ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio
 decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,  (Disciplina  dei  contratti  di
 compravendita  degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
 Automobilistico  presso  le  sedi  dell'Automobile  club   d'Italia),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 19 maggio 1992 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura circondariale  di  Matera  nel
 procedimento  penale  a carico di Fusco Mario, iscritta al n. 136 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura   circondariale  di  Matera  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio  decreto-legge  15
 marzo  1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13,
 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;
      che la norma impugnata  (prevedendo  la  sanzione  penale  della
 reclusione  sino  a  sei mesi e della multa sino a L. 100.000 per chi
 distrugga, guasti, deteriori, occulti o sottragga alla  garanzia  del
 creditore  un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto)
 costituirebbe, ad avviso del remittente, una "stravagante ed  anomala
 ipotesi di responsabilita' penale per il pericolo di inadempimento di
 obbligazioni  civilistiche"  e,  insomma,  un  relitto di tempi ormai
 lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono piu' meritevoli
 di protezione;
      che il legislatore non sanzionerebbe  piu'  penalmente  le  mere
 violazioni  contrattuali,  anche  se  capaci di provocare gravi danni
 patrimoniali,  ma  soltanto  certe  modalita'  di   aggressione   del
 patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in
 errore,   nella  truffa;  approfittamento  dello  stato  di  bisogno,
 nell'usura; proposito di non adempiere e dissimulazione  del  proprio
 stato  di  incapacita'  patrimoniale,  nell'insolvenza  fraudolenta),
 mentre  un  siffatto   reato   riecheggerebbe   il   triste   ricordo
 dell'arresto per debiti;
      che  la  struttura  del  reato  si  porrebbe in contrasto con il
 principio costituzionalizzato di  necessaria  lesivita',  venendo  a:
 violare   i   parametri  costituzionali  sopra  indicati;  comprimere
 ingiustificatamente i valori della dignita' umana  e  della  liberta'
 personale;  creare una irragionevole disparita' di trattamento tra le
 varie  categorie  di  creditori,  accordando  tutela  penale  solo ai
 venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
 creditori con privilegio sui detti beni, penalizzando,  fra  tutti  i
 debitori,  i soli possessori o proprietari o detentori di autoveicoli
 oggetto di privilegio.
   Considerato che la questione, gia' sollevata negli  stessi  termini
 dal  medesimo  giudice a quo, e' stata dichiarata da questa Corte non
 fondata con sentenza n. 291 del 1992, e manifestamente infondata  con
 ordinanze nn. 484 e 405 del 1992;
      che,  come  detto,  l'ordinanza di remissione non contiene nuove
 argomentazioni;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;