ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 66, nono comma,
 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331  (Armonizzazione  delle
 disposizioni  in  materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
 sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in  materia  di  IVA
 con  quelle  recate  da  direttive  CEE e modificazioni conseguenti a
 detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la  disciplina
 dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le  procedure dei
 rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa
 fino  all'ammontare  corrispondente al contributo diretto lavorativo,
 l'istituzione per il 1993 di  un'imposta  erariale  straordinaria  su
 taluni  beni  ed altre disposizioni tributarie), promosso con ricorso
 della Regione Liguria, notificato il 29 settembre 1993, depositato in
 cancelleria il 7 ottobre successivo ed iscritto al n. 57 del registro
 ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Udito l'avv. dello Stato Antonino  Freni  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Liguria  ha  promosso  in  via  principale, in
 riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  66, comma 9, del decreto
 legge 30 agosto  1993  n.  331  il  quale,  in  materia  di  edilizia
 residenziale  pubblica,  dispone  che  entro  il  31 dicembre 1993 le
 regioni adeguino i canoni di locazione degli alloggi, con  decorrenza
 dal  1  gennaio 1994, secondo le indicazioni fornite dal comitato per
 l'edilizia residenziale (C.E.R.) al fine di consentire  la  copertura
 delle  spese  di  amministrazione  e  degli  oneri fiscali, e che, in
 mancanza di detto adeguamento, la differenza tra le  somme  destinate
 all'esecuzione  di  opere di manutenzione straordinaria e risanamento
 del patrimonio degli Istituti autonomi  case  popolari  (IACP)  e  la
 quota  del  canone  di  locazione  destinata  a  coprire  le spese di
 amministrazione e gli oneri  fiscali,  sia  a  carico  delle  regioni
 medesime.
    La  ricorrente assume che, anche aumentando al massimo i parametri
 fissati  nella  delibera  CIPE  del   19   novembre   1981   per   la
 determinazione  del  canone,  essa non riuscirebbe comunque a coprire
 tutti  gli  indicati  oneri,  a  causa   soprattutto   dell'incidenza
 dell'imposta  comunale degli immobili (ICI), da cui gli IACP non sono
 stati esentati; la norma pertanto violerebbe l'autonomia  finanziaria
 regionale  (art.  119  Cost.)  nonche' le competenze della regione in
 ordine al governo dell'edilizia residenziale pubblica  (artt.  117  e
 118 Cost.).
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  per sostenere l'infondatezza della questione. La difesa dello
 Stato, in particolare, ricorda la giurisprudenza della Corte  secondo
 cui  l'autonomia  finanziaria  della  regione  non  e' definita dalla
 Costituzione  in  termini  quantitativi  e  rientra  pertanto   nella
 discrezionalita'  del  legislatore  statale  operare  una valutazione
 comparativa delle esigenze generali.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  generale  dello
 Stato  ha  depositato  una  memoria  nella quale osserva che, essendo
 stata la norma impugnata sostituita dalla  legge  di  conversione  29
 ottobre  1993, n. 427, non sussiste piu' l'interesse della ricorrente
 a coltivare l'impugnativa.
    E' pervenuta altresi' una memoria con la quale la  regione  chiede
 dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del  contendere  per  le
 medesime ragioni.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stato impugnato dalla Regione Liguria l'art. 66, comma  9,
 del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331 che, in tema di edilizia
 residenziale pubblica, dispone che le regioni adeguino, entro  il  31
 dicembre  1993,  i  canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza
 dal  1  gennaio  1994,  al  fine  di  far  fronte   alle   spese   di
 amministrazione  e  agli  oneri  fiscali relativi, prevedendo che, in
 mancanza, determinate somme restino a carico delle regioni medesime.
    La ricorrente ritiene violati gli  artt.  117,  118  e  119  della
 Costituzione  in relazione alle proprie specifiche attribuzioni nella
 materia   dell'edilizia   residenziale   pubblica   e   all'autonomia
 finanziaria regionale.
    In  proposito  va preliminarmente rilevato che la legge 29 ottobre
 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge n. 331  del  1993,  ha
 sostituito  il terzo periodo della norma impugnata - e cioe' la parte
 della disposizione che poneva a carico  delle  regioni  taluni  oneri
 finanziari  in caso di mancato adeguamento, da parte loro, dei canoni
 di locazione degli alloggi - con altra norma nella quale  non  si  fa
 piu'  alcun  riferimento  ad oneri che residuino a carico dei bilanci
 regionali.
    E' cosi'  venuta  meno,  con  effetto  ex  tunc,  la  parte  della
 disposizione   che   la   ricorrente   riteneva   lesiva  di  proprie
 attribuzioni e sulla quale si appuntavano le censure. D'altronde,  la
 norma  impugnata  imponeva  alle  regioni  di  adeguare i canoni "con
 decorrenza 1  gennaio  1994",  e  quindi  a  partire  da  un  momento
 successivo  alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto
 stesso. La norma denunciata non ha dunque prodotto effetti: ne deriva
 la  inammissibilita'  della  questione di legittimita' costituzionale
 sollevata con il ricorso della Regione Liguria.