ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1993 dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Ferri Renzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione Ferri Renzo e dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avvocato Franco Agostini per Ferri Renzo; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ferri Renzo volto ad ottenere la restituzione dall'I.N.P.S. di parte delle trattenute effettuate sulla base del disposto di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il Pretore di Prato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che la trattenuta da effettuare nei confronti del pensionato che presta attivita' lavorativa part-time venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziche' ai giorni in cui le stesse sono distribuite. Il giudice rimettente premette che dalla formulazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, emerge che il legislatore ha inteso accordare ai soggetti del rapporto la piu' ampia flessibilita' nell'articolazione dell'orario di lavoro, consentendo, quindi, sia il c.d. "part-time orizzontale" - che si ha quando l'orario di lavoro, ridotto rispetto a quello ordinario, viene distribuito per piu' giorni della settimana - sia quello c.d. "verticale" - che si ha ove la prestazione lavorativa venga concentrata solo in alcuni giorni della settimana. Osserva tuttavia il giudice a quo, che l'art. 21 del d.P.R. n. 488 del 1968, con il prevedere che la trattenuta in questione sia commisurata al numero delle giornate retribuite, anziche' a quello delle ore effettivamente "lavorate", determina, a parita' di ore lavorative, una irragionevole disparita' di trattamento ai danni di coloro che hanno optato per il c.d. part-time "orizzontale", in quanto in tale ultima ipotesi (caratterizzata dal fatto che lo stesso numero di ore lavorative e' distribuito in piu' giorni) l'ammontare della trattenuta avra' una misura maggiore, essendo calcolata sulla base delle giornate lavorative senza tener conto del ridotto orario giornaliero di lavoro. Rileva il giudice rimettente che la norma in questione appare altresi' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto incidente sul trattamento pensionistico, dal momento che l'ammontare della trattenuta e' successivamente detratto dalla pensione, la quale viene cosi' a subire una contrazione non correlata ad un mutamento delle condizioni di bisogno, alla cui eliminazione e' funzionalmente destinato il trattamento previdenziale. 2. - Nel giudizio avanti a questa Corte si e' costituita la parte privata concludendo per l'accoglimento della questione. 3. - L'I.N.P.S. si e' costituito con atto depositato il 17 novembre 1993, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la trattenuta da effettuare nei confronti del pensionato che presta attivita' lavorativa part-time venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziche' ai giorni in cui le stesse sono distribuite. 2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 3. - La questione e' fondata. Al riguardo va premesso che il decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito nella legge n. 863 del 1984) disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale, stabilendo, tra l'altro (art. 5), che in tale contratto devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (secondo comma); che la retribuzione minima oraria si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo (quinto comma); che nel caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno, e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale (undicesimo comma). 4. - Deve altresi' premettersi, per quanto attiene al sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che il d.P.R. n. 488 del 1968 va considerato applicabile anche al lavoro a tempo parziale. Questo testo stabilisce (all'art. 21), per l'ipotesi di pensionato che continui a prestare attivita' lavorativa, che il datore di lavoro e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi' l'obbligo di operare una detrazione dalla retribuzione per versarla all'I.N.P.S. L'ammontare della detrazione e' determinato su base giornaliera, e precisamente moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per il numero di giornate retribuite del mese (secondo comma), mentre "qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei" (ultimo comma). 5. - Ora, il giudice a quo pone in evidenza l'iniquo risultato che viene a determinarsi, applicando l'enunciato sistema di calcolo, a svantaggio di coloro che svolgano il lavoro parziale c.d. orizzontale (cioe' di poche ore per piu' giorni) rispetto a coloro che svolgano il part-time c.d. verticale (cioe' molte ore in pochi giorni). In altri termini, applicando il meccanismo previsto dal d.P.R. n. 488 del 1968 si ottiene il risultato che per un numero di ore di lavoro uguale la trattenuta e' maggiore nella prima ipotesi (lavoro parziale orizzontale) rispetto a quella detratta nell'ipotesi di lavoro parziale verticale. 6. - Questi effetti - dovuti soprattutto al difetto di coordinamento delle due disposizioni citate - appaiono evidentemente distorsivi e possono essere corretti applicando, anche alla detrazione da effettuarsi per l'ipotesi di pensionato che presta altro lavoro, un criterio di calcolo analogo a quello previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente lavorate.