ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 33, ultimo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (rectius  642)  (Disciplina
 dell'imposta  di bollo), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
 1992 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la
 S.p.A. Superbox e l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n. 149
 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale di Bologna - nel corso di un giudizio avente  ad
 oggetto  rimborsi  d'imposte di bollo corrisposte mediante "visto per
 bollo", nel corso del quale  era  stata  eccepita  l'inammissibilita'
 delle  domande,  per  non  essere state previamente e tempestivamente
 impugnate le decisioni negative  dell'intendenza  di  finanza  -  con
 ordinanza  24  novembre  1992, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  113   della
 Costituzione, dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n.  648  (rectius  642),  nella  parte in cui subordina l'esperimento
 dell'azione giudiziaria per il rimborso  dell'imposta  di  bollo,  al
 previo ricorso al ministero delle finanze.
    Nell'ordinanza  si osserva che, a norma dell'art. 33, primo comma,
 le  controversie  riguardanti  le  imposte  di   bollo   e   relative
 soprattasse  sono  decise  in  via amministrativa dalle intendenze di
 finanza, con provvedimento  avverso  il  quale  e'  dato  ricorso  al
 ministero  delle  finanze  se l'ammontare controverso delle imposte e
 sovrattasse supera le centomila lire. Avverso la decisione definitiva
 del ricorso e' promovibile l'azione giudiziaria e, solo qualora entro
 centottanta  giorni  dalla  presentazione   del   ricorso   non   sia
 intervenuta  la  relativa  decisione, il contribuente puo' promuovere
 l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della  decisione
 stessa.
    Secondo  il  giudice  remittente, in base al citato art. 33, anche
 ove la controversia riguardi un rimborso d'imposta, nel caso  in  cui
 la   richiesta   non  sia  accolta  dall'intendenza  di  finanza,  il
 contribuente ha  l'onere  di  proporre  ricorso  al  ministero  delle
 finanze  entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione del
 provvedimento reiettivo e  solo  dopo  la  notifica  della  decisione
 ministeriale, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data
 di presentazione del ricorso senza che intervenga tale notifica, puo'
 accedere alla tutela giurisdizionale.
    Cio'  contrasterebbe  con  gli  artt. 24 e 113 della Costituzione,
 essendo impedito all'interessato di avvalersi del diritto  di  difesa
 garantito  dall'art.  24, nonche' della tutela giurisdizionale contro
 gli atti della  P.A.  garantita  dall'art.  113,  senza  avere  prima
 percorso    la   via   amministrativa.   Inoltre,   tale   disciplina
 concreterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto
 il  contribuente,  sussistendo  i  requisiti  per  la   restituzione,
 verrebbe  a  trovarsi inserito in un rapporto paritario nei confronti
 dell'amministrazione, nell'ambito del quale sarebbe irragionevolmente
 compresso il suo diritto alla tutela giurisdizionale.
    Dinanzi  a  questa Corte non vi e' stata costituzione di parti ne'
 intervento del Presidente del consiglio  dei  ministri,  per  cui  la
 causa  e'  stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi
 dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a decidere se l'art. 33,  ultimo  comma,
 del  d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 642 - nella parte in cui subordina
 l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso dell'imposta di
 bollo, al previo ricorso gerarchico  al  ministero  delle  finanze  -
 violi:   a)   gli  artt.  24  e  113  della  Costituzione,  impedendo
 l'esperimento dell'azione giudiziaria  sino  alla  notificazione  del
 provvedimento  ministeriale  ovvero,  in  mancanza,  per  centottanta
 giorni  dalla  proposizione  del   ricorso;   b)   l'art.   3   della
 Costituzione,   perche'   la   posizione   paritaria  del  privato  e
 dell'Amministrazione nel rapporto attinente  al  rimborso  d'imposta,
 non  giustifica  la  necessita'  del  previo  esperimento del ricorso
 gerarchico.
    2. - La questione e' fondata.
    Va premesso che l'art. 37 del d.P.R. n. 642  del  1972  stabilisce
 che  la  restituzione  delle  imposte  corrisposte in modo virtuale e
 delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine  di
 decadenza  di  tre  anni  a  decorrere  dal  giorno  in  cui e' stato
 effettuato il pagamento. Non si  fa  luogo  alla  restituzione  delle
 imposte  pagate mediante versamento in conto corrente postale, ne' e'
 ammesso  il  rimborso  delle  imposte  pagate  in  modo  ordinario  o
 straordinario,  salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta
 con  bollo  a  punzone  su   moduli   divenuti   inutilizzabili   per
 sopravvenute  disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta
 corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per  bollo.  In  tali
 casi  la  domanda  di  rimborso  deve  essere  presentata,  a pena di
 decadenza, all'intendenza di finanza, entro un  anno  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  delle  sopravvenute  disposizioni  legislative o
 regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a), e dalla data  del
 pagamento  dell'imposta  corrisposta  a  mezzo  visto  per  bollo per
 l'ipotesi di cui alla lettera b).
    A norma dell'art. 33, comma primo, dello stesso d.P.R. 26  ottobre
 1972,  n.  642,  le  controversie  riguardanti  l'applicazione  delle
 imposte di bollo e delle relative  soprattasse  sono  decise  in  via
 amministrativa   dalle   intendenze   di  finanza  con  provvedimento
 motivato, avverso il quale e' dato ricorso al ministero delle finanze
 nel termine di trenta giorni dalla  notificazione  del  provvedimento
 stesso  se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera
 centomila lire. Avverso il provvedimento ministeriale, che decide  il
 ricorso,  e'  esperibile  l'azione giudiziaria nel termine di novanta
 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. L'azione
 e' del pari esperibile qualora, entro centottanta giorni  dalla  data
 di  presentazione,  il  ricorso non sia stato deciso (art. 33, ultimo
 comma).
    Il giudice a quo ritiene che tale normativa si  applica  anche  in
 materia  di  rimborsi  d'imposta,  con la conseguenza che, in caso di
 diniego del rimborso, ove sia trascorso il termine per  ricorrere  in
 via   amministrativa  senza  proporre  il  ricorso,  e'  preclusa  la
 possibilita' di esperire l'azione giudiziaria.
    Questa  Corte  ha  costantemente  affermato  (cfr.  da  ultimo  le
 sentenze n. 154 del 1992; n. 15 del 1991; n. 470 del 1990; n. 530 del
 1989) che gli artt. 24 e 113 della  Costituzione  non  impongono  una
 correlazione   assoluta   tra   il  sorgere  del  diritto  e  la  sua
 azionabilita',  la  quale  puo'  essere  differita  ad   un   momento
 successivo  ove  ricorrano  esigenze  di  ordine generale e superiori
 finalita' di  giustizia.  Tuttavia,  anche  nel  concorso  di  queste
 circostanze,  il  legislatore e' sempre tenuto ad osservare il limite
 imposto  dall'esigenza  di  non  rendere  la  tutela  giurisdizionale
 eccessivamente  difficoltosa, in conformita' al principio della piena
 attuazione   della   garanzia   stabilita   dalle   suddette    norme
 costituzionali.
    In  coerenza  con  tali premesse sono state dichiarate illegittime
 disposizioni che comportavano compressioni  del  diritto  di  azione,
 ostacolandone  l'esercizio,  in  particolare  comminando  la sanzione
 della decadenza  in  relazione  al  mancato  esperimento  di  ricorsi
 amministrativi (cfr., specificamente, le sentenze n. 15 del 1991 e n.
 530 del 1989).
    Circa  la  fattispecie, oggetto di esame, deve affermarsi, quindi,
 che la previsione, in materia  di  rimborsi  dell'imposta  di  bollo,
 della  decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza della mancata
 proposizione del ricorso amministrativo, si  pone  in  contrasto  con
 l'art.  24  della  Costituzione.  Inoltre,  vertendosi  in materia di
 rimborsi su accertamenti documentali,  una  volta  che  questi  siano
 stati  compiuti  con  esito  negativo,  non si profilano esigenze che
 possano giustificare il differimento  dell'esperibilita'  dell'azione
 giudiziaria.
    Ne  discende  che  l'art.  33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 642 va dichiarato illegittimo, per il contrasto  con  l'art.
 24  della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in materia di
 rimborsi d'imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, anche in
 mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Restano assorbiti gli
 ulteriori motivi di censura.