ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge
 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
 contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19
 aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento  civile  vertente
 tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
 rappresentanti  di  commercio  (ENASARCO),  iscritta  al  n.  276 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'ENASARCO  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi  l'avvocato  Bartolo  Spallina  per  l'ENASARCO e l'avvocato
 dello Stato  Carlo  Carbone  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un procedimento promosso da Ornella Contini
 contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti
 di commercio (ENASARCO) per  l'accertamento  dell'irripetibilita'  di
 somme   corrisposte   alla   ricorrente   a  titolo  di  pensione  di
 riversibilita', somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse,  il
 Pretore  di  Perugia,  con  ordinanza  emessa  il  19 aprile 1993, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.
 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
 e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni
 erogate dall'ENASARCO l'irripetibilita'  dell'indebito  pensionistico
 percepito  in  buona  fede,  cosi'  come  invece  lo  stesso  art. 52
 stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per  queste  ultime
 non  si  fa  luogo  a  recupero  delle  somme  corrisposte, salvo che
 l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in
 cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per  un  errore
 di  qualsiasi  natura,  la  prestazione  pensionistica,  siano  state
 riscosse rate risultanti non dovute.
    Ad  avviso  del  giudice  rimettente  esiste  una  disparita'   di
 trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche
 integrativi,  erogati  dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della
 legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono  corrisposte
 dall'ENASARCO,   tenuti  invece  a  restituire  quanto  indebitamente
 percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed
 ingiustificata, perche' per entrambe  le  categorie  di  soggetti  la
 tutela  previdenziale  trova  il  suo  fondamento  nell'art. 38 della
 Costituzione.
    Ad avviso del Pretore rimettente la questione non e' superata  per
 effetto  dell'art.  13  della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, che,
 nell'interpretare autenticamente l'art. 52  della  legge  n.  88  del
 1989,  ha  in  realta'  profondamente innovato il sistema. Difatti e'
 stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della  disposizione,
 formulata  come  interpretativa,  nella  parte  in cui e' applicabile
 anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in
 vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso  del  Pretore  di
 Perugia,  la  persistente  rilevanza  della  questione,  in quanto le
 fattispecie  che  si  sono  esaurite  prima  dell'entrata  in  vigore
 dell'art.  13  della  legge  n.  421  del  1991  continuano ad essere
 regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.
    2. - Si e' costituito in giudizio  l'ENASARCO,  chiedendo  che  la
 questione  sia  dichiarata  inammissibile  e, comunque, infondata. La
 disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta  del  legislatore
 nell'ambito  di una pluralita' di discipline astrattamente possibili;
 inoltre si sarebbe in presenza di sistemi  previdenziali  diversi  ed
 autonomi,  tra  loro  non  comparabili, tanto piu' che le prestazioni
 erogate dall'ENASARCO  sono  integrative  ed  aggiuntive  rispetto  a
 quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversita'
 di   disciplina,   in   presenza   di  un  trattamento  previdenziale
 integrativo  e  soggetto  ad  una  speciale   regolamentazione,   non
 violerebbe il principio di eguaglianza.
    Tali   argomenti   sono   stati   poi   ulteriormente   illustrati
 dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza.
    3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  e,  nel   merito,   per
 l'infondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di   Perugia   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 52 della legge 9  marzo  1989,  n.  88,  che
 dispone  non  si  faccia  luogo  a  recupero  delle somme corrisposte
 dall'INPS ai propri  assicurati,  se  sono  state  riscosse  rate  di
 pensione   risultate   non   dovute  a  seguito  della  modifica  del
 provvedimento di  attribuzione,  erogazione  o  riliquidazione  della
 prestazione,  salvo  che  l'indebita  percezione  sia  dovuta  a dolo
 dell'interessato. Il Pretore ritiene che questa disposizione  sia  in
 contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore
 disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.
    2. - La disposizione denunciata disciplina, nel  contesto  di  una
 legge  concernente  la  ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la
 ripetizione dell'indebito relativo a  rate  di  pensioni  corrisposte
 dall'INPS,   delineando   un   trattamento  piu'  favorevole  per  il
 percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art.  2033  del
 codice  civile;  non  tocca  il  diritto  dell'ENASARCO di trattenere
 l'ammontare delle somme ad esso dovute  dagli  iscritti  a  qualsiasi
 titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).
    Il  giudice  rimettente  non individua la norma che e' chiamato ad
 applicare al caso sottoposto al suo  giudizio  e  che,  imponendo  la
 ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO,
 attribuirebbe   al   titolare   della   pensione,   per   l'ammontare
 erroneamente percepito, una posizione  ingiustificatamente  deteriore
 rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata
 dall'INPS,  ai  quali  invece  si  applica  la piu' favorevole regola
 prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.
    Risulta  chiaramente  come  la  disciplina  che   costituisce   il
 parametro  di  comparazione  per  affermare  la lesione del principio
 costituzionale di eguaglianza e' anche indicata  dal  giudice  a  quo
 quale  oggetto  del  giudizio.  Nei  termini  in  cui  e'  formulata,
 l'ordinanza  di  rimessione  non  individua  quindi  la  norma   che,
 consentendo   la   ripetibilita'   delle  prestazioni  pensionistiche
 indebite  erogate  dall'ENASARCO, lederebbe la parita' di trattamento
 per gli assicurati da questo Ente. Cosi'  posta,  la  questione  deve
 essere dichiarata inammissibile.