ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo
 comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso  con  ordinanza
 emessa  il  2  febbraio  1993 dal Giudice per le indagini preliminari
 presso la Pretura di Torino  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Giacchetti  Giacomo  ed  altri,  iscritta  al  n.  168  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  circondariale  di  Torino  ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  77  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  554, secondo comma, e 409 del codice di
 procedura penale, nella parte  in  cui  -  secondo  l'interpretazione
 della  Corte di cassazione vincolante nel giudizio a quo, trattandosi
 di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte  -  non
 consente,  nel  procedimento  pretorile,  al  giudice per le indagini
 preliminari che,  di  fronte  alla  richiesta  di  archiviazione  del
 pubblico   ministero,   ritenga  necessarie  ulteriori  indagini,  di
 indicarle con ordinanza, senza la  fissazione  dell'udienza  prevista
 per i procedimenti di competenza del tribunale;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  la  quale  si  e'  riportata  integralmente  ad altro atto di
 intervento spiegato  su  questione  analoga,  circa  la  quale  aveva
 formulato eccezione di inammissibilita';
    Considerato  che  questa  Corte,  nel  disattendere l'eccezione di
 inammissibilita' formulata dall'Avvocatura Generale dello  Stato,  ha
 dichiarato  non  fondata una questione del tutto analoga a quella ora
 proposta,  osservando  che  "nessuna  delle  possibili   scelte   del
 legislatore  (udienza  camerale  o procedura de plano) puo' ritenersi
 una scelta costituzionalmente obbligata" e  che,  d'altro  canto,  le
 Sezioni  unite  della  Cassazione,  chiamate  a dirimere il contrasto
 giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la  procedura
 da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella de plano, "con
 cio'  accedendo  alla  soluzione interpretativa voluta, sub specie di
 questione   di   legittimita'   costituzionale,   dall'ordinanza   di
 rimessione" (v. sentenza n. 130 del 1993);
      e  che, pertanto, non prospettando il giudice a quo temi nuovi o
 diversi  da  quelli  allora  esaminati,  la  questione  deve   essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.