ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del r.d.  30
 aprile  1924,  n.  965  (Ordinamento  interno delle Giunte e dei Regi
 istituti di istruzione media), dell'art. 54  della  legge  11  luglio
 1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale del personale
 civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971,  n.  821
 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole
 e  negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  giugno  1992  dal  Tribunale   amministrativo
 regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed
 altri  contro  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  ed  altro,
 iscritta al n. 213 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione di Tartaglia Raffaella nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  30  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  l'avv.  Carlo  Rienzi  per Tartaglia Raffaella e l'Avvocato
 dello Stato Mario Imponente  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro i Ministeri
 della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro da Raffaella Tartaglia ed
 altri, docenti di ruolo con funzioni di preside in forza  di  formale
 incarico  ricevuto  ai  sensi della legge 14 agosto 1971, n. 821, per
 ottenere il  riconoscimento  del  diritto  al  trattamento  economico
 spettante ai presidi di ruolo e al contestuale inquadramento nella IX
 qualifica  funzionale,  il TAR del Lazio, con ordinanza dell'8 giugno
 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale  il  21  aprile  1993),  ha
 sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30  aprile  1924,
 n.  965, e 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' della legge
 citata n. 821  del  1971,  nella  parte  in  cui  non  consentono  di
 corrispondere   al   personale  docente  di  ruolo  con  incarico  di
 presidenza il trattamento corrispondente alle funzioni di preside  di
 ruolo effettivamente esercitate a titolo di supplenza;
      che, ad avviso del giudice remittente, non e' applicabile l'art.
 13  della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 2103 cod. civ.), nemmeno
 limitatamente alla parte in cui sancisce il  diritto  del  lavoratore
 "al  trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta",  attesa  la
 disciplina speciale degli artt. 22 del r.d. n.  965  del  1924  e  54
 della legge n. 312 del 1980, che attribuiscono al personale direttivo
 incaricato,  in  aggiunta  allo  stipendio,  un'indennita'  "intesa a
 compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio  della  funzione
 direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio";
      che  tale  disciplina,  in  quanto  esclude che il professore di
 ruolo con funzioni di preside  supplente  possa  pretendere  l'intero
 trattamento  economico  corrispondente  alla  qualifica di preside di
 ruolo, e' denunciata come lesiva dell'art. 36 Cost.,  coordinato  con
 l'art.   3   Cost.,   nonche'   del   principio   di  buon  andamento
 dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita  una  delle  parti  private  aderendo  alle argomentazioni
 dell'ordinanza di rimessione e concludendo per  la  fondatezza  della
 questione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
    Considerato che, posteriormente all'ordinanza  di  rimessione,  e'
 stato  emanato,  in  attuazione  dell'art.  2  della  legge di delega
 legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3  febbraio  1993,  n.
 29,  in  materia  di pubblico impiego, il cui art. 57 - integrato dal
 d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247 - regola l'attribuzione  temporanea  di
 mansioni superiori includendo gli incarichi di presidenza di istituto
 secondario,  per  i  quali  il  comma  5 fa salva, in deroga a quanto
 previsto dal comma 1, la legge n. 821 del 1971;
      che pertanto si rende necessario restituire gli atti al  giudice
 remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;