ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies
 aggiunto al  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312  (Disposizioni
 urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
 dalla  legge  di  conversione  8  agosto 1985, n. 431 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.  312,
 recante  disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
 interesse ambientale.  Integrazioni  dell'art.  82  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616), promosso con
 ordinanza emessa  il  9  giugno  1993  dal  Pretore  di  Bergamo  nel
 procedimento  penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, iscritta al
 n. 789 del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 aprile 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Pretore di Bergamo, nel corso di  un  procedimento
 penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, con ordinanza emessa il 9
 giugno  1993  (R.O.  n.  789  del  1993),  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1-sexies, aggiunto al d.-l. 27
 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
 il quale punisce ogni violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
 medesimo  decreto  - e, quindi, ogni intervento edilizio compiuto, in
 zone  sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta
 autorizzazione regionale - con  le  sanzioni  previste  dall'art.  20
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la norma impugnata, nella
 parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sul  pi-
 ano sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto
 che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che a quello che
 tale  autorizzazione  abbia  conseguito, si porrebbe in contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della  irragionevolezza
 e della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al disposto
 della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  a  norma  della  quale la
 concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali  da  essa
 previsti in materia edilizia;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,  che
 ha concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' dichiarato la questione non
 fondata con la sentenza n. 269 del 1993,  e,  quindi,  manifestamente
 infondata con l'ordinanza n. 510 del 1993;
      che non sono stati addotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi
 una diversa decisione;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 10 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.