ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura
 della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n.
 21 del registro conflitti 1993, per  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti   della  Camera  dei  deputati,  sorto  in  relazione  alle
 deliberazioni dell'Assemblea del 1 aprile 1993, che  ha  disposto  la
 restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo
 periodo,  dell'art.  344  del  codice di procedura penale, degli atti
 relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in  giudizio  nei
 confronti  del  deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato
 di cui agli artt. 353, secondo comma, del  codice  penale,  e  7  del
 decreto  legge  13  maggio  1991, n. 152 convertito con modificazioni
 dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata liberta'  degli  incanti,
 pluriaggravata), e per concorso del reato di cui agli artt. 319 e 321
 del  codice  penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto
 contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata);
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  il  Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli
 avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei
 deputati;
    Considerato che, successivamente all'udienza  di  discussione,  e'
 stata  promulgata  la  legge  costituzione  29  ottobre  1993,  n.  3
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  256,  serie
 generale,  del  30  ottobre  1993),  recante la modifica dell'art. 68
 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede  l'autorizzazione
 della  Camera  di  appartenenza  per  poter sottoporre a procedimento
 penale un membro del Parlamento;
      che, potendo  avere  tale  legge  costituzionale  rilevanza  nel
 presente  giudizio,  appare  opportuno  che,  al  riguardo,  la parte
 ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;