ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 73, 75 e 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1990 n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1992 dal Pretore di Roma, il 16 giugno 1992 dal Pretore di Padova, il 21 e 22 maggio 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 marzo 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, il 5 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, il 12 ottobre 1992 dal Pretore di Roma (n. 2 ordinanze) ed il 18 novembre 1992 dal Pretore di Modena (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 431, 487, 501, 502, 729, 776, 785 e 804 del registro ordinanze 1992 ed ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 39, 40, 48, 52 e 54, prima serie speciale, dell'anno 1992, e nn. 3 e 7, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso di un procedimento ex art. 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 pendente innanzi al Pretore di Roma nei confronti di Scalas Stefano - il quale, trovato in possesso per uso personale di 0,50 gr. sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura quindi inferiore alla dose media giornaliera, era stato (ripetutamente) avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze della U.S.L., ma dopo aver iniziato il programma terapeutico, lo aveva interrotto senza giustificato motivo sicche' il Procuratore della Repubblica aveva chiesto l'applicazione delle misure di cui al cit. art. 76 - il Pretore ha sollevato, con ordinanza del 16 maggio 1992, questione di legittimita' costituzionale in via incidentale degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 309/90 in riferimento agli artt. 3, 10, 32 e 36 della Costituzione; che in particolare il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale: a) dell'art. 75, commi 5, 6 e 7, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcun obbligo di notificazione al tossicodipendente o tossicofilo della contestazione dell'avvenuto consumo di sostanze stupefacenti, che non sia stata possibile effettuare immediatamente, ne' prevede un termine entro il quale l'interessato possa presentare scritti e documenti difensivi; b) degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, a programma terapeutico e socio-riabilitativo; c) dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione di "una o piu'" delle misure indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del medesimo primo comma in quanto all'assuntore di sostanze stupefacenti e' ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore consistente nella non sufficiente determinatezza della sanzione amministrativa; d) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), e), ed l), d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' tali misure (consistenti nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza, nell'obbligo di presentazione bisettimanale alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, nella sospensione del passaporto o degli altri documenti equipollenti) hanno un contenuto sostanzialmente coincidente con le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282, 283 c.p.p. e quindi l'assuntore di stupefacenti viene a ricevere lo stesso trattamento riservato a soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di reati; e) dell'art. 76, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con gli artt. 10 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede una prestazione di attivita' lavorativa non retribuita a favore della collettivita' almeno per una giornata lavorativa alla settimana e quindi una fattispecie di lavoro obbligatorio senza retribuzione; f) dell'art. 76, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 309/90 cit. (ossia l'affidamento al servizio sociale) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione giacche' l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, come previsto dall'art. 47 legge n. 354/75, presuppone pur sempre la condanna irrevocabile per un reato, mentre l'assuntore di stupefacenti non ha commesso reati, ma ha solo violato disposizioni amministrative; che in un analogo procedimento per l'applicazione a Crivellaro Filippo della sanzione ( ex art. 76 cit.) dell'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri il Pretore di Padova, con ordinanza del 16 giugno 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento per il fatto che la sanzionabilita' in via amministrativa della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g. risulta dipendere irragionevolmente dalle modalita' del suo accertamento essendo tali sanzioni escluse in caso di mero accertamento del consumo pregresso di droga; che con ordinanza del 21 maggio 1992 il Tribunale di Roma - in sede di giudizio di rinvio nei confronti di De Angelis Luigi, imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 19 dicembre 1991 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'attenuante di cui al comma 5 anche nei casi di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la dose media giornaliera qualora, in relazione alle circostanze del caso, possa essere riconosciuta la inequivoca destinazione della sostanza stessa al consumo personale; che con successiva ordinanza del 22 maggio 1992 il medesimo Tribunale di Roma - nel corso del processo penale nei confronti di Di Mastromatteo Maurizio, imputato del reato di detenzione di sostanza stupefacente - ha sollevato analoga questione di legittimita' costituzionale svolgendo le stesse argomentazioni; che il g.i.p. presso il tribunale di Treviso con ordinanza del 5 ottobre 1992 - nel corso del processo penale nei confronti di Pellegrino Loredana, imputata del reato di detenzione di sostanza stupefacente - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza, perche' vengono trattate in modo eguale (con la previsione dello stesso regime sanzionatorio) situazioni disomogenee, quali la detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio e la detenzione per consumo personale delle stesse, sia del principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 della Costituzione), finalita' questa non realizzabile nel caso di detenzione per uso personale perche' la misura della pena base e' eccessivamente elevata; che in un procedimento ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 nei confronti di Cristinelli Armando il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 legge 26 giugno 1990 n. 162 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - sul presupposto interpretativo che essi prevedano l'applicazione di sanzioni restrittive della liberta' personale, e dunque penali, per il "reato" di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera - per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione (perche' la scelta legislativa di sanzionare penalmente una condizione soggettiva differenzia illegittimamente l'assuntore di sostanze stupefacenti rispetto all'assuntore di sostanze alcooliche); degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (perche' l'accertamento della condotta avviene mediante un procedimento in camera di consiglio strutturato sul modello dell'incidente di esecuzione anziche' sul modello generale del processo penale; procedimento peraltro che e' irragionevolmente limitato nelle possibilita' di impugnazione e che non assicura le garanzie processuali ordinarie); dell'art. 27 della Costituzione (perche' le "misure", previste dalle norme censurate, comminate ed irrogabili sono del tutto incongruenti rispetto alla condotta sanzionata e, percio', non tendono alla rieducazione del condannato); dell'art 102, comma 2, della Costituzione (perche', attribuendo al pretore e al tribunale per i minori la competenza ad esercitare la giurisdizione penale con forme del tutto speciali, il legislatore ha introdotto un giudice speciale); che le medesime norme sono state censurate dallo stesso pretore rimettente sul diverso (ed alternativo) presupposto interpretativo della natura amministrativa delle misure restrittive applicabili in caso di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose me- dia giornaliera per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione (per irragionevolezza e per disparita' di trattamento, perche' viene prevista una diversa modalita' di inflizione della sanzione rispetto ad altre condotte qualificate come reato); dell'art. 13 della Costituzione (perche' il pretore agirebbe non quale autorita' giudiziaria, bensi' quale autorita' amministrativa, e quindi mancherebbe il controllo da parte dell'autorita' giudiziaria di misure restrittive della liberta' personale); dell'art. 24 della Costituzione (perche' nel procedimento di irrogazione delle "misure" previste dalle norme censurate, non vi e' luogo per alcuna forma di istruzione probatoria e la stessa scelta delle "misure" e la quantificazione della loro durata e' rimessa al sostanziale arbitrio del pretore); che nel corso di due distinti procedimenti ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 il Pretore di Roma, con due ordinanze del 12 ottobre 1992 (di identico contenuto) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 cit., oltre che del precedente art. 75, commi 9-12, per sospetta violazione dell'art. 32 della Costituzione (perche', prevedendo che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio- riabilitativo, contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente obbligatorio senza che sussista un'esigenza di tutela della salute collettiva); dell'art. 27, comma 3, della Costituzione (per l'inefficacia riabilitativa del sistema sanzionatorio, anche in ragione della sproporzione rispetto alla condotta dell'agente); dell'art. 3 della Costituzione (per disparita' di trattamento dei tossicodipendenti o tossicofili rispetto agli assuntori di tabacco o di alcolici e per irragionevolezza non sussistendo pericolo di spaccio); dell'art. 24 della Costituzione (perche' sanzioni di natura penale - quali sono quelle di cui all'art. 76 cit. - possono essere applicate soltanto con le garanzie tipiche del processo penale di cognizione e non gia' con il procedimento di cui all'art. 666 c.p.p.); che con due ordinanze in data 18 novembre 1992 il Pretore di Modena, nel corso di un procedimento ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 75 e 76 lett. a), b), c), d), e), f), ed h) d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevedono che il soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio- riabilitativo per sospetto contrasto con l'art. 32 della Costituzione perche' contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente obbligatorio che non persegue il fine della tutela della salute collettiva; b) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), c), e) - limitatamente alla sospensione del passaporto - ed h) d.P.R. n. 309/90 cit. perche' rende applicabile agli assuntori di sostanze stupefacenti le stesse misure cautelari previste per i soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di uno o piu' reati ovvero siano accertate situazioni soggettive di pericolosita' ex lege n. 1423/56, ovvero corrispondono e misure alternative alla detenzione; c) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), c) e d) d.P.R. n. 309/90 cit., per violazione del principio di legalita' e di tassativita' dei reati (applicabile anche alle misure di prevenzione ante delictum) perche' non sono determinati i criteri per l'applicazione delle misure suddette sostanzialmente rimesse alla discrezionalita' del pretore; d) dell'art. 76, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit. nella parte in cui, obbligando l'assuntore di sostanze stupefacenti ad una prestazione lavorativa gratuita, viola il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni sollevate; Considerato che in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 (in G.U. n. 50 del 2 marzo 1993), sono stati abrogati (come risulta dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), tra l'altro, l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze cui puo' andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo"; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; l'art. 76 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che pertanto, per le censure che investono sotto piu' profili l'art. 76 d.P.R. n. 309/90, e' venuta meno - successivamente alle ordinanze dei giudici rimettenti - la norma oggetto delle questioni incidentali di costituzionalita' (non diversamente che per l'art. 16 legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui l'art. 76 cit. e' riproduttivo di tale disposizione); che per le censure che investono (solo od anche) l'art. 75 d.P.R. n. 309/90 le questioni di costituzionalita' (pur riguardando la disciplina del procedimento innanzi al Prefetto e delle sanzioni amministrative applicabili da quest'ultimo) sono sollevate in sede di procedimento sanzionatorio innanzi al Pretore (art. 76 d.P.R. n. 309/90) sul presupposto, secondo i giudici rimettenti, che il legittimo svolgimento del procedimento prefettizio avrebbe condizionato (prima del referendum) anche la legittimita' del successivo procedimento innanzi al pretore; sicche' l'abrogazione di quest'ultimo richiede, in quanto jus superveniens, un nuovo esame della rilevanza delle questioni di costituzionalita' afferenti all'art. 75 cit.; che anche l'art. 73 d.P.R. n. 309/90 - censurato con riferimento al comma quinto che prevede la fattispecie criminosa attenuata del fatto di lieve entita' - risulta modificato, per effetto del referen- dum, nel suo primo comma in quanto la condotta incriminata fa salve le ipotesi previste dai successivi artt. 75 e 76, i quali sono stati, rispettivamente, il primo modificato per abrogazione delle parti sopra indicate ed il secondo integralmente abrogato; sicche', essendo venuto meno il reato base di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (cfr. Cass. S.U. 19 luglio 1993 n. 17, imp. Gambacorta), e' conseguentemente venuta meno anche la relativa ipotesi attenuata; che riguardo a tutte le questioni cosi' sollevate, pertanto, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per valutare se, alla stregua della sopravvenuta modifica del quadro normativo, le questioni stesse siano tuttora rilevanti;