ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta Salvatore, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 324 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - vincolante nel giudizio a quo - che i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, sono limitati "alla sola astratta possibilita' di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilita' di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha dichiarato la non fondatezza con riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, osservando, fra l'altro, che la misura cautelare, "pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realta' fenomenica, puo' prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialita' col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo" (v. sentenza n. 48 del 1994); e che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.