ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 561, commi 1 e
 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
 dicembre 1992 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Imperia nel procedimento penale a carico di Abbo Dino ed
 altro,  iscritta  al  n. 740 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  52,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'11  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nell'udienza fissata per il giudizio abbreviato - richiesto
 dagli imputati contestualmente al deposito di documenti, e consentito
 dal pubblico ministero con opposizione, peraltro, a detto deposito  -
 il  giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia,
 essendo stata  reiterata  l'opposizione  del  pubblico  ministero  al
 deposito  dei  documenti,  ha sollevato, con ordinanza del 9 dicembre
 1992 (pervenuta  alla  Corte  il  26  novembre  1993),  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  561  del codice di procedura
 penale, in riferimento al principio di eguaglianza  ed  all'esercizio
 del diritto di difesa.
    2.   -   Il  rimettente  osserva  che  le  argomentazioni  addotte
 dall'accusa nell'opporsi al deposito di documenti  appaiono  conformi
 al  disposto normativo: da un lato l'art. 561 del codice di procedura
 penale, mentre richiama (al comma 1) l'art. 420, non  fa  altrettanto
 per  l'art.  421 dello stesso codice, il che rivelerebbe l'intenzione
 di differenziare la  disciplina  del  giudizio  abbreviato  pretorile
 rispetto a quella relativa allo stesso giudizio dinanzi al tribunale,
 quanto  a  materiale  utilizzabile per la discussione; dall'altro, la
 norma impugnata stabilisce (al comma 2) che  le  parti  formulano  ed
 illustrano  le  rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti
 nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554, comma 4, del  codice,
 atti tra i quali non possono farsi rientrare i documenti che le parti
 stesse  abbiano  depositato successivamente all'emissione del decreto
 di citazione a giudizio.
    Nel giudizio  abbreviato  pretorile,  pertanto,  non  risulterebbe
 esercitabile  la  facolta'  di  produrre documenti prevista dall'art.
 421, comma 3, del codice  di  procedura  penale,  mentre  non  esiste
 questa  preclusione nel giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, nel
 quale l'imputato  puo'  essere  ammesso  a  produrre  documenti  fino
 all'inizio  della discussione, atteso il combinato disposto dell'art.
 441 e del richiamato art. 421.
    Questa situazione non concretizza - prosegue il giudice  a  quo  -
 una  semplice  disarmonia tra due discipline che regolano il medesimo
 rito dinanzi  a  giudici  diversi,  ma  integra  una  discriminazione
 irragionevole  tra  persone  che  si  trovano nella stessa situazione
 sostanziale; discriminazione che,  incidendo  sulla  possibilita'  di
 avvalersi  di  un  fondamentale  mezzo  difensivo,  non  puo'  essere
 giustificata, neppure in base all'esigenza di particolare  speditezza
 che  impronta  il processo pretorile, posto che, al contrario, questa
 esigenza  trarrebbe  giovamento  dalla  possibilita'  di  produrre  i
 documenti sino all'inizio della discussione.
    3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
    Nell'atto  di  intervento  l'Avvocatura  erariale  deduce in primo
 luogo  l'inammissibilita'  della  questione,  per  non  essere  stati
 indicati    i    parametri    costituzionali   che   determinerebbero
 l'incostituzionalita' della norma.
    Ipotizzando, ad ogni modo, che il contrasto  con  la  Costituzione
 sia  riferito  all'art.  24,  "come  sembrerebbe potersi desumere dal
 testo dell'ordinanza di rimessione nella  quale  ci  si  duole  della
 lesione  dei  diritti  della  difesa",  l'Avvocatura  osserva  che le
 particolarita' del procedimento davanti al  pretore  giustificano  la
 diversita'  di disciplina rispetto a quello davanti al tribunale; che
 l'affermata inapplicabilita' della disposizione sulla  produzione  di
 documenti    e'   postulata   semplicemente   sulla   base   di   una
 interpretazione ed e' contrastata dall'ampio  contenuto  della  norma
 che  rende  applicabili al processo pretorile, in quanto compatibili,
 le disposizioni relative al procedimento davanti al  tribunale  (art.
 549 c.p.p.); che, infine, non v'e' lesione del diritto di difesa, non
 escludendo  l'art.  24  della  Costituzione  che  certe  modalita' di
 esercizio dell'attivita' difensiva  delle  parti  siano  regolate  in
 funzione  delle  caratteristiche  del  rito, come sarebbe nel caso de
 quo. Sulla scorta di tali argomenti l'interveniente conclude  per  la
 non fondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
 Imperia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 561, commi
 1 e 2, del codice di procedura penale, che disciplina lo  svolgimento
 dell'udienza per il giudizio abbreviato nel processo pretorile, nella
 parte  in  cui  -  per  il  rinvio (comma 1) all'art. 420 e non anche
 all'art. 421 del codice di procedura penale, e per la  specificazione
 (comma  2)  dell'utilizzabilita'  degli  atti contenuti nel fascicolo
 depositato unitamente al decreto di citazione a giudizio ex art. 554,
 comma 4, del medesimo codice - non consente di esercitare la facolta'
 di produrre documenti  nell'ambito  dell'udienza  e  sino  all'inizio
 della discussione, diversamente da quanto e' previsto per il giudizio
 abbreviato dinanzi al (giudice per le indagini preliminari presso il)
 tribunale,  nel  quale  detta  facolta' e' esercitabile in virtu' del
 disposto  dell'art.  421,  comma  3,  ultima  parte,  del  codice  di
 procedura  penale; cosi' determinandosi una disparita' di trattamento
 tra posizioni sostanziali analoghe che non e'  giustificata,  neppure
 in funzione delle esigenze di speditezza del procedimento pretorile.
    2.   -   Deve  essere  preliminarmente  disattesa  l'eccezione  di
 inammissibilita'dell'Avvocatura generale dello Stato, formulata sotto
 il profilo della mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione dei
 parametri costituzionali in riferimento  ai  quali  la  questione  e'
 stata sollevata.
    In  realta',  l'ordinanza  di rimessione non solo menziona in modo
 esplicito, sia pure in motivazione, l'articolo 3 della  Costituzione,
 ma,  come  la  stessa  Avvocatura  generale riconosce, dal suo intero
 contesto fa risultare in modo chiaro il  riferimento  anche  all'art.
 24,  in quanto essa denuncia che l'imputato "non puo' avvalersi di un
 importante, spesso decisivo mezzo difensivo".  Cio'  e'  sufficiente,
 secondo  la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 115 del 1993 e
 313 del 1990) a  ritenere  integrato  il  dispositivo  dell'ordinanza
 predetta,  con  l'indicazione  sia  dell'art.  3  della Costituzione,
 menzionato nella motivazione, ma anche dell'art.  24,  menzionato  in
 modo implicito.
    3.  -  Nel  merito,  la  questione  non  e'  fondata nei sensi che
 verranno di seguito precisati. L'art. 561  del  codice  di  procedura
 penale,   nel  disciplinare  l'udienza  per  il  giudizio  abbreviato
 pretorile, stabilisce che essa "si svolge in camera  di  consiglio  a
 norma dell'art. 420".
    Il  secondo  comma  dello  stesso  art.  561  detta  alcune regole
 particolari  da  osservarsi  nella  stessa  udienza  prevedendo,  fra
 l'altro,   che   le   parti  "illustrano  le  rispettive  conclusioni
 utilizzando gli atti  contenuti  nel  fascicolo  depositato  a  norma
 dell'art. 554, comma 4".
    Il  giudice  a  quo,  muovendo  dall'interpretazione letterale del
 primo comma  dell'art.  561  citato,  il  quale  fa  rinvio  soltanto
 all'art. 420 del codice, compreso nelle disposizioni che disciplinano
 l'udienza  preliminare  che  si  svolge dinanzi al tribunale, ritiene
 che, a causa del mancato rinvio all'art. 421, nel giudizio abbreviato
 pretorile non sarebbe consentito alle  parti  di  produrre  documenti
 successivamente  all'emissione  del  decreto di citazione a giudizio,
 come invece previsto per il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale.
 La disciplina del giudizio  pretorile  sarebbe  percio'  di  ostacolo
 all'imputato  di  potersi avvalere "di un importante, spesso decisivo
 mezzo di difesa, com'e' la prova documentale" con evidente disparita'
 di trattamento degli imputati  giudicabili  dal  pretore  rispetto  a
 quelli giudicabili dal tribunale.
    Osserva la Corte che l'asserita limitazione del diritto di difesa,
 di cui in sostanza si duole il rimettente, si palesa insussistente se
 si  muove  da una diversa interpretazione della norma impugnata, resa
 possibile dal suo inquadramento nel sistema.
    Come la  giurisprudenza  costituzionale  ha  gia'  avuto  modo  di
 osservare,  le  norme  che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al
 tribunale  "hanno  portata  generale   e   sono   presupposte   anche
 nell'ambito  del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad
 esse  integrale  rinvio  quanto  alla  struttura   e   agli   effetti
 sostanziali  dell'istituto,  limitandosi  a  regolare  taluni  moduli
 procedimentali imposti dalle peculiarita' del rito  pretorile"  (ord.
 n. 101 del 1994).
    La  disciplina  dettata  dagli  artt. 438 e seguenti del codice di
 procedura penale, dunque, costituisce il  paradigma  di  questo  rito
 speciale,  per  cui  e'  ad essa che si deve far capo in via generale
 quando manchi una espressa previsione contraria o, come nel caso  che
 il  giudizio  si  svolga dinanzi al pretore, quando quella disciplina
 generale non risulti incompatibile  con  le  caratteristiche  proprie
 della disciplina processuale che riguarda quest'ultimo giudice.
    Orbene, se nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina
 generale,  e'  possibile  per  le parti la produzione di documenti da
 valutarsi  dal  giudice  nell'udienza  preliminare,   tale   facolta'
 difensiva  non  trova  nessuna  ragione  di  incompatibilita'  con le
 peculiarita' proprie del giudizio pretorile e deve percio'  ritenersi
 esercitabile anche in questo.
    In  particolare,  non  puo'  ritenersi  di  ostacolo all'esercizio
 dell'accennata facolta' anche nel giudizio  abbreviato  pretorile  la
 circostanza,  implicitamente valorizzata dal rimettente, per cui essa
 e'  contemplata  all'interno  delle  norme  che  regolano   l'udienza
 preliminare,  mentre  detta  udienza  non e' prevista per il processo
 dinanzi  al pretore. Il richiamo che la disciplina di questo giudizio
 effettua all'art. 421 - e tramite esso altresi' all'art. 419, comma 2
 -  fa  assumere  alla  previsione  richiamata,  una  volta   inserita
 nell'ambito   del   rito   differenziato,   un  rilievo  autonomo  ed
 indipendente  dalla  collocazione   originaria,   coerente   con   la
 connotazione  di  giudizio sul merito dell'imputazione, soggetto alle
 medesime regole, indipendentemente dall'organo giudicante dinanzi  al
 quale esso si svolge.
    Attenendosi  a  questa  interpretazione  adeguatrice,  diversa  da
 quella da cui muove il giudice a quo, viene meno il fondamento  della
 lamentata    incostituzionalita'    perche'    risultano   assicurate
 all'imputato, nel giudizio abbreviato che si svolge dinanzi  al  pre-
 tore, tutte le facolta' difensive proprie di questo rito speciale.