IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3926/1992 proposto da Enrico De Maio, Giancarlo Manca, Ettore Pietroletti, Piera Fiorentini, Rodolfo Barbatelli, Giovanni Varischetti in qualita' di erede di Giuseppe Varischetti, Ugo Di Pasquale, Pietro Calabrese, Giuseppe Schembari, Lorenzo Fasce, Ivo Gambicorti, Francesco Continolo, Pasquale Racciatti, Antonio Cicchini, Dante Damiani, Giovannina Spagnuolo, Camillo Del Grosso, Nicola Rucci, Giovanni Pellicciaro, Rita Ricci, Remo Angelucci, Giuseppina Maglitto, Ornelio Di Tizio, Antonio Prosperi, Ferruccio Grossi, Pasquale Maccarone, Giulio Boschetti, Panfilo Ottaviano, Giovanna Grilli, Antonino Nobile, Biagio Bottalico, Alfonso De Fabrizio, Tipo Hoffmann, Carlo Casini, Renato Marino, Luigi Chiaro, Elvira Stellato vedova Somma, Gildo Emoroso, Aldo Morelli, Vincenzo Noto, Teresa Palumbo, Nicolo' Campaniolo, Giuseppe Vassallo, Andrea Figuccio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico, per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei; rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O