ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21  del  d.P.R.
 27  aprile  1968,  n.  488  (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
 pensioni a carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria),  cosi'
 come  modificato  dall'art.  20  della  legge  30 aprile 1969, n. 153
 (Revisione degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di
 sicurezza  sociale),  promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1993
 dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Ferri Renzo
 e l'I.N.P.S., iscritta al  n.  621  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 42, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione Ferri Renzo e dell'I.N.P.S.;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
    Udito l'avvocato Franco Agostini per Ferri Renzo;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da  Ferri  Renzo  volto  ad
 ottenere  la  restituzione  dall'I.N.P.S.  di  parte delle trattenute
 effettuate sulla base del disposto di cui all'art. 20 della legge  30
 aprile   1969,  n.  153,  il  Pretore  di  Prato,  ha  sollevato,  in
 riferimento agli artt.  3  e  38  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.  27 aprile 1968,
 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria),  cosi'  come  modificato
 dall'art. 20 della legge 30 aprile  1969,  n.  153  (Revisione  degli
 ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza sociale),
 nella parte in cui non prevede che la trattenuta  da  effettuare  nei
 confronti  del  pensionato  che presta attivita' lavorativa part-time
 venga  commisurata  al  numero effettivo di ore lavorate, anziche' ai
 giorni in cui le stesse sono distribuite.
    Il giudice rimettente premette che dalla formulazione dell'art. 5,
 secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726  convertito
 nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, emerge che il legislatore ha
 inteso accordare ai soggetti del rapporto la piu' ampia flessibilita'
 nell'articolazione dell'orario di lavoro, consentendo, quindi, sia il
 c.d. "part-time orizzontale" - che si ha quando l'orario  di  lavoro,
 ridotto  rispetto  a  quello  ordinario,  viene  distribuito per piu'
 giorni della settimana - sia quello c.d. "verticale" - che si ha  ove
 la  prestazione  lavorativa  venga  concentrata solo in alcuni giorni
 della settimana.
    Osserva tuttavia il giudice a quo, che l'art. 21 del d.P.R. n. 488
 del 1968, con  il  prevedere  che  la  trattenuta  in  questione  sia
 commisurata  al  numero  delle giornate retribuite, anziche' a quello
 delle ore effettivamente "lavorate",  determina,  a  parita'  di  ore
 lavorative,  una  irragionevole disparita' di trattamento ai danni di
 coloro che hanno optato  per  il  c.d.  part-time  "orizzontale",  in
 quanto in tale ultima ipotesi (caratterizzata dal fatto che lo stesso
 numero  di  ore lavorative e' distribuito in piu' giorni) l'ammontare
 della trattenuta avra' una misura maggiore, essendo  calcolata  sulla
 base  delle  giornate lavorative senza tener conto del ridotto orario
 giornaliero di lavoro.
    Rileva il giudice rimettente che  la  norma  in  questione  appare
 altresi'  in  contrasto  con  l'art.  38 della Costituzione in quanto
 incidente sul trattamento pensionistico, dal momento che  l'ammontare
 della trattenuta e' successivamente detratto dalla pensione, la quale
 viene  cosi'  a  subire una contrazione non correlata ad un mutamento
 delle condizioni di bisogno, alla cui eliminazione e'  funzionalmente
 destinato il trattamento previdenziale.
    2.  - Nel giudizio avanti a questa Corte si e' costituita la parte
 privata concludendo per l'accoglimento della questione.
    3. - L'I.N.P.S.  si  e'  costituito  con  atto  depositato  il  17
 novembre   1993,   chiedendo   che   la   questione   sia  dichiarata
 inammissibile o comunque infondata.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimita'  costituzionale
 dell'art.  21  del  d.P.R.  27  aprile  1968, n. 488 (Aumento e nuovo
 sistema  di  calcolo  delle  pensioni  a  carico   dell'assicurazione
 generale  obbligatoria),  cosi'  come  modificato  dall'art. 20 della
 legge  30  aprile  1969,  n.   153   (Revisione   degli   ordinamenti
 pensionistici   e   norme   in  materia  di  sicurezza  sociale),  in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in  cui
 non  prevede  che  la  trattenuta  da  effettuare  nei  confronti del
 pensionato  che   presta   attivita'   lavorativa   part-time   venga
 commisurata  al  numero effettivo di ore lavorate, anziche' ai giorni
 in cui le stesse sono distribuite.
    2.  -  Va  preliminarmente  dichiarato  inammissibile  l'atto   di
 costituzione  dell'I.N.P.S.,  in  quanto  depositato oltre il termine
 previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art.  3
 delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
    3. - La questione e' fondata.
    Al  riguardo  va  premesso  che  il  decreto-legge n. 726 del 1984
 (convertito nella legge n. 863 del 1984) disciplina il  contratto  di
 lavoro  a  tempo  parziale,  stabilendo, tra l'altro (art. 5), che in
 tale contratto devono essere indicate le mansioni e la  distribuzione
 dell'orario  con  riferimento  al  giorno,  alla settimana, al mese e
 all'anno (secondo  comma);  che  la  retribuzione  minima  oraria  si
 determina  rapportando  alle giornate di lavoro settimanale ad orario
 normale il minimo giornaliero e dividendo  l'importo  cosi'  ottenuto
 per  il  numero  delle ore di orario normale settimanale previsto dal
 contratto collettivo (quinto comma); che nel caso  di  trasformazione
 del  rapporto  a  tempo pieno in rapporto a tempo parziale si computa
 per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo  pieno,
 e  proporzionalmente  all'orario  effettivamente svolto, l'anzianita'
 inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale (undicesimo comma).
    4. - Deve altresi' premettersi, per quanto attiene al  sistema  di
 calcolo   delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria,  che  il  d.P.R.  n.  488  del  1968   va   considerato
 applicabile anche al lavoro a tempo parziale.
    Questo testo stabilisce (all'art. 21), per l'ipotesi di pensionato
 che continui a prestare attivita' lavorativa, che il datore di lavoro
 e'  tenuto  ad  annotare  tale  circostanza sul libro matricola ed ha
 altresi' l'obbligo di operare una detrazione dalla  retribuzione  per
 versarla all'I.N.P.S.
    L'ammontare della detrazione e' determinato su base giornaliera, e
 precisamente moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per
 il  numero  di  giornate  retribuite del mese (secondo comma), mentre
 "qualora  l'orario  settimanale  di  lavoro  previsto   dalle   norme
 contrattuali  sia  ripartito  in un numero di giorni inferiore a sei,
 l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana  di
 lavoro   e'  determinato  moltiplicando  l'importo  della  trattenuta
 giornaliera di cui al comma precedente per sei" (ultimo comma).
    5. - Ora, il giudice a quo pone in evidenza l'iniquo risultato che
 viene a determinarsi, applicando l'enunciato sistema  di  calcolo,  a
 svantaggio di coloro che svolgano il lavoro parziale c.d. orizzontale
 (cioe'  di  poche ore per piu' giorni) rispetto a coloro che svolgano
 il part-time c.d. verticale (cioe' molte ore  in  pochi  giorni).  In
 altri  termini,  applicando  il meccanismo previsto dal d.P.R. n. 488
 del 1968 si ottiene il risultato che per un numero di ore  di  lavoro
 uguale la trattenuta e' maggiore nella prima ipotesi (lavoro parziale
 orizzontale)  rispetto  a  quella  detratta  nell'ipotesi  di  lavoro
 parziale verticale.
    6.  -  Questi  effetti  -  dovuti  soprattutto   al   difetto   di
 coordinamento  delle due disposizioni citate - appaiono evidentemente
 distorsivi  e  possono  essere  corretti   applicando,   anche   alla
 detrazione  da  effettuarsi  per  l'ipotesi  di pensionato che presta
 altro lavoro, un  criterio  di  calcolo  analogo  a  quello  previsto
 dall'art. 5 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge
 n.  863  del  1984,  per  commisurare  la  retribuzione per il lavoro
 parziale, e cioe' un sistema basato non sul numero delle giornate  in
 cui  si  presta  il  lavoro,  ma  sul numero delle ore effettivamente
 lavorate.