ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  80,  comma  2,
 del  d.P.R.  (recte:  decreto  legislativo)  31 dicembre 1992, n. 546
 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
 Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
 in  relazione  all'art.  30  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413
 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,  per  razionalizzare,
 facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
 la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
 nonche' per riformare il contenzioso e per la  definizione  agevolata
 dei   rapporti   tributari   pendenti;  delega  al  Presidente  della
 Repubblica per  la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
 istituzioni  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto fiscale),
 promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da
 IOSTI  Serenella  contro  l'ufficio  delle  Imposte Dirette di Arona,
 iscritta al n. 713 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
 con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di  un  giudizio
 promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi di
 impresa  della  contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per
 gli  anni  1986  e  1987,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  80,  comma  2,  del d.P.R. (recte: decreto
 legislativo) 31 dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
 tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento  agli  artt.
 76  e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30
 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le
 disposizioni del  decreto  stesso,  benche'  in  vigore  nel  termine
 ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle
 (nuove)  Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di
 tale differimento della operativita' delle nuove norme  sul  processo
 tributario  vi  sia  previsione alcuna nella legge di delega, pone in
 essere una violazione e/o eccesso della legge di delega;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,   rappresentato   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,
 concludendo per l'inammissibilita' o,  comunque,  per  l'infondatezza
 della questione.
    Considerato  che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilita'
 formulata dall'Avvocatura dello Stato, perche' scopo  precipuo  della
 proposta  censura  e'  quello  di determinare una efficacia immediata
 della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne
 l'applicabilita'  anche  da   parte   delle   esistenti   Commissioni
 tributarie;
      che  l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un
 unico  contesto  le  direttive  sia  per  la  disciplina  del   nuovo
 procedimento   in  materia  di  contenzioso  tributario  sia  per  la
 costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali;
      che,  inoltre,  non  poche  norme  della   innovata   disciplina
 processuale  appaiono  coerenti  soltanto  con  la  diversa struttura
 stabilita,  in  via  di  principio,  per  gli  organi  suddetti,  dal
 legislatore delegante;
      che,  d'altronde,  la  istituzione  delle  nuove  Commissioni e'
 adempimento di  non  lieve  momento,  destinato  a  svolgersi  in  un
 ragionevole arco di tempo;
    che, conseguentemente, nella delega non puo' non ricomprendersi la
 potesta'  di  fissare  un  dies  a  quo  per  l'efficacia della nuova
 disciplina processuale,  in  correlazione  col  venire  in  esistenza
 giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi;
      che, comunque, essendo stato il comma 2 dell'art. 80 del decreto
 legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  modificato  ad  opera del
 legislatore ordinario (art. 69 del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
 331,  recante:  "Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di
 imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
 tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da  direttive
 CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione, nonche'
 disposizioni concernenti la  disciplina  dei  centri  autorizzati  di
 assistenza   fiscale,   le   procedure   dei   rimborsi  di  imposta,
 l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
 corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
 1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
 disposizioni tributarie"; e convertito  in  legge  con  la  legge  20
 ottobre  1993,  n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al
 collegamento tra  la  data  di  efficacia  delle  nuove  disposizioni
 riguardanti  il  contenzioso tributario e quella di istituzione delle
 nuove Commissioni,  con  conseguente  superamento  del  problema  dei
 limiti posti alla potesta' del legislatore delegato;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.