ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 73, 75  e  76
 del  d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
 di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
 cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza) e
 dell'art. 16 della legge 26  febbraio  1990  n.  162  (Aggiornamento,
 modifiche  ed  integrazioni  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685,
 recante  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,
 prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
 tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse il  16  maggio  1992
 dal Pretore di Roma, il 16 giugno 1992 dal Pretore di Padova, il 21 e
 22 maggio 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 marzo 1991 dal Pretore di
 Bergamo, sezione distaccata di Clusone, il 5 ottobre 1992 dal giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso il Tribunale di Treviso, il 12
 ottobre 1992 dal Pretore di Roma (n. 2 ordinanze) ed il  18  novembre
 1992 dal Pretore di Modena (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte
 ai nn. 431, 487, 501, 502, 729, 776, 785 e 804 del registro ordinanze
 1992 ed ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  37, 39, 40, 48, 52 e 54,
 prima serie speciale, dell'anno 1992,  e  nn.  3  e  7,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 20  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento ex art. 76 d.P.R. 9
 ottobre 1990 n. 309 pendente innanzi al Pretore di Roma nei confronti
 di Scalas Stefano - il quale, trovato in possesso per  uso  personale
 di  0,50 gr. sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura quindi
 inferiore alla dose  media  giornaliera,  era  stato  (ripetutamente)
 avviato  al  servizio pubblico per le tossicodipendenze della U.S.L.,
 ma dopo aver iniziato il programma terapeutico, lo  aveva  interrotto
 senza  giustificato  motivo  sicche'  il Procuratore della Repubblica
 aveva chiesto l'applicazione delle misure di cui al cit. art. 76 - il
 Pretore ha sollevato, con ordinanza del 16 maggio 1992, questione  di
 legittimita'  costituzionale  in  via incidentale degli artt. 75 e 76
 d.P.R. n. 309/90 in riferimento agli artt.  3,  10,  32  e  36  della
 Costituzione;
      che   in   particolare   il   giudice  rimettente  dubita  della
 legittimita' costituzionale: a) dell'art. 75, commi 5, 6 e 7,  d.P.R.
 n.  309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella
 parte  in  cui  non  prevede  alcun  obbligo  di   notificazione   al
 tossicodipendente  o  tossicofilo  della  contestazione dell'avvenuto
 consumo  di  sostanze  stupefacenti,  che  non  sia  stata  possibile
 effettuare  immediatamente,  ne'  prevede  un  termine entro il quale
 l'interessato possa presentare  scritti  e  documenti  difensivi;  b)
 degli  artt. 75 e 76 d.P.R. n.  309/90 cit., per contrasto con l'art.
 32 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che  il  soggetto
 trovato  in  possesso  di  sostanza  stupefacente  destinata  all'uso
 personale in  dose  non  superiore  a  quella  media  giornaliera  si
 assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, a
 programma  terapeutico  e socio-riabilitativo; c) dell'art. 76, comma
 1,  d.P.R.  n.  309/90  cit.,  per  contrasto  con  l'art.  3   della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui prevede l'applicazione di "una o
 piu'" delle misure indicate alle lettere a), b), c), d), e), f),  g),
 ed  h)  del  medesimo primo comma in quanto all'assuntore di sostanze
 stupefacenti  e'   ingiustificatamente   riservato   un   trattamento
 deteriore  consistente  nella  non  sufficiente  determinatezza della
 sanzione amministrativa; d) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b),  e),
 ed  l),  d.P.R.  n.  309/90  cit.,  per  contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,   perche'  tali  misure  (consistenti  nel  divieto  di
 allontanarsi dal comune di residenza, nell'obbligo  di  presentazione
 bisettimanale   alla   Polizia  di  Stato  o  ai  Carabinieri,  nella
 sospensione del passaporto  o  degli  altri  documenti  equipollenti)
 hanno   un   contenuto  sostanzialmente  coincidente  con  le  misure
 cautelari  previste  dagli  artt.  281,  282,  283  c.p.p.  e  quindi
 l'assuntore  di  stupefacenti  viene a ricevere lo stesso trattamento
 riservato a soggetti nei cui confronti  sussistono  gravi  indizi  di
 colpevolezza  in  ordine  alla commissione di reati; e) dell'art. 76,
 comma 1, lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con gli artt.
 10  e  36  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede   una
 prestazione  di  attivita'  lavorativa  non retribuita a favore della
 collettivita' almeno per una giornata  lavorativa  alla  settimana  e
 quindi  una fattispecie di lavoro obbligatorio senza retribuzione; f)
 dell'art. 76, comma  1,  lett.  h),  d.P.R.  n.  309/90  cit.  (ossia
 l'affidamento  al  servizio sociale) per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione  giacche'  l'istituto  dell'affidamento  in   prova   al
 servizio  sociale,  come  previsto  dall'art.  47  legge  n.  354/75,
 presuppone pur sempre la condanna irrevocabile per un  reato,  mentre
 l'assuntore di stupefacenti non ha commesso reati, ma ha solo violato
 disposizioni amministrative;
      che  in  un analogo procedimento per l'applicazione a Crivellaro
 Filippo  della  sanzione  (  ex  art.  76   cit.)   dell'obbligo   di
 presentazione  presso  la  stazione  dei  carabinieri  il  Pretore di
 Padova, con ordinanza del 16  giugno  1992,  ha  sollevato  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R.
 9  ottobre  1990 n. 309 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 sotto il profilo della disparita' di trattamento per il fatto che  la
 sanzionabilita'  in  via  amministrativa  della  detenzione  per  uso
 personale di sostanze stupefacenti in misura  inferiore  alla  d.m.g.
 risulta   dipendere   irragionevolmente   dalle   modalita'  del  suo
 accertamento  essendo  tali  sanzioni  escluse  in   caso   di   mero
 accertamento del consumo pregresso di droga;
      che  con  ordinanza del 21 maggio 1992 il Tribunale di Roma - in
 sede di giudizio  di  rinvio  nei  confronti  di  De  Angelis  Luigi,
 imputato  del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito
 della sentenza di annullamento  della  Corte  di  cassazione  del  19
 dicembre 1991 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 in  via  incidentale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo
 unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza) in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e  32
 della  Costituzione  nella  parte in cui non prevede l'applicabilita'
 dell'attenuante di cui al comma 5 anche nei  casi  di  detenzione  di
 sostanza  stupefacente  che  ecceda in misura non lieve la dose media
 giornaliera qualora, in relazione alle circostanze  del  caso,  possa
 essere  riconosciuta la inequivoca destinazione della sostanza stessa
 al consumo personale;
      che con successiva ordinanza del  22  maggio  1992  il  medesimo
 Tribunale di Roma - nel corso del processo penale nei confronti di Di
 Mastromatteo  Maurizio,  imputato del reato di detenzione di sostanza
 stupefacente  -  ha  sollevato  analoga  questione  di   legittimita'
 costituzionale svolgendo le stesse argomentazioni;
      che il g.i.p. presso il tribunale di Treviso con ordinanza del 5
 ottobre  1992  -  nel  corso  del  processo  penale  nei confronti di
 Pellegrino Loredana, imputata del reato  di  detenzione  di  sostanza
 stupefacente  - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - in riferimento agli artt. 3
 e 27 della Costituzione - per sospetta violazione sia  del  principio
 di  eguaglianza,  perche'  vengono  trattate  in  modo eguale (con la
 previsione dello stesso regime sanzionatorio) situazioni disomogenee,
 quali la  detenzione  di  sostanze  stupefacenti  per  spaccio  e  la
 detenzione  per  consumo  personale  delle  stesse, sia del principio
 secondo cui la pena deve tendere  alla  rieducazione  del  condannato
 (art.  27  della Costituzione), finalita' questa non realizzabile nel
 caso di detenzione per uso personale perche'  la  misura  della  pena
 base e' eccessivamente elevata;
      che in un procedimento ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 nei confronti
 di  Cristinelli  Armando il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di
 Clusone, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
 artt.  16  legge  26 giugno 1990 n. 162 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
 309   -   sul   presupposto   interpretativo   che   essi   prevedano
 l'applicazione  di  sanzioni  restrittive della liberta' personale, e
 dunque penali, per il "reato" di detenzione di stupefacenti in misura
 inferiore alla dose  media  giornaliera  -  per  sospetta  violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione  (perche'  la scelta legislativa di
 sanzionare   penalmente   una   condizione   soggettiva   differenzia
 illegittimamente   l'assuntore   di  sostanze  stupefacenti  rispetto
 all'assuntore di sostanze alcooliche); degli artt. 3, 24 e  27  della
 Costituzione  (perche' l'accertamento della condotta avviene mediante
 un procedimento  in  camera  di  consiglio  strutturato  sul  modello
 dell'incidente  di  esecuzione  anziche'  sul  modello  generale  del
 processo  penale;  procedimento  peraltro  che  e'  irragionevolmente
 limitato  nelle  possibilita'  di  impugnazione e che non assicura le
 garanzie processuali  ordinarie);  dell'art.  27  della  Costituzione
 (perche'  le  "misure",  previste dalle norme censurate, comminate ed
 irrogabili  sono  del  tutto  incongruenti  rispetto  alla   condotta
 sanzionata e, percio', non tendono alla rieducazione del condannato);
 dell'art  102,  comma  2, della Costituzione (perche', attribuendo al
 pretore e al tribunale per i minori la competenza  ad  esercitare  la
 giurisdizione  penale con forme del tutto speciali, il legislatore ha
 introdotto un giudice speciale);
      che le medesime norme sono state censurate dallo stesso  pretore
 rimettente  sul  diverso  (ed alternativo) presupposto interpretativo
 della natura amministrativa delle misure restrittive  applicabili  in
 caso  di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose me-
 dia  giornaliera  per   sospetta   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione  (per  irragionevolezza e per disparita' di trattamento,
 perche' viene prevista una  diversa  modalita'  di  inflizione  della
 sanzione   rispetto   ad  altre  condotte  qualificate  come  reato);
 dell'art. 13 della Costituzione  (perche'  il  pretore  agirebbe  non
 quale autorita' giudiziaria, bensi' quale autorita' amministrativa, e
 quindi  mancherebbe  il controllo da parte dell'autorita' giudiziaria
 di misure restrittive della liberta' personale); dell'art.  24  della
 Costituzione  (perche' nel procedimento di irrogazione delle "misure"
 previste dalle norme censurate, non vi e' luogo per alcuna  forma  di
 istruzione  probatoria  e  la  stessa  scelta  delle  "misure"  e  la
 quantificazione della loro durata e' rimessa al sostanziale  arbitrio
 del pretore);
      che  nel corso di due distinti procedimenti ex art. 76 d.P.R. n.
 309/90 il Pretore di Roma, con due ordinanze del 12 ottobre 1992  (di
 identico   contenuto)   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 76 cit., oltre che del precedente  art.  75,
 commi  9-12,  per sospetta violazione dell'art. 32 della Costituzione
 (perche', prevedendo che il soggetto trovato in possesso di  sostanza
 stupefacente  destinata  all'uso  personale  in  dose non superiore a
 quella media giornaliera si assoggetti, in  alternativa  alle  misure
 previste  nei  detti  articoli,  ad un programma terapeutico e socio-
 riabilitativo, contemplano un trattamento  sanitario  sostanzialmente
 obbligatorio  senza  che  sussista un'esigenza di tutela della salute
 collettiva);  dell'art.  27,  comma  3,   della   Costituzione   (per
 l'inefficacia  riabilitativa  del  sistema  sanzionatorio,  anche  in
 ragione  della  sproporzione  rispetto  alla  condotta  dell'agente);
 dell'art.  3  della  Costituzione  (per disparita' di trattamento dei
 tossicodipendenti o tossicofili rispetto agli assuntori di tabacco  o
 di  alcolici  e  per  irragionevolezza  non  sussistendo  pericolo di
 spaccio); dell'art. 24 della Costituzione (perche' sanzioni di natura
 penale - quali sono quelle di cui all'art. 76 cit. -  possono  essere
 applicate  soltanto  con  le  garanzie tipiche del processo penale di
 cognizione e non  gia'  con  il  procedimento  di  cui  all'art.  666
 c.p.p.);
      che  con  due  ordinanze  in data 18 novembre 1992 il Pretore di
 Modena, nel corso di un procedimento ex art. 76 d.P.R. n.  309/90  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 75
 e 76 lett. a), b), c), d), e), f), ed h) d.P.R. n. 309/90 nella parte
 in  cui  prevedono  che  il  soggetto trovato in possesso di sostanza
 stupefacente destinata all'uso personale  in  dose  non  superiore  a
 quella  media  giornaliera  si assoggetti, in alternativa alle misure
 previste nei detti articoli, ad un  programma  terapeutico  e  socio-
 riabilitativo per sospetto contrasto con l'art. 32 della Costituzione
 perche'   contemplano   un   trattamento   sanitario  sostanzialmente
 obbligatorio che non persegue  il  fine  della  tutela  della  salute
 collettiva;  b)  dell'art.  76,  comma  1,  lett.  a),  b),  c), e) -
 limitatamente alla sospensione del  passaporto  -  ed  h)  d.P.R.  n.
 309/90  cit.  perche'  rende  applicabile  agli assuntori di sostanze
 stupefacenti le stesse misure cautelari previste per i  soggetti  nei
 cui  confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
 commissione di uno o piu' reati  ovvero  siano  accertate  situazioni
 soggettive  di pericolosita' ex lege n. 1423/56, ovvero corrispondono
 e misure alternative alla detenzione; c) dell'art. 76, comma 1, lett.
 a), b), c) e d) d.P.R. n. 309/90 cit., per violazione  del  principio
 di  legalita'  e  di  tassativita'  dei reati (applicabile anche alle
 misure di prevenzione ante delictum) perche' non sono  determinati  i
 criteri  per  l'applicazione  delle  misure  suddette sostanzialmente
 rimesse alla discrezionalita' del pretore; d) dell'art. 76, comma  1,
 lett.  f),  d.P.R.  n.  309/90  cit.  nella  parte in cui, obbligando
 l'assuntore di sostanze stupefacenti ad  una  prestazione  lavorativa
 gratuita,  viola  il  diritto  ad una retribuzione proporzionata alla
 quantita' e qualita' del lavoro svolto;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale   dello   Stato   concludendo   per   l'inammissibilita'   o
 l'infondatezza delle questioni sollevate;
    Considerato  che  in  esito  al  referendum  indetto con d.P.R. 25
 febbraio 1993 (in G.U. n. 50 del 2 marzo 1993), sono  stati  abrogati
 (come  risulta  dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), tra l'altro, l'art.
 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'art. 75,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  "in  dose  non superiore a quella media
 giornaliera, determinata in base  ai  criteri  indicati  al  comma  1
 dell'art.  78";  l'art.  75,  comma  12,  limitatamente  alle parole:
 "rendendolo edotto delle conseguenze cui  puo'  andare  incontro.  Se
 l'interessato  non  si  presenta  innanzi  al prefetto, o dichiara di
 rifiutare  il  programma  ovvero  nuovamente  lo   interrompe   senza
 giustificato  motivo,  il  prefetto ne riferisce al procuratore della
 Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso
 il  tribunale  per  i  minorenni,  trasmettendo  gli  atti  ai   fini
 dell'applicazione  delle  misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo
 procede quando siano commessi per la terza volta i fatti  di  cui  ai
 commi   1   e   2  del  presente  articolo";  l'art.  75,  comma  13,
 limitatamente alle parole: "e nell'art.  76";  l'art.  76  del  testo
 unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
 stati  di  tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
 309;
      che pertanto, per le censure che investono  sotto  piu'  profili
 l'art.  76  d.P.R.  n.  309/90, e' venuta meno - successivamente alle
 ordinanze dei giudici rimettenti - la norma oggetto  delle  questioni
 incidentali  di costituzionalita' (non diversamente che per l'art. 16
 legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui  l'art.  76  cit.  e'
 riproduttivo di tale disposizione);
      che  per  le  censure  che  investono  (solo od anche) l'art. 75
 d.P.R. n. 309/90 le questioni di costituzionalita'  (pur  riguardando
 la  disciplina  del procedimento innanzi al Prefetto e delle sanzioni
 amministrative applicabili da quest'ultimo) sono sollevate in sede di
 procedimento sanzionatorio innanzi al  Pretore  (art.  76  d.P.R.  n.
 309/90)  sul  presupposto,  secondo  i  giudici  rimettenti,  che  il
 legittimo   svolgimento   del   procedimento   prefettizio    avrebbe
 condizionato   (prima  del  referendum)  anche  la  legittimita'  del
 successivo procedimento innanzi al pretore; sicche' l'abrogazione  di
 quest'ultimo  richiede,  in  quanto  jus superveniens, un nuovo esame
 della  rilevanza  delle  questioni  di  costituzionalita'   afferenti
 all'art. 75 cit.;
      che anche l'art. 73 d.P.R. n. 309/90 - censurato con riferimento
 al  comma  quinto  che prevede la fattispecie criminosa attenuata del
 fatto di lieve entita' - risulta modificato, per effetto del referen-
 dum, nel suo primo comma in quanto la condotta incriminata  fa  salve
 le ipotesi previste dai successivi artt. 75 e 76, i quali sono stati,
 rispettivamente,  il  primo  modificato  per  abrogazione delle parti
 sopra indicate ed il secondo integralmente abrogato; sicche', essendo
 venuto meno il reato base di detenzione di sostanze stupefacenti  per
 uso   personale   (cfr.  Cass.  S.U.  19  luglio  1993  n.  17,  imp.
 Gambacorta),  e'  conseguentemente  venuta  meno  anche  la  relativa
 ipotesi attenuata;
      che  riguardo a tutte le questioni cosi' sollevate, pertanto, si
 impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per  valutare
 se, alla stregua della sopravvenuta modifica del quadro normativo, le
 questioni stesse siano tuttora rilevanti;