ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da IOSTI Serenella contro l'ufficio delle Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di un giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi di impresa della contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per gli anni 1986 e 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario vi sia previsione alcuna nella legge di delega, pone in essere una violazione e/o eccesso della legge di delega; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione. Considerato che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura dello Stato, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie; che l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un unico contesto le direttive sia per la disciplina del nuovo procedimento in materia di contenzioso tributario sia per la costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali; che, inoltre, non poche norme della innovata disciplina processuale appaiono coerenti soltanto con la diversa struttura stabilita, in via di principio, per gli organi suddetti, dal legislatore delegante; che, d'altronde, la istituzione delle nuove Commissioni e' adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo; che, conseguentemente, nella delega non puo' non ricomprendersi la potesta' di fissare un dies a quo per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi; che, comunque, essendo stato il comma 2 dell'art. 80 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato ad opera del legislatore ordinario (art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie"; e convertito in legge con la legge 20 ottobre 1993, n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove Commissioni, con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potesta' del legislatore delegato; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.