ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per le quali e' esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; che a tal proposito il giudice a quo ha osservato che, per effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina dettata dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, mentre e' esclusa l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa esclusione non opera per il piu' grave reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal modo una irragionevole disparita' di trattamento, considerato che la norma censurata espressamente prende in considerazione la gravita' delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, cosicche' risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta disparita' di trattamento in relazione al piu' grave reato di omicidio colposo, quando il fatto e' stato commesso con violazione delle medesime norme; e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;