa
riserva, tuttavia, consentiva al giudice l'eventuale valorizzazione
dell'esistenza o della mancanza, in concreto, di analogie tra la
prestazione oggetto della provvisionale e le prestazioni alimentari).
Nel sistema derivante dalla riforma del rito civile, operata nel
1990, le condanne a provvisionale hanno trattamento omogeneo con le
altre: tutte sono "provvisoriamente" esecutive e l'esecutivita' di
tutte puo' essere sospesa dal giudice di appello per gli stessi
"gravi motivi".
Dalla ricognizione compiuta e', dunque, risultato che nel codice
di procedura penale del 1988, come un riflesso di precedenti norme
non rispondenti ad un chiaro disegno, si riscontra un diverso
trattamento, quanto alla provvisoria (o immediata) esecutivita',
delle pronunce di primo grado relative all'azione civile a seconda
che esse contengano condanna esaustiva o condanna provvisionale ed e'
risultato che questo diverso trattamento non si giustifica ed anzi e'
irrazionale, dato che tra i due tipi di condanna vi e' solo una
differenza quantitativa, secondo il chiaro dettato normativo sul
punto. E' risultato, pure, che il codice di procedura civile, dopo
le modifiche in esso introdotte nel 1990, elimina ogni diverso
trattamento, quanto all'esecutivita', delle diverse categorie di
sentenze di primo grado, perche' a tutte conferisce l'esecutivita'
provvisoria. Si e' riscontrato che nel codice di procedura penale al
diverso trattamento relativo all'esecutivita', prima specificato,
delle condanne esaustive e di quelle provvisionali corrisponde nel
secondo e terzo comma dell'art. 600 una diversa possibilita' per la
parte, che ha subito la condanna, di ottenere dal giudice di appello,
con decisione interlocutoria a seguito di un rito camerale, la
sospensione della provvisoria esecutivita' della condanna stessa. Si
e' riscontrato, inoltre, che a chi ha subito la condanna al pagamento
di una provvisionale, esecutiva per legge, nell'ambito della rilevata
diversita' e' riservato un trattamento deteriore, giacche' a detta
parte e' data la possibilita' della sospensione dell'"esecuzione"
solo in relazione alla prospettiva di un grave ed irreparabile danno,
mentre a chi abbia subito una condanna al risarcimento esaustiva, che
il giudice di primo grado abbia dichiarato provvisoriamente
esecutiva, e' data la possibilita' della revoca o della sospensione
della provvisoria esecuzione per ogni motivo che appaia al giudice di
appello idoneo a sostenere il provvedimento, dato che la norma non
pone limiti. Si e' riscontrato, infine, che il predetto trattamento,
quanto alla possibilita' di sospensione della immediata esecutivita',
riservato a chi nel processo penale abbia subito la condanna al
pagamento di una provvisionale, risulta deteriore anche rispetto a
quello che nel codice di procedura civile, come aggiornato nel 1990,
e' riservato a chi abbia subito quel tipo di condanna ed ogni altro
tipo di condanna provvisoriamente esecutiva benche' di primo grado.
Secondo la disposizione aggiornata di detto codice, infatti, e'
possibile la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione
"quanto ricorrono gravi motivi". Si tralascia, perche' non
indispensabile ai fini di questa trattazione, ogni considerazione
relativa alle implicazioni delle diversita' terminalogica per la
quale nel terzo comma dell'art. 600 del c.p.p., cioe' nella norma che
crea il deteriore trattamento che si e' detto, si fa menzione solo
nella sospensione dell'esecuzione, mentre nel comma precedente si fa
menzione oltre che della revoca, della sospensione della provvisoria
esecuzione (si e' visto, pure, che nell'art. 283, novellato, del
c.p.p. si menziona la sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione), ma va rimarcato che l'individuazione nel terzo
comma dell'art. 600 del c.p.p. della categoria del danno grave ed
irreparabile come parametro della possibile sospensione
dell'esecuzione - e si intenda pure che la sospensione non venga
ristretta alla sola esecuzione iniziata - crea alla concreta
possibilita' di questa sospensione un ambito estremamente ristretto
se non addirittura improbabile.
L'antecedente terminologico della norma in esame e' dato dal primo
comma dell'art. 373 del c.p.c., il quale dispone che il ricorso per
cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza ma aggiunge che
l'esecuzione stessa puo' essere sospesa con ordinanza dal giudice che
ha emesso la sentenza "qualora dall'esecuzione possa derivare grave
ed irreparabile danno". Questa norma, sulla quale a causa della
disposta inoppugnabilita' dell'ordinanza del giudice di merito non si
e' potuta formare giurisprudenza della Cassazione, ha creato
interrogativi circa la possibilita' di una sospensione disposta prima
che l'esecuzione sia iniziata, ma soprattutto ha consentito solo rari
accoglimenti dell'istanza di sospensione, perche' si e' ritenuto, sia
pure non da tutti i giudici, che non possa aversi danno irreparabile
ove la condanna da eseguire riguardi il pagamento di una somma di
denaro. In effetti, le forme di danno, rispetto alle quali
l'irreparabilita' puo' con sufficiente univocita' delinearsi, sono
quelle che incidono sull'essere piuttosto che sull'avere.
Se la categoria del danno grave ed irreparabile puo' risultare
accettabile nella struttura di una norma, quale l'art. 373 del
c.p.c., riguardante ogni sorta di sentenze e che conferisce la
competenza sulla inibitoria allo stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza, al quale, quindi, e' opportuno demandare l'esame solo di
fattori estrinsechi, come il danno, alla sentenza stessa, quella
categoria risulta incongrua, a causa di quanto rilevato, nell'ambito
di una norma che riguarda, come il terzo comma dell'art. 600 del
c.p.p., solo statuizioni di condanna al pagamento di una somma di
denaro, quali sono le provvisionali, e che comporta una competenza di
un giudice diverso di quello della sentenza.
Ne' appare indiscutibile che i dubbi circa la configurabilita' di
un danno irreparabile, come conseguenza della esecuzione di una
condanna al pagamento di una somma di danaro, debbano venire meno
solo perche' la considerazione di quell'irreparabilita' e' entrata
nella struttura di una nuova norma.
Si era partiti dal chiedersi se la disparita' di trattamento in
esame abbia un fondamento razionale ed il quesito puo', ormai, avere
una risposta negativa. La previsione della possibilita' di
sospensione con ordinanza del giudice di appello della provvisoria (o
immediata) esecutivita' delle sentenze appellative, derivi detta
esecutivita' da provvedimento del giudice di primo grado o
direttamente dalla legge, per la costanza con cui e' entrata a far
parte degli ordinamenti processuali, puo' essere considerata un
principio giuridico.
Il fondamento di questo principio risiede nella necessita' di
contemperare l'esigenza della rapida tutela giudiziaria dei diritti
violati e l'incertezza delle decisioni finche' non siano divenute de-
finitive. Ne deriva che la scelta correlata alla valutazione
probabilistica del consolidarsi di una decisione nei successivi gradi
di giudizio e' bene che non sia irretrattabile ma consenta alla
parte, che ne e' gravata, di ottenere una nuova valutazione in
concreto da parte di un giudice (quello della impugnazione ove questa
sia l'appello). Di cio' sono espressione le varie norme esaminate,
che lasciano al giudice dell'inibitoria un ampio spazio decisorio
perche' o non circoscrivono l'ambito dei motivi esaminabili o lo
indicano con formule assai generiche come "giustificati motivi" e
"gravi motivi". Anche l'ampio spazio decisorio del giudice
dell'inibitoria si manifesta come principio ricorrente. Rispetto a
questo si pone come eccezione l'art. 373 del c.p.c., ma trattasi di
tipica eccezione confermativa della regola. Quell'articolo, come
gia' visto, si riferisce solo alle sentenze impugnate col ricorso per
cassazione, cioe' a sentenze che hanno esaurito le fasi di merito e
che, quindi, hanno alta probabilita' di diventare definitive.
Rispetto a queste si giustifica che la compressione dell'interesse
alla rapida tutela dei diritti violati sia prevista solo a fronte
della gravita' e della irreparabilita' delle conseguenze
dell'esecuzione.
Il presupposto del predetto art. 373 non ricorre affatto in
relazione alle decisioni cui si riferisce il terzo comma dell'art.
600 del c.p.p., che pure risulta ritagliato, data la sua
formulazione, sullo schema di quell'articolo. Sul presupposto del
riferimento a sentenze soggette ad appello, gli unici termini
omogenei di confronto del contenuto del predetto terzo comma sono il
secondo comma dello stesso articolo, l'art. 489- bis del c.p.p. del
1930 in quanto ancora vigente e l'art. 283 del c.p.c. tanto nella
originaria che nella nuova formulazione. Queste norme, capaci di
fornire con la necessaria omogeneita' termini di raffronto in
relazione al caso di sentenze appellate immediatamente esecutive o
per disposto di legge o per statuizione del giudice, prevedono la
possibilita' di sospensione da parte di giudice di appello per motivi
non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e per
motivi, comunque, rispetto a questo piu' ampi ed eterogenei. Questa
disparita' di trattamento, siccome non sorretta da alcuna ragionevole
giustificazione, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
e col principio di uguaglianza in esso sancito. La questione di
costituzionalita', che investe il terzo comma dell'art. 600 del
c.p.p. nella parte in cui limita la prevista possibilita' di
sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una
provvisionale al solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile
danno, puo' essere sollevato da questa corte in quanto rilevante ai
fini della decisione sull'istanza di sospensione proposta dagli
imputati.
La dichiarazione di incostituzionalita' della predetta parte della
norma consentirebbe, infatti, l'esame, ora precluso, di motivi
addotti a sostegno dell'istanza.