ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da Giovanni Giannoccaro e Aniello Provenzano contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, piu' interessi legali e rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del 24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtu' della sentenza n. 156 del 1991, e' stabilito per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale; che, ad avviso del giudice remittente la norma denunziata determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di lavoro. Considerato che l'identita' di oggetto rende opportuna la riunione dei due giudizi, affinche' siano decisi con unico provvedimento; che la questione e' gia' stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.