ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti puo' concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali; che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente garantite, e ledano altresi' la sua autonomia finanziaria e statutaria; che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a sostegno dell'ammissibilita' del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di questa Corte; Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorita' costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 della Costituzione; che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del 1978, giacche' la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, puo' estendersi - come e' stato gia' chiarito (v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorita'; che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo d'inammissibilita';