ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60, primo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di
 Potenza  nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta
 al n. 588 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione  di  legittimita'  dell'art.
 60,  primo  comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le  ipotesi  per
 le  quali  e'  esclusa  l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il
 reato previsto dall'art.  589,  secondo  comma,  del  codice  penale,
 limitatamente  ai  fatti  commessi  con violazione delle norme per la
 prevenzione degli infortuni sul lavoro;
      che a tal proposito il giudice  a  quo  ha  osservato  che,  per
 effetto  delle  innovazioni  legislative sopravvenute alla disciplina
 dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre  e'  esclusa
 l'applicabilita'  delle  sanzioni sostitutive per il reato di lesioni
 personali colpose quando si tratta di fatti commessi  con  violazione
 delle  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa
 esclusione non opera per il piu'  grave  reato  di  omicidio  colposo
 determinato  dalla  violazione delle stesse norme, generandosi in tal
 modo una irragionevole disparita' di trattamento, considerato che  la
 norma  censurata  espressamente  prende in considerazione la gravita'
 delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  249  del  1993,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 60 della legge
 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che
 le pene sostitutive non trovavano applicazione  in  ordine  al  reato
 previsto  dall'art.  590,  secondo  e terzo comma, del codice penale,
 limitatamente ai fatti commessi con violazione  delle  norme  per  la
 prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del
 lavoro, cosicche' risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione
 oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta
 disparita' di  trattamento  in  relazione  al  piu'  grave  reato  di
 omicidio  colposo,  quando  il fatto e' stato commesso con violazione
 delle medesime norme;
      e che, pertanto, la questione proposta  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;