ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 442  del  codice
 di  procedura  civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo
 1993 dal Pretore di Viterbo  nei  procedimenti  civili  vertenti  tra
 Giannoccaro   Giovanni   e   Provenzano   Aniello   e   il  Ministero
 dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di due  procedimenti  civili  promossi  da
 Giovanni   Giannoccaro  e  Aniello  Provenzano  contro  il  Ministero
 dell'interno per il pagamento  dell'assegno  di  assistenza  previsto
 dalla   legge  30  marzo  1971,  n.  118,  piu'  interessi  legali  e
 rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del
 24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  38  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442
 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del  giudice,
 quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro
 per   crediti  relativi  a  prestazioni  di  assistenza  sociale,  di
 determinare, oltre gli interessi  nella  misura  legale,  il  maggior
 danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore
 del  suo  credito, analogamente a quanto, in virtu' della sentenza n.
 156 del 1991, e' stabilito per i crediti relativi  a  prestazioni  di
 previdenza sociale;
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente  la  norma denunziata
 determina una ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  crediti
 previdenziali  e  crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per
 la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti  di
 lavoro.
    Considerato che l'identita' di oggetto rende opportuna la riunione
 dei due giudizi, affinche' siano decisi con unico provvedimento;
      che  la  questione  e'  gia' stata sottoposta a questa Corte, la
 quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato  "l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  442  cod.proc.civ.  nella parte in cui non
 prevede,  quando  il  giudice  pronuncia  sentenza  di  condanna   al
 pagamento  di  somme  di denaro per crediti relativi a prestazioni di
 assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei  crediti
 relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi
 legali  e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per
 la diminuzione del valore del suo credito".
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.