ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea del 1 aprile 1993, che ha disposto la restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata liberta' degli incanti, pluriaggravata), e per concorso del reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata); Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati; Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, e' stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento; che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;