ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e
 Trento notificati il 12 e 14 febbraio 1994, depositati in Cancelleria
 il 15 febbraio ed il 4 marzo  1994,  per  conflitti  di  attribuzione
 sorti   a  seguito  dal  decreto  dei  Ministri  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
 della sanita'  15  ottobre  1993,  n.  519,  contenente  "Regolamento
 recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza
 del  lavoro  ad  esercitare  attivita'  omologative  di primo o nuovo
 impianto per  la  messa  a  terra  e  la  protezione  dalle  scariche
 atmosferiche" ed iscritti ai nn. 3 e 6 del registro conflitti 1994;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'avv. Roland Riz per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
 l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato
 dello  Stato  Antonino  Freni  per  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con separati ricorsi le Province autonome di Trento e Bolzano
 hanno  impugnato  il  decreto  interministeriale (industria, lavoro e
 sanita') 15 ottobre 1993, n. 519 che detta  il  "Regolamento  recante
 autorizzazione  all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del
 lavoro ad esercitare attivita' omologative di primo o nuovo  impianto
 per  la  messa  a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche",
 ritenendolo invasivo di  proprie  attribuzioni  e  quindi  emesso  in
 violazione di piu' norme statutarie e di attuazione, nonche' privo di
 adeguato  fondamento  legislativo  e contrastante con il principio di
 legalita' sostanziale.
    Entrambe le ricorrenti indicano, quali parametri  di  riferimento,
 gli  artt.  9,  n. 10, e 16 (cui la sola Provincia di Trento aggiunge
 l'art. 107) dello Statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670; l'art. 3 n. 10 delle norme di  attuazione  in
 materia  di  igiene e sanita', approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n.
 474, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto  legislativo
 16  marzo  1992,  n.  267;  l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400 in tema di regolamenti ministeriali; l'art. 2, comma  4,
 del  d.l.  30  giugno  1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto
 1982, n. 597,  concernente  le  attivita'  di  omologazione  affidate
 all'ISPESL; ed infine il principio di legalita' sostanziale.
    In  ambedue le impugnative si ricorda che il riparto di competenze
 in materia di prevenzione degli infortuni  operato  dalla  legge  sul
 servizio  sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) prevedeva, come
 funzioni riservate allo Stato, quelle di "omologazione" di  macchine,
 impianti  e  mezzi  personali  di protezione (art. 6, lett. n) e, tra
 quelle affidate alle USL (art. 20, comma 1) le attivita' di  verifica
 e  di  collaudo finalizzate al controllo circa la efficienza di detti
 macchinari e impianti, da svolgere nel rispetto dei criteri  e  delle
 modalita'  (art.  24,  commi  1 e 2, n. 6, lett. a) e b) che lo Stato
 avrebbe dovuto fissare in sede di esercizio della delega  recata  per
 la   creazione  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
 sicurezza del lavoro. La delega veniva esercitata con l'adozione  del
 d.P.R.  31  luglio  1980,  n.  619 istitutivo dell'ISPESL, cui veniva
 demandata in via esclusiva la individuazione dei criteri di sicurezza
 e  delle  modalita'  di  rilevazione  ai  fini  della  attivita'   di
 omologazione gia' propria dello Stato.
    Il  successivo d.l. 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge
 12 agosto 1982, n. 597, attribuiva all'ISPESL la funzione statale  di
 omologazione  dei  prodotti industriali e precisava (art. 2, comma 2)
 l'ambito di detta attivita' omologativa come quella consistente nella
 "procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale  viene  provata  o
 certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima
 della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo
 impianto,  a  specifici  requisiti  tecnici  prefissati  e per i fini
 prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche  ai
 fini della qualita' dei prodotti".
    In  seguito con decreti ministeriali del 23 dicembre 1982 venivano
 individuate le attivita' omologative, gia' svolte dai soppressi  ENPI
 e  ANCC,  di  competenza dell'ISPESL, nonche' le attivita' che le USL
 avrebbero svolto "in nome e per conto dell'ISPESL",  tra  cui  quelle
 relative  ad  "installazioni  e  dispositivi  di protezione contro le
 scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra".
    Nonostante  che  su  tale  riparto ebbe gia' a pronunciarsi questa
 Corte con la sentenza n. 74 del 1987, nella  quale  si  precisava  la
 distinzione  tra le attivita' di omologazione di competenza statale e
 quelle di verifica e collaudo di competenza delle regioni e,  quindi,
 delle  province  autonome, e si specificava altresi' che le attivita'
 di  omologazione  potevano  svolgersi  non  soltanto  nei  luoghi  di
 produzione,  ma  anche  nei  locali di utilizzazione dei prodotti una
 volta installati, venendo su di essi cosi' a  convergere  entrambi  i
 tipi di attivita' (omologative, prima, e di verifica dell'efficienza,
 poi),  le  ricorrenti denunciano che gli artt. 40 e 323 del d.P.R. 27
 aprile 1955, n.  547,  richiamati  negli  allegati  al  provvedimento
 impugnato,  prevedono  appunto  attivita'  del secondo tipo, ossia di
 verifiche e  di  collaudi  periodici  per  controllare  lo  stato  di
 efficienza  dei  prodotti  e  non  invece  attivita' di omologazione,
 mentre   tale   dizione    figura    impropriamente    nel    decreto
 interministeriale in esame.
    Proprio  per  fugare  le  incertezze  che si erano determinate, il
 decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  267,  recante  le  norme  di
 attuazione  dello Statuto speciale di modifica di norme gia' emanate,
 ha  chiarito  (all'art.  1,  comma  2)  che  "non  e'  attivita'   di
 omologazione  (residuata  alla  competenza  dello  Stato),  quella di
 verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi  installati  nella
 regione".  Sarebbe  cosi'  provata  la  violazione  delle  competenze
 statutarie da parte del provvedimento impugnato.
    Inoltre entrambe le ricorrenti censurano il  decreto  ministeriale
 che si autoqualifica "regolamento", ma che sarebbe privo di specifico
 fondamento  legislativo.  Ed  invero nessuna norma di legge autorizza
 l'adozione di un decreto per disciplinare la competenza ad esercitare
 attivita' impropriamente qualificate come omologative; l'unica  fonte
 normativa  puo'  rinvenirsi nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 390 del
 1992 che autorizzava l'adozione di decreti interministeriali,  previo
 parere  dell'ISPESL (che nella specie si e' omesso di acquisire), per
 la determinazione delle procedure e delle modalita' amministrative  e
 tecniche,  nonche'  delle  forme  di  attestazione e delle tariffe di
 omologazione e non per disporre in tema di competenza.
    Di recente il decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  di
 riordinamento   dell'ISPESL,   ha   previsto   solo  l'emanazione  di
 regolamenti governativi per la sua attuazione (artt. 2 e 5) e  di  un
 regolamento  governativo  per  la  disciplina  del  coordinamento dei
 compiti dell'Istituto previsti dalla precedente normativa con  quelli
 fissati   dall'art.   1  del  nuovo  provvedimento,  nonche'  per  la
 disciplina delle tariffe e delle "modalita' di effettuazione, in  via
 transitoria,  di  omologazioni  e  di  visite periodiche .. fino alla
 pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di  cui  alla
 legge 30 dicembre 1991, n. 428 (art. 2, comma 3, lett. a, b, f)".
    La  Provincia autonoma di Bolzano aggiunge, poi, che sussisterebbe
 la violazione  delle  competenze  provinciali  anche  se  si  volesse
 sostenere che 'l'attribuzione all'ISPESL delle attivita' in questione
 fosse  espressione  di un potere di controllo sostitutivo del Governo
 in ordine ad attivita'  delegate  alla  Provincia".  Sarebbe  infatti
 violato  il  principio di leale collaborazione perche' - dato che nel
 preambolo del provvedimento impugnato e' specificato che  l'attivita'
 omologativa  di  primo  a nuovo impianto, gia' affidata alle USL, non
 viene  svolta da queste con tempestivita' ed uniformita' di indirizzo
 - il Governo avrebbe dovuto, prima di adottare  l'anzidetto  decreto,
 sollecitare  le  USL  provinciali  o  la  stessa Provincia autonoma a
 svolgere l'attivita' con maggiore cura e in modo  piu'  coerente  con
 gli indirizzi governativi.
    2.  -  Si  e'  costituito  in entrambi i giudizi il Presidente del
 Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura
 generale  dello  Stato,  la  quale  ha  ricordato  che  la precedente
 sentenza della Corte n.  74  del  1987  aveva  gia'  riconosciuto  la
 competenza  statale in ordine alle attivita' omologative indicate nel
 decreto interministeriale  23  dicembre  1982,  con  il  quale  dette
 attivita'  erano  state  affidate  alle  USL  in  nome  e  per  conto
 dell'ISPESL  e  quindi  dello  Stato,  e  che  il  provvedimento  ora
 impugnato,  pur  avendo disposto che dette attivita' siano svolte ora
 direttamente dall'ISPESL, non e', sul punto della competenza  statale
 in materia, innovativo della precedente disciplina.
    Quanto  poi  alla  denuncia secondo cui il "regolamento" impugnato
 sarebbe privo di fondamento legislativo specifico ed adottato  quindi
 in  contrasto con il principio di legalita' sostanziale, dalla difesa
 dello Stato si afferma la inammissibilita'  della  questione  perche'
 con  essa  non  si  prospetterebbe un profilo di competenza che e' il
 solo censurabile in questa sede. In ogni caso la base legislativa  va
 rinvenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 390 del 1982, a norma del
 quale  le  procedure e le modalita' amministrative e tecniche nonche'
 le tariffe di omologazione sono fissate con decreto ministeriale;  il
 che nella specie e' avvenuto con il restituire all'ISPESL l'esercizio
 diretto  di  funzioni  prima affidate alle USL in nome e per conto di
 detto Istituto.
    3. - In prossimita' dell'udienza hanno depositato memorie entrambe
 le ricorrenti, le quali ribadiscono che la norma di attuazione di cui
 all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 1992, in tema
 di omologazione e di verifica e controllo  di  macchine,  impianti  e
 mezzi,  emanata  in epoca successiva alla sentenza di questa Corte n.
 74 del 1987, ha inteso definire aspetti fino ad allora incerti e  non
 del tutto chiariti nemmeno da detta pronuncia.
    Ma il provvedimento impugnato da un canto ignorerebbe del tutto la
 nuova  norma  di  attuazione,  cosi'  vanificandone  l'efficacia,  e,
 dall'altro, considererebbe come omologative attivita' che in concreto
 non  lo  sono,  dovendo  le  verifiche  richieste  dalle  norme   ivi
 richiamate  (artt.  40 e 328 del d.P.R. n. 547 del 1955) accertare lo
 stato di efficienza dell'impianto e  non  provare  o  certificare  la
 rispondenza   dell'impianto   medesimo  a  requisiti  prefissati.  La
 competenza,  pertanto,  dovrebbe  spettare  alle  province   autonome
 titolari  delle  attribuzioni  in  materia  di igiene e sanita' e, in
 particolare, di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    Secondo  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano   il   provvedimento
 lederebbe  le  competenze  provinciali  anche  sotto  il profilo che,
 essendosi disposto che le USL continuino ad esercitare le  successive
 verifiche periodiche, la nuova disciplina verrebbe ad interferire con
 l'autonomia  della  provincia  a  cui spetta decidere i soggetti e le
 modalita' per l'esercizio di dette attivita'.
    Inoltre, da un punto di vista tecnico,  gli  impianti  contemplati
 nel   decreto   interministeriale   (impianti  di  messa  a  terra  e
 installazioni   e   dispositivi   di   protezione   dalle    scariche
 atmosferiche)  sono  sicuramente  privi  di quelle caratteristiche di
 complessita'  che avevano indotto la Corte, nella precedente sentenza
 n. 74  del  1987,  ad  ammettere  la  possibilita',  per  determinati
 impianti,  che la omologazione avvenga non nel luogo di produzione ma
 al momento della installazione in loco.
    Alle considerazioni svolte dalla Avvocatura dello Stato  nell'atto
 di   costituzione  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  obietta  che
 l'attuale regolamento di competenza non puo'  ritenersi  pregiudicato
 dalla  sentenza  piu'  volte  ricordata, dal momento che le attivita'
 considerate sono diverse.
    Quanto alla eccepita inammissibilita' della censura,  secondo  cui
 il  provvedimento impugnato sarebbe privo di idonea base legislativa,
 la ricorrente ricorda la giurisprudenza della Corte sul punto (sentt.
 nn. 278 del 1993 e 204 del 1991). Nel merito, contesta che  si  possa
 ravvisare il fondamento del potere regolamentare esercitato nell'art.
 2, comma 4 del D.L. n. 390 del 1982, come asserito dalla difesa dello
 Stato,  sia per diversa natura e forma del provvedimento ivi previsto
 che non e' un regolamento, sia per diversita' di materia, ed in  ogni
 caso  per  inosservanza  dell'iter  procedurale  prescritto essendosi
 omesso di acquisire il parere dell'ISPESL.
                        Considerato in diritto
    1. - Con distinti ricorsi per conflitto di attribuzione, le  prov-
 ince  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento  hanno  chiesto  che venga
 dichiarato:
      1)  che  non  spetta  allo  Stato  (e,  per  esso,  ai  Ministri
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, della sanita', del
 lavoro e della  previdenza  sociale)  disciplinare  le  attivita'  di
 verifica  e  controllo  sugli  impianti  di  messa  a  terra  e sulle
 installazioni   e   dispositivi   di   protezione   dalle    scariche
 atmosferiche, e, quindi, che non e' legittimo il decreto ministeriale
 15   ottobre   1993   n.   519  (Regolamento  recante  autorizzazione
 all'Istituto superiore di  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  ad
 esercitare  attivita'  omologative  di  primo o nuovo impianto per la
 messa a terra e  la  protezione  dalle  scariche  atmosferiche),  dal
 momento  che: a) la legge nazionale sanitaria (legge n. 833 del 1978)
 ha riservato allo Stato le funzioni di  omologazione  di  macchine  e
 impianti  e  mezzi  di protezione (art. 6, lett. n), ha affidato alle
 USL i collaudi e le  verifiche  di  macchine,  impianti  e  mezzi  di
 protezione  (art.  20,  comma  1, lett. a) e ha delegato il Governo a
 stabilire i criteri e le modalita' di collaudi e verifiche periodiche
 di macchine, utensili, apparecchiature, .. (art. 20, comma 1 e  2  n.
 6, lett. a e b); in forza di tale delega il d.P.R. n. 619 del 1980 ha
 istituito l'ISPESL (Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del
 lavoro);  b)  il  decreto  impugnato  chiarisce che l'ISPESL esercita
 direttamente le attivita' di cui  agli  art.  40  e  328  del  d.P.R.
 547/55,  ma  tali  norme  richiedono  l'accertamento  dello  stato di
 efficienza delle installazioni attraverso una verifica, sia  iniziale
 che  periodica, e non invece un'attivita' di omologazione o controllo
 di conformita', una volte per tutte, a requisiti  predeterminati;  c)
 il  decreto  legislativo  16  marzo  1992 n. 267, recante le norme di
 attuazione per il Trentino Alto-Adige, ha  sostituito  le  precedenti
 disposizioni  di attuazione in materia di igiene e sanita' (d.P.R. n.
 474 del 1975), precisando che "non e' attivita' di omologazione  -  e
 quindi  non  resta  di  competenza dello Stato - quella di verifica e
 controllo  di  macchine,  impianti  e mezzi installati nella regione"
 ovverosia  quella  comportante  verifiche  e  controlli  iniziali   e
 periodici di efficienza;
      2)  che  il predetto decreto ministeriale 15 ottobre 1993 n. 519
 e' illegittimo  per  invasione  di  competenze  provinciali,  poiche'
 artificiosamente  considera  come  omologazione  quella  che  e' mera
 attivita' di verifica, facendola  cosi'  rientrare  nella  competenza
 dello   Stato  e  privandone  le  province  autonome  statutariamente
 competenti;
      3) che il medesimo decreto, che si autoqualifica  "regolamento",
 e'  illegittimo  perche'  in  contrasto con l'art. 17, comma 3, della
 legge n. 400 del 1988, dal momento che: a) l'art.  2,  comma  4,  del
 D.L.   n.  390  del  1982  autorizzava  solo  l'adozione  di  decreti
 interministeriali per  la  determinazione  delle  procedure  e  delle
 modalita'  amministrative e tecniche e delle tariffe di omologazione,
 e il d.m. impugnato reca invece la disciplina in tema di competenza a
 esercitare attivita' impropriamente qualificate come di omologazione;
 b) la stessa norma legislativa prevedeva il parere  dell'ISPESL,  che
 nella specie non e' stato acquisito;
      4)  che  il  predetto  decreto  ministeriale e' illegittimo, dal
 momento che il decreto legislativo n. 268 del 1993  di  riordinamento
 dell'ISPESL  prevede solo l'emanazione di regolamenti governativi per
 la sua attuazione (e non decreti interministeriali), tra  cui  quello
 relativo   alla   disciplina  delle  tariffe  e  delle  modalita'  di
 effettuazione  in  via  transitoria  di  omologazioni   e   verifiche
 periodiche  fino  alla  pubblicazione degli elenchi di professionisti
 abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 428 (art. 2, comma 3,
 lett. a, b, f).
    Nel solo ricorso della Provincia di Bolzano si chiede altresi' che
 l'art.  3  del  decreto  ministeriale  impugnato   venga   dichiarato
 illegittimo dal momento che:
      5)  pretende  di regolare un'attivita' di verifica e di collaudo
 (e  non  di  omologazione)  affidandola  alle  USL  della   Provincia
 ricorrente,  la quale ha competenza statutaria concorrente in materia
 di igiene e sanita' ed esclusiva in  tema  di  uffici  incaricati  di
 esercitare attribuzioni provinciali.
    Nello stesso ricorso di Bolzano si sostiene altresi' che:
      6)  nell'ipotesi  che  l'attribuzione di funzioni all'ISPESL sia
 espressione di un potere di  controllo  sostitutivo  del  Governo  in
 ordine  ad  attivita'  gia'  delegate alla Provincia (e per essa alle
 USL), e  nel  presupposto  (esplicitato  nel  preambolo  del  decreto
 impugnato) che le attivita' in questione, gia' affidate alle USL, non
 siano  state svolte con tempestivita' ed uniformita' di indirizzo, il
 decreto  ministeriale  impugnato  interferisce  con   le   competenze
 provinciali in violazione del principio di "leale collaborazione", in
 quanto  il  Governo, prima di adottare il decreto, non ha sollecitato
 la USL o la stessa Provincia  a  svolgere  l'attivita'  con  maggiore
 tempestivita' e in modo piu' coerente con gli indirizzi governativi.
    2. - I ricorsi possono, per connessione, essere riuniti e definiti
 con unica sentenza.
    3.  -  L'eccezione  di  inammissibilita' - dedotta dall'Avvocatura
 generale dello Stato relativamente a talune censure,  per  il  motivo
 che  le  stesse  non  investirebbero profili di competenza, gli unici
 sindacabili in sede di conflitto - non puo' essere condivisa  perche'
 tutte   le   questioni,   denunciando  l'illegittimita'  del  decreto
 ministeriale  impugnato,  censurano   in   realta'   l'invasione   di
 competenze  provinciali,  il che, qualunque sia la formula adoperata,
 e' sufficiente per far ritenere i ricorsi ammissibili (sent.  n.  338
 del 1989).
    4.  -  Entrambi  i  ricorsi  sono  invece inammissibili perche' il
 decreto impugnato non e' lesivo di poteri delle Province autonome.
    Il problema della ripartizione delle competenze fra Stato,  da  un
 lato,  e  Regioni  e  Province  autonome,  dall'altro,  in materia di
 omologazione e di collaudo degli impianti  per  la  protezione  dalle
 scariche  atmosferiche  e'  stato  definito  dalla sentenza di questa
 Corte n. 74 del 1987, mentre altri profili sulla stessa materia  sono
 stati  affrontati e risolti con le sentenze n. 329 del 1988 e 233 del
 1992. A  tali  pronunce  si  deve  fare  riferimento,  pertanto,  per
 delineare gli ambiti di rispettiva competenza.
    Il   decreto  ministeriale  impugnato  non  interferisce  su  tale
 assetto, perche' esso concerne il "regolamento recante autorizzazione
 all'Istituto superiore di  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  ad
 esercitare  attivita'  omologative  di  primo o nuovo impianto per la
 messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche".
    Come risulta dall'intero contesto di tale regolamento si e' dunque
 in presenza di un provvedimento che  non  introduce  alcuna  modifica
 all'assetto  dei  rapporti  tra Stato e Regioni, come disciplinato in
 precedenza  e  secondo  le  indicazioni  contenute  nelle  menzionate
 sentenze  di  questa  Corte  che  hanno  delineato  la  portata della
 specifica disciplina, individuando i rispettivi ambiti di competenza.
    Il decreto ministeriale impugnato regola i rapporti fra  lo  Stato
 ed  un  suo  ente  strumentale - ISPESL - per l'esercizio di funzioni
 gia'  spettanti  al  primo  e   quindi   costituisce   un   atto   di
 autorganizzazione  non contenente alcuna portata innovativa sul piano
 delle funzioni. Esso pertanto non e'  lesivo,  sotto  alcun  profilo,
 anche solo potenziale, delle competenze provinciali, per cui manca il
 presupposto per l'ammissibilita' del conflitto (sent. n. 157 del 1991
 e  n.  262  del  1990), sia in ordine agli aspetti sostanziali che in
 ordine a quelli procedurali oggetto dei motivi dei ricorsi.