ha pronunciato la seguente
                               ORDINAZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  39-  bis  del
 d.P.R.   26   ottobre   1972,  n.  636  (Disciplina  del  contenzioso
 tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla
 Commissione tributaria di  secondo  grado  di  Grosseto  sul  ricorso
 proposto   da   Vestey  John  contro  l'Ufficio  Imposte  Dirette  di
 Orbetello,  iscritta  al  n.  123  del  registro  ordinanze  1994   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso di John
 Vestey  contro  l'Ufficio  Distrettuale  delle  Imposte  Dirette   di
 Orbetello,  concernente  addebito di imposte e sovrimposte su redditi
 di capitale liquidati in Inghilterra, la  Commissione  tributaria  di
 secondo  grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  39- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del
 contenzioso tributario), nella parte  in  cui  non  prevede  "la  non
 applicabilita'  da  parte della Commissione tributaria delle sanzioni
 non penali previste dalle leggi tributarie quando  la  violazione  e'
 giustificata   da   obbiettive   condizioni   di   impossibilita'  di
 ottemperare al disposto della norma tributaria";
      che,  secondo  il  remittente,  la   norma   impugnata   avrebbe
 "generalizzato"  a  tutti i tributi ed a tutte le sanzioni non penali
 "il  principio  della  scusabilita'  dell'errore",  in  relazione  ad
 elementi  oggettivi,  "ma limitatamente al contenuto del precetto, ed
 ai suoi destinatari, ovvero al significato  della  norma";  che,  per
 contro,  ad  avviso  del  giudice  a quo, "appare ingiustificatamente
 sanzionatorio" che la norma impugnata non debba "applicarsi  a  casi,
 come  quello  in  esame, nel quale al momento della dichiarazione dei
 redditi non si sia in possesso dei dati completi e  definitivi  sulla
 propria  posizione reddituale per fatto altrui, documentabile innanzi
 alle commissioni tributarie".
    Considerato che la stessa ordinanza di rimessione precisa  che  la
 Commissione   tributaria   di  primo  grado  ha  accolto  il  ricorso
 dell'interessato, "riconoscendo il quantum di imposizione subita  dal
 Vestey   all'estero   senza  pronunziarsi  sul  punto  relativo  alle
 sanzioni", donde l'appello del contribuente per chiedere che "fossero
 dichiarate non dovute le somme per soprattassa";
     che, se il  thema  decidendum  innanzi  al  giudice  a  quo  deve
 ritenersi  stabilito  come  sopra,  non  e' dato comprendere in quali
 termini permanga - rendendo per cio' stesso  rilevante  ai  fini  del
 decidere  la  proposta  questione  - un problema di impossibilita' di
 esatta determinazione dei  redditi  prodotti  in  Inghilterra,  e  di
 documentazione   della   imposizione   tributaria   per  essi  subita
 all'estero;
      che non risulta, inoltre, chiarito dall'ordinanza, in  relazione
 a quali specifiche, se ulteriori, violazioni sarebbero applicabili le
 sanzioni contestate dal contribuente;
      che  la  non  adeguata  motivazione  dell'ordinanza stessa sulle
 circostanze di causa impedisce, quindi, di  apprezzare  la  rilevanza
 della    questione    proposta   sul   presupposto   di   un'asserita
 "impossibilita' ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.