ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, lettera a),
 della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989,  n.  20  (Norme  in
 materia di beni culturali, ambientali e paesistici), promossi con due
 ordinanze  del  5  giugno e del 16 ottobre 1992 emesse dal Pretore di
 Cuneo nei procedimenti penali a carico di Costantino Ferrero e Pietro
 Franco e di Lucia Bodino ed altri, rispettivamente  iscritte  ai  nn.
 656  del  registro  ordinanze  1992 e 2 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
 serie  speciale,  dell'anno  1992  e  n.  3,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di un procedimento penale a carico di Costantino
 Ferrero e Pietro Franco - imputati dei reati previsti e  puniti  agli
 artt.  1-sexies  del decreto-legge n. 312 del 1985, 20 della legge n.
 47 del 1985 e 734 del codice penale in  relazione  all'art.  7  della
 legge  n.  1497 del 1939, per avere costruito un manufatto a distanza
 di circa 120 metri dalla sponda  sinistra  idrografica  del  torrente
 Gesso,   in   zona  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  senza  la
 prescritta autorizzazione  regionale  -  il  Pretore  di  Cuneo,  con
 ordinanza  emessa il 5 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  25  e  117  della  Costituzione,  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  lettera a), della legge regionale del
 Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia  di  beni  culturali,
 ambientali e paesistici).
    Il  Pretore  osserva che, secondo l'art. 82, quinto comma, lettera
 c), del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,  aggiunto  dall'art.  1  del
 decreto-legge   n.   312   del   1985,  sono  sottoposti  al  vincolo
 paesaggistico, previsto dalla legge n. 1497 del  1939,  "i  fiumi,  i
 torrenti  ed  i  corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
 unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti  elettrici,
 approvato  con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
 piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna",  mentre  il
 successivo   sesto   comma,   anch'esso   aggiunto  dall'art.  1  del
 decreto-legge  n.  312  del   1985,   stabilisce   che   il   vincolo
 paesaggistico  ex  lege  non  si  estende  alle  zone urbane in senso
 stretto, anche se astrattamente rientranti nelle previsioni  generali
 del  quinto  comma.  Per  zone  urbane si devono intendere - oltre ai
 centri edificati perimetrati e alle zone  non  ancora  edificate,  ma
 destinate  ad  espansione  edilizia,  perche'  comprese  in  un piano
 pluriennale di attuazione del piano regolatore generale - le zone A e
 B dei piani regolatori generali, la cui tipologia e'  stata  definita
 con  il  decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968. In
 base a tale disposizione, la zona A comprende il centro  storico;  la
 zona  B  le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
 purche' rispondenti a requisiti minimi  di  densita',  fissati  nello
 stesso decreto, dovendo la superficie coperta degli edifici esistenti
 non  essere inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
 della zona e la densita' territoriale essere superiore ad 1,5 mc/mq.
    Il giudice a quo ritiene che la norma di legge regionale impugnata
 estenda, in difformita' rispetto alla disciplina statale, gli  ambiti
 territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, essendo ad esso
 sottratti, oltre alle zone A e B, anche le zone ad esse assimilate, e
 cioe'  i  centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali
 che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e quelle di
 completamento.
    Il Pretore motiva la rilevanza della questione, osservando che  la
 zona  nella  quale  gli  imputati  hanno realizzato la costruzione e'
 qualificata dal  vigente  piano  regolatore  generale  come  area  di
 completamento,  come tale compromessa da insediamenti produttivi gia'
 esistenti (in misura pari ad un  ottavo  della  superficie  fondiaria
 della   zona),  ma  ancora  suscettibile  di  nuove  edificazioni  ad
 integrazioni  degli  stessi.  Essa,  pertanto,  in  base  alla  legge
 regionale  che  assimila  alle  zone A e B anche quelle produttive di
 completamento, non sarebbe soggetta  al  vincolo  paesaggistico,  che
 sussiste  invece  secondo la legge statale, la quale non comprende le
 aree destinate all'espansione ed al completamento degli  insediamenti
 produttivi  e industriali tra quelle incluse nella zona B del decreto
 ministeriale 2 aprile 1968.
    Poiche' in base all'art. 2 della legge di conversione n.  431  del
 1985  le  disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 312
 del   1985    costituiscono    norme    fondamentali    di    riforma
 economico-sociale  della  Repubblica,  l'art.  11,  lettera a), della
 legge  regionale del Piemonte n. 20 del 1989 sarebbe in contrasto con
 l'art. 117 della Costituzione, in quanto ridefinisce, restringendolo,
 il campo di applicazione del  vincolo  paesaggistico  disposto  dalla
 legge statale.
    La disposizione denunciata violerebbe anche, ad avviso del Pretore
 di Cuneo, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo sul
 precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312
 del   1985,   in  quanto  considera  lecita  un'attivita'  penalmente
 sanzionata dalla normativa statale.
    2. - Identica questione e' stata sollevata dal  Pretore  di  Cuneo
 con ordinanza emessa il 16 ottobre 1992, nel corso di un procedimento
 penale  a  carico di Lucia Bodino ed altri, imputati dei reati di cui
 agli artt. 113 del codice penale e 1-sexies del decreto-legge n.  312
 del 1985 e 734 del codice penale.
    Anche  in  questo  caso  il  manufatto  era stato edificato ad una
 distanza inferiore a 150 metri dalla sponda idrografica di  un  corso
 d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, ma in una zona
 denominata  nel  piano  regolatore  generale  del  Comune di Vernante
 "antico nucleo  abitativo",  quindi  sottratta,  secondo  l'art.  11,
 lettera  a),  della  legge  regionale Piemonte n. 20 del 1989, ma non
 secondo l'art. 82, sesto comma,  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  al
 vincolo paesaggistico.
    3.  -  Nei  due  giudizi e' intervenuto il Presidente della Giunta
 della Regione Piemonte, che  ha  concluso  per  l'infondatezza  della
 questione,   ritenendo   la  disposizione  denunciata  conforme  alla
 normativa statale ed ai precetti costituzionali.
    La Regione Piemonte ha  successivamente  depositato  una  memoria,
 osservando che l'impianto complessivo della legge regionale n. 20 del
 1989 e' volto a salvaguardare e promuovere la valorizzazione dei beni
 culturali  e  paesistici,  nell'esercizio delle funzioni trasferite e
 delegate dallo Stato.
    In particolare l'art. 11, lettera a), della legge regionale n.  20
 del  1989  tenderebbe  a raccordare le previsioni della legge statale
 alle situazioni determinate  in  Piemonte  dalla  legge  regionale  5
 dicembre  1977,  n.  56, sulla tutela e sull'uso del suolo, che aveva
 dato alle aree da  inserire  nei  piani  regolatori  definizioni  non
 corrispondenti  a  quelle delineate nel decreto ministeriale 2 aprile
 1968,  sicche'  rimanevano  incluse  nelle  categorie  sottoposte  al
 vincolo  paesaggistico  zone che di fatto possedevano caratteristiche
 analoghe a quelle delle zone A e B,  come  individuate  dallo  stesso
 decreto ministeriale.
    La  Regione  ritiene  inoltre  che  la  disposizione  sottoposta a
 giudizio  di  legittimita'  costituzionale   terrebbe   conto   delle
 specifiche   condizioni   delle  tradizioni  insediative  piemontesi,
 considerando, accanto alle zone residenziali, anche quelle produttive
 a capacita' insediativa esaurita  o  residua,  che  fanno  parte  del
 tessuto urbano.
                        Considerato in diritto
   1.   -  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sottoposte
 all'esame della  Corte  concernono  la  determinazione  degli  ambiti
 territoriali  non  sottoposti  a  vincolo  paesaggistico,  secondo la
 disciplina dell'art.  11,  lettera  a),  della  legge  della  Regione
 Piemonte  3  aprile  1989,  n. 20, che detta norme in materia di beni
 culturali, ambientali e paesistici.
    La  norma  denunciata  prevede  che  il  vincolo  disposto  per le
 categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, del d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312
 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una  fascia  di
 150  metri ciascuna), non si applica, in conformita' a quanto prevede
 la legge statale, nelle zone territoriali interessate da  agglomerati
 urbani  storici  o  che siano gia' parzialmente edificate (zone A e B
 previste dall'art. 2 del  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n.
 1444),   nonche'  -  limitatamente  alle  parti  comprese  nei  piani
 pluriennali di attuazione - nelle altre zone, come  delimitate  negli
 strumenti  urbanistici,  e,  nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
 nel perimetro del centro  abitato.  La  stessa  disposizione  prevede
 inoltre  che  il  vincolo non si applica anche "nelle zone assimilate
 alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile  1968,  n.  1444  e  cioe'  nei
 centri  edificati,  nei  nuclei  minori, nelle aree sia residuali che
 produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e in quelle  di
 completamento  cosi' definite nei Piani Regolatori approvati ai sensi
 del titolo  9  della  legge  regionale  5  dicembre  1977,  n.  56  e
 successive modifiche ed integrazioni".
    Ad  avviso  del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione al
 vincolo  paesistico,  disposta  dalla  norma  regionale   denunciata,
 contrasterebbe  con  gli  artt.  117 e 25 della Costituzione, perche'
 comporta una disciplina  difforme  dai  principi  fondamentali  della
 legislazione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una
 particolare  tutela anche penale (artt. 1-sexies del decreto-legge n.
 312 del 1985 e 20, lettera c, della legge n. 47 del 1985).
    2. - I due giudizi,  avendo  ad  oggetto  la  stessa  disposizione
 legislativa  e  prospettando  identiche  questioni, vanno riuniti per
 essere decisi con unica sentenza.
    3. - Le questioni sono fondate.
    L'art. 11, lettera a), della legge della Regione  Piemonte  n.  20
 del  1989,  adottata  nell'esercizio  delle funzioni trasferite dallo
 Stato con il d.P.R. 15 gennaio  1972,  n.  8  e  di  quelle  delegate
 dall'art.  82  del  d.P.R.  n.  616  del  1977, muta sostanzialmente,
 estendendolo,  l'ambito  territoriale  delle  zone   di   particolare
 interesse  ambientale  sottratte  al  vincolo  paesaggistico previsto
 dalla legge n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82,  sesto  comma,
 del  d.P.R. n. 616 del 1977. Difatti la disposizione censurata, nella
 parte in cui assimila alle zone territoriali sottratte al vincolo  in
 conformita'  alla definizione del legislatore statale altre a diverse
 zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche o
 che sono poste al di fuori dei centri edificati  perimetrati,  limita
 la  tutela  paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale
 con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti  della
 legislazione regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali
 di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985), ed
 alle  quali  e' da riconoscere tale natura. La diversa determinazione
 operata dal legislatore regionale si pone  quindi  in  contrasto  con
 l'art. 117 della Costituzione.
    Deve  essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale parametro
 di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, lettera a), della  legge  regionale  del
 Piemonte  n.  20  del  1989,  nella  parte  in cui prevede che non si
 applica  il  vincolo  posto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.
 431 "nelle zone assimilate alle zone "A" e  "B"  del  D.M.  2  aprile
 1968,  n. 1444 e cioe' nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle
 aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita
 o residua e in quelle  di  completamento  cosi'  definiti  nei  Piani
 Regolatori  approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5
 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".