ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato  e
 di  assistenza  sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio
 1993 dal Pretore di Livorno  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Marmugi  Pieranna  e  l'I.N.A.I.L.,  iscritta  al n. 123 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' gli  atti  di
 intervento  del  Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Istituto
 Nazionale confederale di assistenza, dell'I.N.A.S. e dell'I.T.A.L.;
    Udito nella camera di consiglio  del  7  luglio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in relazione agli
 artt.  2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del  decreto
 legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n.
 804 (Riconoscimento  giuridico  degli  istituti  di  patronato  e  di
 assistenza   sociale),   nella   parte   in  cui  affida  l'esercizio
 dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento
 in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonche' la
 rappresentanza davanti agli  organi  preposti  alla  liquidazione  di
 dette  prestazioni,  esclusivamente  agli  Istituti di patronato e di
 assistenza sociale;
      che la questione era sorta a seguito della mancata indicazione -
 avanti all'I.N.A.I.L. - del medico di fiducia di Marmugi Pieranna, la
 quale avrebbe dovuto indicarlo fra quelli inclusi negli  elenchi  dei
 patronati  allo  scopo  di  far  valutare,  in  sede  collegiale,  le
 conseguenze del suo infortunio sul lavoro;
      che la controversia era stata  portata  davanti  al  pretore  di
 Livorno  in  funzione  di  giudice del lavoro, il quale, considerando
 necessario per la sua decisione applicare l'art. 1, primo comma,  del
 decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio
 1947,   n.   804,   aveva   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale della norma suddetta;
      che  secondo  il  pretore  l'art.  1,  primo  comma, citato, nel
 consentire "l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei
 loro aventi causa per il conseguimento in sede  amministrativa  delle
 prestazioni   di  qualsiasi  genere  previste  da  leggi,  statuti  e
 contratti  regolanti  la  previdenza  e  la  quiescenza,  nonche'  la
 rappresentanza  dei lavoratori innanzi agli organi di liquidazione di
 dette prestazioni o a collegi di  conciliazione"  agli  "istituti  di
 patronato  e  di  assistenza  sociale",  impedirebbe al lavoratore il
 riconoscimento, in concreto, del suo diritto inviolabile di scegliere
 il proprio medico mandatario, e cio' in violazione degli artt. 2,  3,
 32 e 38, secondo comma, della Costituzione;
      che  in  tal  modo,  si  verrebbe  a  creare  una  disparita' di
 trattamento tra i lavoratori (a seconda che gli stessi  richiedano  o
 meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale
 per  l'esercizio  di tale diritto inviolabile) e a limitare la tutela
 della salute  dei  lavoratori  stessi  (impedendo,  al  contempo,  il
 conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio);
      che,  secondo  il  remittente,  la  questione sarebbe rilevante,
 poiche' dalla sua soluzione  dipenderebbe  la  possibilita',  per  la
 Marmugi,  di  farsi  assistere  dal  proprio  medico  di  fiducia  e,
 pertanto, di conseguire  le  provvidenze  previste  dal  testo  unico
 emanato  con  il d.P.R. n. 1124 del 1965, in materia di assicurazione
 obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
 professionali  e, quindi, l'accoglimento o il rigetto del ricorso nel
 giudizio a quo;
      che si e' costituito l'I.N.A.I.L. e sono intervenuti,  oltre  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per mezzo dell'Avvocatura
 Generale dello Stato, anche alcuni istituti di  patronato,  eccependo
 l'inammissibilita' e sostenendo l'infondatezza della questione;
    Considerato  che l'eccezione di inammissibilita', da esaminarsi in
 via preliminare, e' fondata, in quanto la norma impugnata attiene  le
 facolta'   difensive   del   lavoratore   nella  fase  amministrativa
 (culminante nella "collegiale medica") i cui risultati, tuttavia, non
 sono vincolanti per il giudice; che nella  specie  la  pretesa  della
 lavoratrice, con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ha gia'
 varcato  le  aule  giudiziarie,  instaurando  una  lite  per  la  cui
 soluzione non viene in rilievo la norma impugnata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;