ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra  i
 poteri  dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti
 del Governo della Repubblica, con ricorso depositato  in  Cancelleria
 il  21  giugno  1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilita'
 conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  7  luglio  1993,  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993,
 n.   155,   prevedono   riduzioni   ai   contributi   spettanti  alle
 amministrazioni provinciali  e  limitano,  inoltre,  l'ammontare  dei
 mutui  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere  per il
 finanziamento degli investimenti degli enti locali;
      che  la  Provincia  di  Torino  ritiene  che  tali  disposizioni
 compromettano  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  costituzionalmente
 garantite,  e  ledano  altresi'  la  sua  autonomia   finanziaria   e
 statutaria;
      che  contro  le  norme  del  decreto-legge,  prima  indicate, la
 Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i  poteri  dello
 Stato  nei  confronti  del  Governo  della  Repubblica,  invocando, a
 sostegno dell'ammissibilita' del ricorso, la sent. n. 69 del 1978  di
 questa Corte;
    Considerato  che  non  sussistono i requisiti di ordine soggettivo
 prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento  della  Corte),  dal
 momento  che  la  Provincia  non agisce come soggetto appartenente al
 complesso di autorita' costituenti lo Stato,  nell'accezione  propria
 dell'art. 134 della Costituzione;
      che  non  vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del
 1978, giacche' la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art.
 134 della Costituzione, puo' estendersi - come e' stato gia' chiarito
 (v.,  ad  es.,  l'ord.  23  maggio   1990)   -   a   figure   esterne
 all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino
 poteri  che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui
 atti finali siano imputati allo Stato-autorita';
      che le considerazioni svolte assorbono  ogni  ulteriore  profilo
 d'inammissibilita';