ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  3,
 della   legge   2  agosto  1990,  n.  233  (Riforma  dei  trattamenti
 pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa
 il 2 febbraio 1993 dal Pretore  di  Biella  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n.
 133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di  un  procedimento  civile  promosso  da
 Roberto  Zoppetti  e  altro  contro l'INPS, il Pretore di Biella, con
 ordinanza del 2 febbraio 1993,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   53  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2  agosto  1990,  n.
 233,  che  fissa  il livello minimo imponibile ai fini dei contributi
 previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli  esercenti
 attivita'  commerciali,  commisurandolo  al  minimale  giornaliero di
 retribuzione stabilito per  gli  operai  del  settore  artigianato  e
 commercio, moltiplicato per 312;
      che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con
 l'art.  3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi
 di reddito o con reddito inferiore  al  minimo  agli  assicurati  con
 redditi superiori, senza possibilita' per i primi di fornire la prova
 contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perche' non considera la
 diversa capacita' contributiva degli assicurati nonostante "la natura
 sostanzialmente  identica  ai  tributi  dei contributi di cui si dis-
 cute";
      che nel giudizio davanti alla  Corte  si  e'  costituito  l'INPS
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello    Stato,    chiedendo    una
 dichiarazione di inammissibilita' o, in subordine, di non fondatezza.
    Considerato   che   la   questione  e'  formulata  senza  adeguata
 motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo  omesso  di
 precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in
 astratto,  di  mancanza  di  reddito o di reddito inferiore al minimo
 stabilito dalla norma impugnata;
      che  pertanto  difetta  il  requisito  di  ammissibilita' di cui
 all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del  1953,  e
 9,  secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.