LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Leonardi Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 90, presso l'avv. Giuseppe Miuccio, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore C. Rammi per delega a margine del ricorso, ricorrente, contro il prefetto p.t. di Messina elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, c/o avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis, controricorrente, avverso la sentenza n. 447/1991 del pretore di Messina dep. il 21 ottobre 1991. Il consigliere dott. Lupo svolge la relazione. Il p.m. dott. Lupi conclude per l'accoglimento del ricorso. La Corte si riserva di decidere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 22 aprile 1985 la polizia stradale di Messina contesto' a Francesco Leonardi la violazione dell'art. 58, ottavo comma, cod. strad., per avere posto in circolazione l'autocarro "Fiat 619" senza che per lo stesso fosse stata rilasciata la carta di circolazione. Detto veicolo venne sequestrato. Con ordinanza dell'11 gennaio 1986 il prefetto di Messina applico' al Leonardi la sanzione pecuniaria di L. 200 mila e dispose la confisca dell'autocarro, dopo avere osservato che tale veicolo, pur essendo stato immatricolato dall'ufficio della motorizzazione civile in data 15 marzo 1985, aveva ottenuto la targa e la carta di circolazione il 26 aprile 1985, e quindi successivamente alla contestazione della violazione, onde doveva essere disposta la confisca a norma dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con ricorso al pretore di Messina depositato il 3 marzo 1986 Francesco Leonardi propose opposizione avverso l'ordinanza del prefetto di Messina, sostenendo che non sussisteva l'illecito previsto dall'art. 58 del cod. strad. poiche' l'ufficio della motorizzazione civile di Catania aveva immatricolato l'autocarro sin dal 15 marzo 1985, attribuendo ad esso la targa "CT 681639" (in luogo della targa "EN 76557"), che era stata anche comunicata al Leonardi; quest'ultimo, dopo aver atteso oltre un mese dall'immatricolazione, aveva posto in circolazione il proprio autocarro, ed a suo carico era stato anche redatto verbale di contravvenzione all'art. 68 cod. strad., per avere circolato con targa di cartone abusivamente fabbricata. L'opponente sosteneva, altresi', di avere agito in buona fede. Costituitasi la prefettura di Messina a mezzo dell'avvocatura dello Stato, il pretore adito, con la sentenza depositata il 21 ottobre 1991, ha rigettato la opposizione, osservando che, il 22 aprile 1985, l'autocarro del Leonardi fu posto in circolazione senza essere munito della relativa carta, essendo irrilevante l'avvenuta immatricolazione del veicolo. Avverso la sentenza del pretore Francesco Leonardi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il prefetto di Messina ha resistito con controricorso. M O T I V I 1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del cod. strad., sostenendo che l'infrazione prevista da detta norma non sussisteva poiche' il veicolo da lui posto in circolazione il 22 aprile 1985 era stato immatricolato sin da 15 marzo 1985 e ad esso era stata anche attribuita la nuova targa ("CT 681639"), a seguito di reimmatricolazione per cambio di provincia (la targa precedente era "EN 76557"). Il mancato rilascio della carta di circolazione era da attribuirsi a ritardi ed inadempimenti della pubblica amministrazione. Nel caso di specie poteva essere, al piu', contestata la violazione amministrativa dell'art. 77 cod. strad., alla quale non consegue la confisca del veicolo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, della legge 24 novembre 1981, n. 689, osservando che non sussistevano prove sufficienti della sua responsabilita', essendo egli in buona fede poiche' riteneva di poter circolare con il proprio autocarro una volta che allo stesso era stato attribuito il nuovo numero di targa. 2. - Sussiste la violazione per cui e' stato emanato il provvedimento sanzionatorio, poiche' l'autocarro del Leonardi e' stato posto in circolazione il 22 aprile 1985, quando per lo stesso non era stata ancora rilasciata la carta di circolazione, prescritta dall'art. 58 cod. strad. Il rilascio di detta carta e' avvenuto, infatti, secondo l'accertamento del pretore (non contestato dal ricorrente), il successivo 26 aprile 1985. Non e' fondata, percio', la tesi del ricorrente, secondo cui sussisterebbe, nel caso di spe- cie, la infrazione prevista dall'art. 77 cod. strad., la quale e' commessa dal conducente che circola senza avere con se' il documento di circolazione del veicolo, il quale deve essere gia' stato rilasciato dall'autorita' amministrativa (cfr. sez. un. 13 giugno 1989, n. 2849, par. 5). Ai fini della sussistenza della violazione dell'art. 58 del cod. strad. e' irrilevante che il veicolo del Leonardi fosse stato gia' immatricolato, poiche' l'ottavo comma (nono, a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 8 della legge 18 febbraio 1982, n. 38) e' chiaro nel punire la circolazione che avvenga prima del rilascio della carta di circolazione, rilascio che e' diverso dalla immatricolazione. Si tratta di due attivita' di competenza dell'Ispettorato della motorizzazione civile (secondo comma dell'art. 58), delle quali la immatricolazione precede il rilascio della carta di circolazione, sia perche' in quest'ultima vanno indicati i dati di immatricolazione (terzo comma dell'art. 58), sia perche' la carta di circolazione viene poi trasmessa al pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza (originario settimo comma dell'art. 58, divenuto poi ottavo comma). La violazione dell'art. 58, nono comma, cod. strad. non puo', poi, essere esclusa per la buona fede invocata dal Leonardi, considerato che nello stesso ricorso per cassazione si afferma che il Leonardi aveva applicato al suo autocarro una targa di cartone abusivamente fabbricata (contenente il numero dato al veicolo in sede di nuova immatricolazione), fatto dal quale si desume la sua consapevolezza che il veicolo non poteva ancora essere posto in circolazione (per l'uso abusivo della targa il Leonardi e' stato denunciato penalmente). 3. - All'accertamento della violazione dell'art. 58, ottavo comma, cod. strad., consegue la confisca necessaria del veicolo, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ed infatti il provvedimento del prefetto, avverso il quale il Leonardi ha instaurato il presente giudizio, ha inflitto la sanzione pecuniaria ed ha disposto la confisca del veicolo. Ritiene il collegio di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 - per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui esso si applica al veicolo che sia stato gia' immatricolato, pur non essendosi ancora pervenuti al rilascio della carta di circolazione. L'ispettorato della motorizzazione civile procede all'immatricolazione prevista dall'art. 58 (ovvero al rinnovo dell'immatricolazione nelle ipotesi previste dall'art. 59) quando riscontra che il veicolo e' regolare. La confisca viene, pertanto, a colpire un veicolo che, secondo gli accertamenti dell'amministrazione competente, e' gia' risultato idoneo alla circolazione. La Corte costituzionale, con la sentenza 28 gennaio 1986, n. 14 (ribadita successivamente da diverse ordinanze, a partire da quella n. 290 del 23 dicembre 1986), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, cit., sollevate per il fatto che la confisca ivi prevista non e' limitata ai soli veicoli privi dei requisiti necessari per il rilascio della carta di circolazione, osservando che insuperabili ostacoli all'esame nel merito di tali questioni "vengono frapposti dall'impossibilita' di rendere conferente ai fini della confisca la circostanza dell'idoneita' o no del veicolo al conseguimento di tale carta senza una radicale trasformazione della disciplina legislativa". Nel caso qui presentatosi, proprio l'applicazione della disciplina della circolazione stradale fornisce la certezza che il veicolo e' stato accertato idoneo alla circolazione (essendo stato immatricolato dalla motorizzazione civile), ma, poiche' esso circolava senza avere ancora ottenuto il rilascio della carta di circolazione, esso rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81, onde va necessariamente confiscato. L'applicazione necessaria della confisca ad un veicolo che e' stato accertato dall'amministrazione competente essere in possesso di tutti i requisiti per essere posto in circolazione costituisce disposizione priva di ragionevolezza, e quindi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. 4. - La questione di legittimita' costituzionale dianzi prospettata e' rilevante per la decisione del presente giudizio, perche', se essa fosse giudicata fondata, dovrebbe essere accolta la opposizione proposta dal Leonardi limitatamente all'annullamento della confisca, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in relazione alla sussistenza della violazione dell'art. 58 del cod. strad. (v. retro, par. 2). La confisca del veicolo e', d'altro canto, la sanzione piu' avvertita dal ricorrente, che infatti ha sostenuto la sussistenza della violazione dell'art. 77 cod. strad. proprio per evitare la confisca. Sulla rilevanza della questione sollevata non puo' avere alcuna incidenza il nuovo codice della strada (approvato con d.lgt. 30 aprile 1992, n. 285), che non ha efficacia retroattiva (artt. 233-240). Va, al riguardo, tenuto presente, che, in tema di sanzioni amministrative, e', in linea generale, irrilevante il sopravvenire, rispetto alla data di commissione della violazione, di una legge piu' favorevole, secondo l'orientamento seguito in prevalenza da questa Corte (v., di recente, Cass. 14 novembre 1992, n. 12240). 5. - In conclusione, il giudizio va sospeso e la causa va rimessa alla Corte costituzionale per giudicare sulla legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81, nella parte in cui dispone la confisca necessaria del veicolo che circola dopo essere stato immatricolato (ai sensi dell'art. 58 del cod. strad.) o dopo il rinnovo della immatricolazione (ai sensi dell'art. 59 del cod. strad.) ma prima di avere ottenuto il rilascio della carta di circolazione.