LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto da
 Leonardi Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito  n.
 90,  presso l'avv. Giuseppe Miuccio, rappresentato e difeso dall'avv.
 Salvatore C. Rammi per delega  a  margine  del  ricorso,  ricorrente,
 contro il prefetto p.t. di Messina elettivamente domiciliato in Roma,
 via  dei Portoghesi n. 12, c/o avvocatura generale dello Stato che lo
 rappresenta  e  difende  ope  legis,  controricorrente,  avverso   la
 sentenza n. 447/1991 del pretore di Messina dep. il 21 ottobre 1991.
    Il consigliere dott. Lupo svolge la relazione.
    Il p.m. dott. Lupi conclude per l'accoglimento del ricorso.
    La Corte si riserva di decidere.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il  22  aprile  1985  la  polizia  stradale di Messina contesto' a
 Francesco Leonardi la violazione dell'art.  58,  ottavo  comma,  cod.
 strad.,  per avere posto in circolazione l'autocarro "Fiat 619" senza
 che per lo stesso fosse stata rilasciata la  carta  di  circolazione.
 Detto  veicolo  venne sequestrato. Con ordinanza dell'11 gennaio 1986
 il prefetto di Messina applico' al Leonardi la sanzione pecuniaria di
 L.  200  mila  e  dispose  la  confisca  dell'autocarro,  dopo  avere
 osservato   che   tale   veicolo,  pur  essendo  stato  immatricolato
 dall'ufficio della motorizzazione civile in data 15 marzo 1985, aveva
 ottenuto la targa e la carta di circolazione il  26  aprile  1985,  e
 quindi  successivamente  alla  contestazione  della  violazione, onde
 doveva essere disposta la confisca a norma dell'art. 21, terzo comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    Con ricorso al pretore di  Messina  depositato  il  3  marzo  1986
 Francesco   Leonardi  propose  opposizione  avverso  l'ordinanza  del
 prefetto  di  Messina,  sostenendo  che  non  sussisteva   l'illecito
 previsto  dall'art.  58  del  cod.  strad.  poiche'  l'ufficio  della
 motorizzazione civile di Catania aveva immatricolato l'autocarro  sin
 dal 15 marzo 1985, attribuendo ad esso la targa "CT 681639" (in luogo
 della  targa "EN 76557"), che era stata anche comunicata al Leonardi;
 quest'ultimo, dopo aver atteso oltre un  mese  dall'immatricolazione,
 aveva posto in circolazione il proprio autocarro, ed a suo carico era
 stato  anche  redatto  verbale  di  contravvenzione  all'art. 68 cod.
 strad.,  per  avere  circolato  con  targa  di  cartone  abusivamente
 fabbricata.  L'opponente sosteneva, altresi', di avere agito in buona
 fede.
    Costituitasi la prefettura  di  Messina  a  mezzo  dell'avvocatura
 dello  Stato,  il  pretore  adito,  con  la sentenza depositata il 21
 ottobre 1991, ha rigettato la  opposizione,  osservando  che,  il  22
 aprile  1985, l'autocarro del Leonardi fu posto in circolazione senza
 essere munito della relativa carta,  essendo  irrilevante  l'avvenuta
 immatricolazione del veicolo.
    Avverso  la  sentenza  del  pretore Francesco Leonardi ha proposto
 ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il prefetto di  Messina
 ha resistito con controricorso.
                              M O T I V I
    1.  -  Con  il  primo  motivo il ricorrente deduce la violazione e
 falsa applicazione dell'art.  58  del  cod.  strad.,  sostenendo  che
 l'infrazione  prevista  da  detta  norma  non  sussisteva  poiche' il
 veicolo da lui posto in circolazione il  22  aprile  1985  era  stato
 immatricolato  sin  da  15  marzo  1985  e  ad  esso  era stata anche
 attribuita   la   nuova   targa   ("CT   681639"),   a   seguito   di
 reimmatricolazione  per  cambio di provincia (la targa precedente era
 "EN 76557"). Il mancato rilascio della carta di circolazione  era  da
 attribuirsi    a    ritardi    ed    inadempimenti   della   pubblica
 amministrazione.  Nel  caso  di  specie  poteva  essere,   al   piu',
 contestata  la  violazione  amministrativa  dell'art. 77 cod. strad.,
 alla quale non consegue la confisca del veicolo.
    Con  il  secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
 applicazione dell'art. 23, comma 12, della legge 24 novembre 1981, n.
 689, osservando che non  sussistevano  prove  sufficienti  della  sua
 responsabilita', essendo egli in buona fede poiche' riteneva di poter
 circolare  con  il  proprio  autocarro  una volta che allo stesso era
 stato attribuito il nuovo numero di targa.
    2.  -  Sussiste  la  violazione  per  cui  e'  stato  emanato   il
 provvedimento  sanzionatorio,  poiche'  l'autocarro  del  Leonardi e'
 stato posto in circolazione il 22 aprile 1985, quando per  lo  stesso
 non  era stata ancora rilasciata la carta di circolazione, prescritta
 dall'art. 58 cod. strad. Il rilascio  di  detta  carta  e'  avvenuto,
 infatti,  secondo  l'accertamento  del  pretore  (non  contestato dal
 ricorrente), il successivo 26 aprile 1985. Non e'  fondata,  percio',
 la  tesi  del ricorrente, secondo cui sussisterebbe, nel caso di spe-
 cie, la infrazione prevista dall'art. 77 cod.  strad.,  la  quale  e'
 commessa  dal conducente che circola senza avere con se' il documento
 di  circolazione  del  veicolo,  il  quale  deve  essere  gia'  stato
 rilasciato  dall'autorita'  amministrativa  (cfr.  sez. un. 13 giugno
 1989, n. 2849, par. 5).
    Ai fini della sussistenza della violazione dell'art. 58  del  cod.
 strad.  e'  irrilevante  che il veicolo del Leonardi fosse stato gia'
 immatricolato,  poiche'  l'ottavo  comma  (nono,  a   seguito   delle
 modifiche  introdotte  con  l'art. 8 della legge 18 febbraio 1982, n.
 38) e' chiaro nel  punire  la  circolazione  che  avvenga  prima  del
 rilascio  della  carta di circolazione, rilascio che e' diverso dalla
 immatricolazione.  Si  tratta  di   due   attivita'   di   competenza
 dell'Ispettorato della motorizzazione civile (secondo comma dell'art.
 58),  delle quali la immatricolazione precede il rilascio della carta
 di circolazione, sia perche' in quest'ultima vanno indicati i dati di
 immatricolazione (terzo comma dell'art. 58), sia perche' la carta  di
 circolazione viene poi trasmessa al pubblico registro automobilistico
 per  gli  adempimenti  di  sua  competenza  (originario settimo comma
 dell'art. 58, divenuto poi ottavo comma).
    La violazione dell'art. 58, nono comma, cod. strad. non puo', poi,
 essere esclusa per la buona fede invocata dal  Leonardi,  considerato
 che  nello  stesso  ricorso per cassazione si afferma che il Leonardi
 aveva applicato al suo autocarro una targa  di  cartone  abusivamente
 fabbricata  (contenente  il  numero  dato al veicolo in sede di nuova
 immatricolazione), fatto dal quale si desume  la  sua  consapevolezza
 che  il  veicolo  non poteva ancora essere posto in circolazione (per
 l'uso  abusivo  della  targa  il   Leonardi   e'   stato   denunciato
 penalmente).
    3. - All'accertamento della violazione dell'art. 58, ottavo comma,
 cod.  strad.,  consegue  la confisca necessaria del veicolo, ai sensi
 dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689.  Ed
 infatti  il  provvedimento del prefetto, avverso il quale il Leonardi
 ha  instaurato  il  presente  giudizio,  ha  inflitto   la   sanzione
 pecuniaria ed ha disposto la confisca del veicolo.
    Ritiene   il   collegio   di   sollevare  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n.
 689/81 - per contrasto con l'art. 3, primo comma, della  Costituzione
 -  nella  parte  in cui esso si applica al veicolo che sia stato gia'
 immatricolato, pur non essendosi ancora pervenuti al  rilascio  della
 carta di circolazione.
    L'ispettorato      della     motorizzazione     civile     procede
 all'immatricolazione  prevista  dall'art.  58  (ovvero   al   rinnovo
 dell'immatricolazione  nelle  ipotesi  previste  dall'art. 59) quando
 riscontra che il veicolo e' regolare. La confisca viene, pertanto,  a
 colpire un veicolo che, secondo gli accertamenti dell'amministrazione
 competente, e' gia' risultato idoneo alla circolazione.
    La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 28 gennaio 1986, n. 14
 (ribadita successivamente da diverse ordinanze, a partire  da  quella
 n.  290  del  23  dicembre  1986),  ha  dichiarato  inammissibili  le
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21,  terzo  comma,
 cit.,  sollevate  per  il  fatto  che la confisca ivi prevista non e'
 limitata ai  soli  veicoli  privi  dei  requisiti  necessari  per  il
 rilascio  della  carta  di  circolazione, osservando che insuperabili
 ostacoli all'esame nel merito di tali  questioni  "vengono  frapposti
 dall'impossibilita'  di  rendere conferente ai fini della confisca la
 circostanza dell'idoneita' o no del veicolo al conseguimento di  tale
 carta    senza   una   radicale   trasformazione   della   disciplina
 legislativa".
    Nel caso qui presentatosi, proprio l'applicazione della disciplina
 della circolazione stradale fornisce la certezza che  il  veicolo  e'
 stato accertato idoneo alla circolazione (essendo stato immatricolato
 dalla  motorizzazione civile), ma, poiche' esso circolava senza avere
 ancora ottenuto il rilascio della carta di circolazione, esso rientra
 nell'ambito di applicazione dell'art. 21, terzo comma, della legge n.
 689/81, onde va necessariamente confiscato.
    L'applicazione necessaria della confisca  ad  un  veicolo  che  e'
 stato accertato dall'amministrazione competente essere in possesso di
 tutti  i  requisiti  per  essere  posto  in  circolazione costituisce
 disposizione priva di  ragionevolezza,  e  quindi  in  contrasto  con
 l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
    4.   -   La   questione   di  legittimita'  costituzionale  dianzi
 prospettata e' rilevante per  la  decisione  del  presente  giudizio,
 perche',  se essa fosse giudicata fondata, dovrebbe essere accolta la
 opposizione  proposta  dal  Leonardi  limitatamente  all'annullamento
 della   confisca,   ferma   restando  l'applicazione  della  sanzione
 pecuniaria in relazione alla sussistenza della  violazione  dell'art.
 58  del  cod.  strad. (v. retro, par. 2). La confisca del veicolo e',
 d'altro canto, la sanzione piu' avvertita dal ricorrente, che infatti
 ha sostenuto la sussistenza della violazione dell'art. 77 cod. strad.
 proprio per evitare la confisca.
    Sulla rilevanza della questione sollevata non  puo'  avere  alcuna
 incidenza  il  nuovo  codice  della  strada  (approvato con d.lgt. 30
 aprile 1992,  n.  285),  che  non  ha  efficacia  retroattiva  (artt.
 233-240).  Va, al riguardo, tenuto presente, che, in tema di sanzioni
 amministrative, e', in linea generale, irrilevante  il  sopravvenire,
 rispetto alla data di commissione della violazione, di una legge piu'
 favorevole,  secondo  l'orientamento  seguito in prevalenza da questa
 Corte (v., di recente, Cass. 14 novembre 1992, n. 12240).
    5. - In conclusione, il giudizio va sospeso e la causa va  rimessa
 alla   Corte   costituzionale   per   giudicare   sulla  legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, terzo  comma,  della  legge  n.  689/81,
 nella  parte  in  cui  dispone la confisca necessaria del veicolo che
 circola dopo essere stato immatricolato (ai sensi  dell'art.  58  del
 cod.  strad.)  o  dopo  il  rinnovo  della immatricolazione (ai sensi
 dell'art. 59 del cod. strad.) ma prima di avere ottenuto il  rilascio
 della carta di circolazione.