ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione
 delle sanzioni amministrative  pecuniarie  in  materia  di  igiene  e
 sanita'  pubblica,  vigilanza  sulle farmacie e polizia veterinaria),
 promosso con ordinanza emessa  il  16  giugno  1992  dalla  Corte  di
 cassazione  sul  ricorso  proposto  dal Comune di La Spezia contro la
 s.n.c. Pastificio  Frediani  Montecatini,  iscritta  al  n.  124  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del  23  giugno  1993  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio
 sul  ricorso  promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n.
 248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia  in  una  causa  di
 opposizione   ad   ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  sanzione
 amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97  e  117
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983,  n.  11
 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in
 materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica, vigilanza sulle farmacie e
 polizia veterinaria).
    La Corte rimettente  ricorda,  in  via  preliminare,  che  fra  le
 funzioni  amministrative  in  materia di igiene e sanita', trasferite
 alle regioni dal d.P.R. 24  luglio  1977,  n.  616,  vi  sono  quelle
 concernenti  la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio
 e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto
 citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione  delle
 sanzioni   amministrative   nei   casi   di  violazione  delle  leggi
 disciplinatrici della materia.
    La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha  adottato
 una  legge  generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative
 pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45)  che,  all'art.  7,  ultimo
 comma,  individua  quale  organo  competente  a comminare la sanzione
 quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Con la legge
 14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto  ulteriori  norme
 per  l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia
 dell'igiene e della sanita' pubblica. L'art. 4 di tale  legge  intro-
 duce  un  criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa
 violazione, attribuendo le funzioni di cui alla  legge  regionale  al
 sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.
    Tale   disposizione   appare   al   giudice   a  quo  sfornita  di
 giustificazione razionale, anche alla luce di quanto  disposto  dalla
 legge  regionale  generale  (la  n.  45  del  1982),  e  viene dunque
 censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Vi sarebbe altresi' violazione dell'art. 117  della  Costituzione.
 La  normativa  regionale,  nella  materia  in esame, non puo' infatti
 ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora,
 in tema di sanzioni amministrative l'art.  17,  quinto  comma,  della
 legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente
 competente quello del luogo dove e' stata commessa la violazione.
    La  norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche
 con  il  principio  di  buon  andamento  dell'amministrazione   posto
 dall'art.  97  della Costituzione, considerata la mera casualita' con
 cui  si  accerta  la  presenza  della  sostanza  alimentare   in   un
 determinato  luogo - che puo' non coincidere con quello di produzione
 ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio,
 in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il  medesimo
 fatto, alla potesta' sanzionatoria di due diverse regioni.
                        Considerato in diritto
    Dubita   la   Corte   di  Cassazione,  prima  sezione  civile,  in
 riferimento agli articoli 3,  97  e  117  della  Costituzione,  della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della legge della Regione
 Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte  in  cui  individua  quale
 organo  competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del
 luogo di accertamento della violazione, anziche'  quello  in  cui  e'
 stata  commessa  la  violazione della vigente normativa in materia di
 igiene e sanita' pubblica.
    La questione e' fondata.
    Fra  le  funzioni  amministrative  in materia di igiene e sanita',
 trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,  vi  sono,
 come  ricorda  anche  il  giudice a quo, quelle concernenti la tutela
 igienico-sanitaria della produzione, commercio  e  lavorazione  delle
 sostanze  alimentari:  e'  dunque  fuori  discussione  la  competenza
 regionale per l'applicazione delle relative  sanzioni  amministrative
 (si veda, nella giurisprudenza piu' recente di questa Corte, la sent.
 n. 1034 del 1988).
    Non   per   questo,   il   legislatore  regionale  puo'  sottrarsi
 all'osservanza  dei  principi  fondamentali  posti  dal   legislatore
 statale,  ai  sensi  dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto
 gia' precisato da questa Corte (v., ad  es.,  la  sent.  n.  350  del
 1991).  Nella  materia  in  esame,  l'art. 17 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, introduce un principio  sugli  uffici  territorialmente
 competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia
 del buon andamento dell'attivita' amministrativa.
    Va  infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della
 legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando  alla  legge
 generale  sull'applicazione  delle  sanzioni  amministrative (art. 7,
 ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45),  introduce  un
 elemento   di  contraddittorieta'  nella  stessa  legislazione  della
 Regione, e  va  dunque  censurato  anche  alla  luce  del  canone  di
 razionalita'.