ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38  del  codice
 di procedura civile promosso con ordinanza emessa il
 3  marzo 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente
 tra la societa' Medusa s.n.c. e la societa' Gramour  s.a.s.  iscritta
 al  n.  193  del  registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 19,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 3  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  nel  giudizio civile promosso dalla societa' Medusa
 s.n.c. (con sede in provincia di Rimini) nei confronti della societa'
 Glamour s.a.s. (con sede in provincia di Perugia) - rimasta contumace
 - per il pagamento  della  fornitura  di  merce  l'adito  pretore  di
 Bergamo  ha  sollevato,  con ordinanza del 3 marzo 1993, questione di
 legittimita' costituzionale in  via  incidentale  dell'art.  38  cod.
 proc.  civ.  in riferimento agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, e 97
 Cost. nella  parte  in  cui  non  consente  al  giudice  di  rilevare
 d'ufficio  la  propria  incompetenza  per  territorio, anche nei casi
 diversi da quelli previsti dall'art. 28 c.p.c.;
      che nella specie  -  rileva  il  giudice  rimettente  -  difetta
 palesemente  la sua competenza per territorio sicche' la scelta della
 societa' attrice di adire il Pretore  di  Bergamo  appare  del  tutto
 arbitraria  ed - in considerazione del modesto valore della lite - ha
 l'effetto di rendere eccessivamente dispendioso, e quindi in sostanza
 di limitare, l'esercizio  del  diritto  di  difesa  per  la  societa'
 convenuta   ove   questa   intendesse   eccepire  l'incompetenza  per
 territorio del giudice adito, avendo essa sede a non  breve  distanza
 dal territorio del circondario;
      che  la  mancata  rilevabilita'  d'ufficio di tale incompetenza,
 consente all'attore di citare la parte avanti ad un  giudice  diverso
 da  quello  naturale  precostituito per legge, senza che tale giudice
 possa far nulla per verificare la propria competenza a  decidere  nel
 merito;
      che la possibilita', rimessa all'esclusivo arbitrio dell'attore,
 di   scegliersi  il  foro  competente,  comporta  anche  lesione  del
 principio   di   efficienza   e   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione, (art. 97 Cost.) per il rischio di sovraccarico di un
 ufficio  giuridico  con  parallela riduzione dei giudizi nell'ufficio
 che sarebbe stato competente;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato
 concludendo  per  la  non  fondatezza della questione, non essendo in
 particolare configurabile alcuna violazione ne' del diritto di difesa
 (in quanto e' riconosciuto al convenuto la facolta' di contestare  la
 corretta   individuazione   del   foro   adito),   ne'   del   canone
 costituzionale della predeterminazione del giudice naturale;
    Considerato che la prescrizione (contenuta nell'art. 38 c.p.c. nel
 testo originario prima della novella  di  cui  all'art.  4  legge  26
 novembre   1990   n.   353)   della   non   rilevabilita'   d'ufficio
 dell'incompetenza territoriale  del  giudice  adito  fuori  dei  casi
 previsti  dall'art.  28  c.p.c. e' stata gia' sottoposta al vaglio di
 questa Corte che, con sentenza n.  251  del  1986,  ha  ritenuto  non
 fondata  la  questione  di legittimita' costituzionale in riferimento
 agli artt. 24, comma 2, e 25, comma 1, Cost.;
      che  in  relazione  ai  medesimi  parametri  la   questione   e'
 manifestamente  infondata atteso che il giudice rimettente non allega
 argomenti nuovi e diversi da quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che  altresi'  manifestamente  infondata  e'  la  questione   di
 costituzionalita'  riferita  all'art.  97 Cost., parametro questo che
 riguarda anche gli organi dell'amministrazione  della  giustizia,  ma
 che e' estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale "nel suo
 complesso  ed  in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto
 di tale esercizio possono o devono essere adottati"  (v.  da  ultima,
 sent. n. 376/93);
      che  comunque l'inconveniente, lamentato dal giudice rimettente,
 ha una ricorrenza casuale che incide  indifferenziatamente  su  tutti
 gli  uffici  giudiziari  non  esponendone  alcuno  ad  un particolare
 rischio di sovraccarico;