ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato sollevato  dal  Commissario  per  la  liquidazione
 degli  usi  civici  per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti
 del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia  e  giustizia,
 con  ricorso  depositato in Cancelleria il 30 luglio 1993 ed iscritto
 al n. 49 del registro ammissibilita' conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  6  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto   che,   con   note  nn.  4389,  4531  e  4791  in  data,
 rispettivamente,   7,   11   e   22   giugno   1993,   il   Ministero
 dell'agricoltura  e foreste ha disposto il trasferimento degli uffici
 e dell'archivio del  Commissariato  per  la  liquidazione  degli  usi
 civici  per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dalla sede in Roma, Largo
 di Torre Argentina 11, dove non possono piu' essere allogati,  presso
 i  locali  demaniali  di  via  Sallustiana  10,  malgrado  la  decisa
 opposizione  del  Commissario,  che  giudica  tali  locali   inidonei
 all'esercizio delle sue funzioni;
      che il Ministero di grazia e giustizia, con nota n. 60/43 del 25
 giugno  1993, si e' dichiarato incompetente "in merito al trasloco di
 cui trattasi";
      che in  seguito  ai  detti  provvedimenti  il  Commissario,  con
 ricorso  depositato  il  30  luglio  1993,  ha sollevato conflitto di
 attribuzione tra  poteri  dello  Stato  nei  confronti  del  Ministro
 dell'agricoltura  e  del  Ministro di grazia e giustizia, chiedendo a
 questa Corte di:
        a) dichiarare che la competenza a provvedere  i  commissariati
 agli  usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di
 segreteria appartiene oggi, de iure condito,  non  piu'  al  Ministro
 dell'agricoltura,  ma  al  Ministro  di  grazia  e giustizia ai sensi
 dell'art. 110 della Costituzione, annullando di conseguenza  le  note
 sopra indicate dei rispettivi Ministeri;
        b)  in  subordine,  ove fosse ritenuta la vigenza dell'art. 38
 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce la competenza al
 Ministero dell'agricoltura,  dichiarare  che  essa  non  consente  di
 imporre  al  Commissario,  in  contrasto con l'art. 104, primo comma,
 della Costituzione, la propria decisione in ordine alla scelta  della
 sede,  delle  modalita'  e  dei  tempi  del  trasloco,  annullando di
 conseguenza le note sopra indicate del Ministero dell'agricoltura;
        c) in ulteriore subordine, sollevare d'ufficio  davanti  a  se
 medesima  questione di legittimita' costituzionale del citato art. 38
 della legge sugli usi civici, per contrasto con  gli  artt.  3  e  97
 della Costituzione;
    Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
 legge  11  marzo  1953,  n. 87, la Corte e' chiamata in questa fase a
 delibare  senza  contraddittorio  l'ammissibilita'  del  ricorso,  in
 quanto  esista  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
 alla sua competenza";
      che a tal fine deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di
 sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, di ordine soggettivo
 e oggettivo, necessari a norma dell'art. 37, primo comma, per  aversi
 conflitto   tra   poteri  dello  Stato  rientrante  nella  previsione
 dell'art. 134 della Costituzione;
      che nella specie palesemente non sussiste materia di  conflitto,
 posto   che   il   potere  rivendicato  nei  confronti  del  Ministro
 dell'agricoltura non appartiene al  Commissario  ricorrente,  bensi',
 secondo   la   sua   interpretazione   fondata  sull'art.  110  della
 Costituzione, al Ministro di grazia e giustizia;
      che non e' prospettabile nemmeno un'invasione delle attribuzioni
 giurisdizionali spettanti al Commissario,  limitativa  dell'autonomia
 garantitagli dall'art. 104 della Costituzione, atteso il principio di
 effettivita'   della  funzione  giurisdizionale,  in  quanto  momento
 necessario dell'ordinamento, la quale  non  puo'  essere  impedita  o
 sospesa  da  carenze o insufficienze dei locali o dei servizi forniti
 dall'organo amministrativo preposto all'organizzazionemateriale della
 funzione (cfr. ord. n. 23 del 1993);
      che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione
 di  ammissibilita'  del  ricorso,  onde  la   Corte   e'   dispensata
 dall'esaminare  se  spetti  ai  singoli  Ministri la legittimazione a
 resistere al presente conflitto;