ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  quarto
 comma,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
 di finanza pubblica), promosso con ordinanza  emessa  il  21  gennaio
 1993  dal  Pretore  di  Padova  -  sezione  distaccata  di Este - nel
 procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n.  22  di
 Este  Montagnana,  iscritta  al  n. 160 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 ottobre 1993 il Giudice
 relatore dott. Renato Granata;
    Ritenuto che nel corso  di  un  giudizio  civile  promosso  da  un
 titolare  di  farmacia  convenzionata  contro la U.S.L. n. 22 di Este
 Montagnana il pretore di Padova,  sezione  distaccata  di  Este,  con
 ordinanza  del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di
 legittimita' costituzionale - in riferimento agli art. 3 e  53  della
 Costituzione  - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.
 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in  cui
 dispone  che  il  Servizio  sanitario  nazionale, nel provvedere alla
 corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per  la  vendita  delle
 specialita'  medicinali  (in regime di assistenza diretta), trattiene
 una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;
      che secondo il  giudice  rimettente  la  norma  si  porrebbe  in
 contrasto  sia con il principio di eguaglianza (perche' introduce una
 prestazione  patrimoniale  obbligatoria  di  carattere  tributario  a
 carico  di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio
 secondo  cui  ogni  cittadino  e'  tenuto  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche  in  ragione  della propria capacita' contributiva; inoltre
 non sarebbe rispettosa del criterio di progressivita' al  quale  deve
 essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);
    Considerato  che  analoga  questione  di costituzionalita' e' gia'
 stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza  n.  102  del
 1993  e  manifestamente  infondata  con ordinanze n. 279 e n. 302 del
 1993;
      che  nessuna  nuova  argomentazione  viene  addotta,  ne'  alcun
 diverso profilo prospettato;
      che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;